LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8285-2018 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– ricorrente –
contro
C.D.S.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ELISABETTA MARIA DE MATTEIS;
– controricorrente –
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO ALESII, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
C.D.S.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ELISABETTA MARIA DE MATTEIS;
– controricorrente al ricorrente incidentale –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– resistente al ricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO ROBERTO.
RILEVATO
CHE:
Con ordinanza del 15 giugno 2017, il presidente della prima sezione civile della Corte d’appello di Roma – decidendo sull’opposizione proposta ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, dalla Dott.ssa. C.D.S.I. avverso il decreto con cui la stessa Corte d’appello aveva liquidato i compensi ad essa spettanti quale CTU – in parziale riforma del decreto impugnato liquidava alla stessa dottoressa, quale compenso per le due relazioni di consulenza tecnica d’ufficio redatte nell’ambito del giudizio iscritto al numero 3233/2009 Ruolo Generale per gli affari contenziosi lavoro, l’importo di Euro 35.000 per onorari ed Euro 200 per spese condannando al pagamento in solido l’Inps, Equitalia Gerit S.p.A., Monte dei Paschi di Siena S.p.A., RETE Ferroviaria Italiana Spa.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha proposto controricorso con il quale oltre ad aderire al ricorso dell’Inps propone autonomo motivo di ricorso incidentale.C.D.S.I. ha resistito con controricorso al ricorso principale ed al ricorso incidentale.
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza non partecipata.
RITENUTO
CHE:
1. – Nell’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsa applicazione del D.M. n. 15 del 2002, art. 10, in quanto la Corte capitolina si sarebbe limitata ad effettuare una semplice moltiplicazione senza esaminare se l’esame delle varie posizioni previdenziale fosse strumentale all’accertamento tecnico.
2. Rete ferroviaria S.p.A oltre ad aderire al ricorso dell’Inps propone autonomo motivo di ricorso incidentale incentrato sulla nullità parziale del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 161 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); ha ribadito l’illegittimità dell’applicazione dell’importo massimo moltiplicato per le singole inadempienze contributive, dovendosi invece le stesse considerarsi un unicum complessivo; ed inoltre censura l’ordinanza di appello nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla CTU, eccezione sollevata da Rete Ferroviaria Italiana per violazione del divieto di parcellizzazione del credito in plurime distinte domande dell’azione giudiziaria.
3. – Le censure sollevate con i motivi di ricorso principale ed incidentale, da esaminare unitariamente per connessione, sono infondate per le seguenti assorbenti ragioni di merito.
4. – Ed invero la Corte d’appello – nel rapportare l’entità del compenso al numero delle differenti posizioni contributive per i quali è stata effettuato l’accertamento contenuto nella consulenza – si è allineata all’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui ai fini della liquidazione degli onorari al consulente tecnico occorre avere riguardo al contenuto degli accertamenti richiesti dal giudice, non rilevando che il quesito sia unico o l’incarico unitario; talchè, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorchè in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti.
4. – E’ stato invero affermato (Cass. sentenza n. 21224 del 08/10/2014) che “Ai fini della determinazione del compenso dovuto al consulente tecnico di ufficio, la pluralità dei quesiti non esclude l’unicità dell’incarico ma rileva nella liquidazione degli onorari, potendosi sommare quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti. Pertanto (Cass. sentenza n. 22779 del 27/10/2014) “Ai fini della quantificazione del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio chiamato a svolgere distinti accertamenti, benchè nell’ambito di un unico incarico, la possibilità di considerare l’autonomia di talune indagini può determinare l’attribuzione, in suo favore, di un compenso unitario che derivi dalla somma di quelli relativi ai singoli accertamenti, purchè i parametri da valutare per ciascuno corrispondano ai rispettivi valori”.
5. – Il ricorso incidentale è in ogni caso infondato in quanto il principio di infrazionabilità del credito invocato da Rete Ferroviaria Italiana non può applicarsi ai rimedi impugnatori come appunto nell’ipotesi della proposizione di distinte opposizioni ad altrettanti decreti di liquidazione delle spese.
6. – Pertanto sulla base delle precedente considerazioni il ricorso principale ed incidentale devono essere rigettati, con condanna dei medesimi ricorrenti alla rifusione delle spese processuali come in dispositivo.
7. – Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, a carico di entrambi i ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna entrambi i ricorrenti a pagare, ciascuno, le spese processuali liquidate in favore della controricorrente C.D.S.I. in Euro 3700 complessive di cui Euro 3,500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019