LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28710-2017 proposto da:
S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato STANISCIA NICOLA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI, GIANNICO GIUSEPPINA, PATTERI ANTONELLA, PREDEN SERGIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1460/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO ROBERTO.
RITENUTO
Che:
il tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da S.D. per aver proposto più azioni giudiziarie parcellizzando le annualità del diritto vantato nei confronti dell’Inps, annualità che potevano essere richieste con un’unica azione giudiziaria. Proposto appello da parte di S.D., alla prima udienza di discussione, fissata per il giorno 30/9/2013, nessuna delle parti compariva; pertanto, la Corte d’appello, visto il provvedimento del Consiglio dell’Ordine di sospensione a tempo indeterminato, emesso nei confronti dell’avv. Staniscia Nicola, con ordinanza ex art. 301 c.p.c.dichiarava l’interruzione del giudizio. L’appellante depositava ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. per chiedere la prosecuzione del giudizio sostenendo di aver avuto notizia dell’interruzione del processo solo al momento del deposito del ricorso in riassunzione; la Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’estinzione del giudizio per la tardività della riassunzione sostenendo che il relativo termine trimestrale decorresse non dalla conoscenza dell’interruzione bensì dal momento stesso dell’interruzione.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.D. con un motivo al quale ha resistito l’Inps con controricorso.
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
RILEVATO
Che:
1.- con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di degli artt. 301,302,303 e 305 c.p.c.; art. 112 c.p.c.; art. 2697 c.c. Omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Deduce la ricorrente l’illegittimità della decisione impugnata per aver individuato nella data di emissione del provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione forense il termine iniziale per procedere alla riassunzione del processo interrotto, avendo con ciò confuso l’evento interruttivo con il termine di decorrenza per la riassunzione del processo interrotto. La pronuncia era inoltre censurabile per genericità e la lacunosità nella parte in cui non indicava la data dell’evento sospensivo. Anche con riguardo all’interruzione automatica del processo il collegio aveva omesso di valutare e motivare sulla sussistenza della circostanza determinante del concreto pregiudizio; nè risultava in alcun modo dedotto e provato che l’istante avesse avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo in epoca anteriore alla data di deposito del ricorso in riassunzione in modo tale da poterlo considerare tardivo.
2.- 11 motivo è fondato nei termini di seguito indicati.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 244/2010) la morte (come la radiazione o la sospensione dall’albo) dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perchè si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.
3.- ‘Tuttavia la giurisprudenza (Cass. n. 14520 del 10/07/2015) è pure concorde nel ritenere che, dopo le sentenze della Corte Cost. nn. 139 del 1967 e 159 del 1971, ai fini del dies a quo del termine, ora trimestrale, per la riassunzione previsto dall’art. 305 c.p.c. – oltre il quale si produce la estinzione – occorre provare la conoscenza effettiva o legale dell’evento, mentre non basta l’evento interruttivo in sè e per sè; e neppure la conoscenza aliunde acquisita. Conseguentemente il termine in questione non decorre contemporaneamente nei confronti di tutte le parti e l’onere di provare la legale conoscenza dell’evento in data anteriore al termine precedente la riassunzione o la prosecuzione incombe sulla parte che ne eccepisce l’intempestività, non potendo farsi carico all’altra dell’onere di fornire una prova negativa.
3.1. Tale soluzione, a differenza di quanto sostiene l’INPS in questo giudizio, opera anche in caso di sospensione del procuratore e non solo nel caso di decesso, in quanto le citate sentenze della Corte Costituzionale non distinguono sul punto e richiamano l’art. 301 c.p.c. che regola anche la fattispecie della sospensione del procuratore.
3.2. La sentenza impugnata afferma che il decorso del termine triennale decorre dal momento dell’evento interruttivo; il che è infondato; il termine decorre dalla conoscenza dell’evento interruttivo. 4. Peraltro la sentenza impugnata nemmeno dice in fatto che, come sostiene l’Inps (senza però documentarlo), il procuratore sospeso -prima della data del ricorso in riassunzione – fosse stato notiziato dell’evento sospensivo con consumazione del termine trimestrale. La stessa Corte anzi non indica nemmeno la data del provvedimento di sospensione; e neppure indica la data del deposito del ricorso in riassunzione rispetto alla data del 30/9/2013 in cui invece è stata dichiarata l’interruzione del giudizio; onde neppure si può porre nella causa un giudizio valutazione circa la concreta conoscenza della causa di interruzione.
5.- Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla stessa Corte in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nei confronti del ricorrente incidentale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019