LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11493-2011 proposto da:
A.E., M.M., IMMOBILIARE LA FEM SAS DI F.F.
& C., domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli Avvocati LORIS TOSI, GIUSEPPE MARINI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TREVISO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 75/2010 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA, depositata il 26/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/04/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.
RILEVATO
che la Immobiliare LA FEM di F.F. & C. s.a.s., ed i suoi soci A.E. e M.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 75/19/10 pubblicata il 26 ottobre 2010 con la quale era stato rigettato l’appello proposto dai medesimi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso n. 47/02/2008 con la quale erano stati rigettati i ricorsi riuniti proposti avverso gli avvisi di accertamento nn. ***** *****, ***** emessi dall’Agenzia delle Entrate rispettivamente nei confronti della Immobiliare LA FEM di F.F. & C. s.a.s per IRAP ed IVA per l’anno 2007, di M.M. per IRPEF e relative addizionali per l’anno 2007, e di A.E. per IRPEF e relative addizionali per l’anno 2007;
che l’Agenzia delle Entrate in data 18 agosto 2018 ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese per avere la controparte contribuente aderito al provvedimento di chiusura delle liti fiscali pendenti di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, provvedendo al pagamento della somma dovuta ex lege.
CONSIDERATO
che sussistono, quindi, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
Considerato che sussistono, quindi, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; Considerato che ai sensi della L. di conversione n. 96 del 2017, art. 11, n. 10, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per cui nulla va disposto sulle spese stesse.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019