LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22854/2018 proposto da:
H.M., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Fraternale Antonio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 48/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 17/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/04/2019 dal Cons. Dott. PAOLA GHINOY.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Ancona, in riforma dell’ordinanza del Tribunale della stessa città, rigettava la domanda proposta da H.M. volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.
2. Riferiva che il ricorrente, proveniente dal Pakistan, nella sua audizione innanzi alla Commissione territoriale aveva dichiarato che, essendo costretto a lavorare per sostentare la sua numerosa famiglia di origine perchè il padre era malato, era stato condotto da uno zio a *****, presso un amico, il quale lo aveva portato a lavorare in una fabbrica di armi, di proprietà di un talebano, che vendeva ai talebani. Volendo ad un certo punto lasciare quel lavoro, veniva minacciato di morte, ma riusciva a fuggire e raggiungere il suo villaggio dove, raggiunto telefonicamente dallo zio di *****, veniva minacciato anche da questi perchè si rifiutava di tornare. Questo zio, unitamente ad altre persone, minacciava anche il padre e pertanto, avvisato da uno zio della moglie del fatto che le persone che lo cercavano erano molto pericolose, che avevano una rete in tutto il Pakistan per cui lo avrebbero senz’altro ritrovato, aveva deciso di scappare dal suo paese.
3. La Corte condivideva la valutazione della Commissione, che aveva ritenuto le dichiarazioni del ricorrente del tutto generiche, contraddittorie e poco credibili, non apparendo verosimile l’accanimento dello zio e di altre persone nei suoi confronti per costringerlo a non lasciare quel posto di lavoro, perpetrato con minacce di morte mai tradottesi in altri atti violenti. Inoltre, la ricorrenza di elementi stereotipati e ripetitivi nel racconto esonerava il giudice dal disporre d’ufficio approfondimenti istruttori.
4. Riteneva quindi che dal racconto del richiedente non risultasse l’esistenza di motivi di persecuzione per ragioni di razza, religione, appartenenza a gruppi sociali o d’opinione politiche, e dunque dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
5. Neppure vi erano i presupposti per la protezione sussidiaria, non essendo sufficiente il richiamo al peculiare contesto socio politico del Pakistan non accompagnato da elementi di riscontro e situazioni individualizzanti che permettessero di ritenere attendibili le dichiarazioni del richiedente.
6. Negava l’esistenza di una situazione riconducibile alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non essendo emersa l’esistenza di una situazione nella zona di provenienza del ricorrente che lo esponesse una volta rientrato al suo paese ad un rischio effettivo di subire una minaccia alla vita o alla persona.
7. Con riguardo il fine alla protezione umanitaria, osservava che non erano state specificamente allegate nè potevano ritenersi dimostrate specifiche situazioni soggettive tali da giustificare tale concessione. Nè poteva ritenersi che il dedotto infortunio sul lavoro avesse determinato uno stato di vulnerabilità tale da integrare un’ esigenza qualificabile come umanitaria nel senso richiesto dal citato decreto legislativo e pertanto meritevole della relativa protezione.
8. Per la cassazione della sentenza H.M. ha proposto ricorso, affidato a due motivi; il Ministero dell’Interno non ha opposto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Come primo motivo il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni riferimento specifico alla sua vicenda personale, relativa al gravissimo incidente stradale avvenuto in Italia, al fini del riconoscimento del permesso per gravi motivi di carattere umanitario.
10. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d) e lamenta che la Corte di merito non abbia sussunto nell’ambito di applicazione di detta norma la motivazione socio-politica sottesa all’istanza di protezione internazionale proposta dal ricorrente, con conseguente omesso esame della situazione di instabilità politica e democratica e rischio di un serio pericolo di essere perseguitato per la presenza di gruppi estremisti diffusi all’interno del paese.
11. Occorre valutare preliminarmente il secondo motivo, avendo il primo ad oggetto la protezione umanitaria, da trattarsi solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. n. 11261 del 24/4/2019).
12. Il secondo motivo è infondato con riguardo alle doglianze relative al denegato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).
13. Occorre qui ribadire che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018). Il ricorso al Tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore. I fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono dunque necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale. In difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in Patria, la vicenda narrata deve considerarsi di natura strettamente privata, come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione, sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 (cfr. Cass., 15/02/2018, n. 3758).
14. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce poi un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – il cui esito è censurabile nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – che deve valutare se le dichiarazioni rese siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass. 3340/2019). Ed infatti, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria – con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 – nel Paese di origine, salvo che – ipotesi neppure allegata nella specie – la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 27/06/2018, n. 16925; Cass. 12/11/2018, n. 28862).
15. Nel caso, la valutazione di non credibilità soggettiva è stata adeguatamente compiuta dal giudice di merito, con valutazione che non è stata qui fatta oggetto di idonea censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, limitandosi il ricorrente a ribadire la compatibilità del racconto con la situazione oggetto di protezione.
16. Con riguardo invece alla sussistenza della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il secondo motivo è fondato.
17. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi, in particolare, della richiamata lett. t) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio (Cass. n. 17075 del 28/06/2018 e precedenti ivi richiamati) e tale accertamento deve essere aggiornato al momento della decisione (cfr. Cass. 14998/2015, 24064/2015, 13172/2013, Cass. 10202/2011).
18. La Corte d’appello ha dunque errato nell’affermare in maniera del tutto immotivata che il paese non sarebbe interessato da violenze indiscriminate rilevanti agli effetti indicati, senza dare conto dell’effettuazione delle necessarie verifiche, nè indicare in alcun modo le fonti del suo convincimento.
19. La sentenza impugnata va in conclusione cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale effettuerà l’esame omesso e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
20. Resta assorbito il primo motivo, il che esonera dall’esame dello ius superveniens costituito dal decreto L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. n. 132 del 2018.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019