Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17319 del 27/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19272/2018 proposto da:

M.J., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Cannata Andrea, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/03/2019 dal Consigliere Dott. Paola VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino ghanese M.J. avverso il diniego della protezione internazionale, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.

2. Avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’intimato Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si lamenta la violazione della Direttiva 2013/32/UE e della L. n. 46 del 2017, per avere il tribunale omesso di disporre la comparizione delle parti e l’audizione del ricorrente, nonostante fosse stato espressamente chiesto nel ricorso introduttivo.

4. Con il secondo mezzo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, con riguardo al giudizio di non credibilità della narrazione del richiedente.

5. Con il terzo motivo ci si duole della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con riguardo ai presupposti della protezione umanitaria.

6. Il primo motivo va accolto – con assorbimento dei restanti due alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio”, in quanto “tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (ex plurimis, Cass. nn. 17717, 24100, 27780, 28424, 28996, 29210, 29731, 32531, 32869, 32870 del 2018; nn. 202, 215, 531, 536, 1672, 2066, 2068, 2069, 2070 del 2019).

7. Peraltro, questa Corte ha anche precisato che l’obbligo di fissazione dell’udienza non comporta automaticamente la necessità di una nuova audizione (Cass. 17717/2018, 3935/2019), dal momento che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, ancorchè non obbligatoria in base alla normativa vigente ratione temporis (anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017), all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass. 5973/2019; cfr. Corte giust. 26 luglio 2017, Moussa Sacko; Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede).

8. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, affinchè si conformi ai principi di diritto sopra enunciati, ed anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e del terzo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli – sezione specializzata in materia di protezione internazionale, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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