Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17324 del 27/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20820/2018 proposto da:

B.A.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Nibby N. 7, presso lo studio dell’avvocato Miglio Claudio, rappresentato e difeso dall’avvocato Lombardi Danilo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Roma, Sezione di Firenze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2949/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/03/2019 dal Cons. Dott. VELLA PAOLA.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da B.A.B., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Firenze aveva respinto l’opposizione al provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, con particolare riguardo al diniego della protezione sussidiaria.

2. Il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla comunicazione inviata a mezzo email dal Consolato Generale Islamico della Repubblica del Gambia in data 27.9.2016.

4. Con il secondo mezzo ci si duole, promiscuamente, dell’apparenza della motivazione, dell’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo nonchè di una lunga serie di violazioni di legge.

5. Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, “in relazione alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per aver agito il ricorrente per colpa grave”.

6. Prima ancora che ai numerosi profili di inammissibilità dei motivi proposti, va dato seguito alla eccezione di tardività del ricorso, in quanto pacificamente proposto in data 29/06/2018, a fronte di una sentenza pubblicata il 20/12/2017 e comunicata il 29/12/2017.

7. Va invero data continuità al consolidato orientamento di questa Corte per cui “il cd. termine lungo per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c., decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l’atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica (mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perchè mero atto interno all’ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l’attribuzione del relativo numero identificativo)” (Cass. 18586/2018). Al riguardo è stato altresì precisato che “in tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. “lungo” di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poichè è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati” (Cass. 2362/2019).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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