Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.18330 del 09/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30159-2017 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 7, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE ZIINO;

– controricorrente –

e contro

D.S.M.F., D.S.P., D.S.A., C.M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1620/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

FATTI DI CAUSA

V.L., affidandosi a tre motivi, corredati di memoria, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1620/2017 della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 20 settembre 2017.

Resistono con autonomo controricorso D.S.L. e C.M.R.. Il primo è illustrato con memoria.

V.L., assumendosi creditore delle somme spettantegli a titolo risarcitorio per l’annullamento del contratto di cessione delle azioni della società Enodistil di cui era titolare, conveniva in giudizio D.S.L., la moglie C.M.R. ed i loro figli D.S.P., M.F. e A., per sentir dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c., degli atti con cui D.S.L. e C.M.R. avevano donato ai figli due appartamenti di loro proprietà, rendendosi impossidenti e/o, in subordine, la simulazione assoluta di tali atti donativi.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2092/2011, rigettava la domanda attorea, ritenendo che V.L. non fosse titolare di alcun diritto di credito, neppure litigioso, da tutelare con l’actio pauliana, che il credito non fosse specificato nella sua entità, che l’eventus damni dovesse ritenersi inesistente, attesa la capienza patrimoniale dei convenuti, che non vi fosse prova della scientia damni, che non fosse stato dimostrato che D.S.L. avesse continuato ad avere la disponibilità degli immobili donati ai figli e che la domanda di simulazione assoluta, presupponendo la mancanza di volontà del trasferimento dei beni, si ponesse logicamente in contrasto con la domanda principale di revocazione.

La Corte d’Appello, adita da V.L., confermava, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, la decisione di prime cure, ritenendo che la domanda di risarcimento del danno derivante dall’annullamento del trasferimento del 50% delle azioni Enodistil, per effetto dell’illecita gestione della società negli anni 1973-1978, fosse stata rigettata in maniera definitiva; risultava, infatti, che il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1307/2005, aveva respinto la domanda di V.L.; la Corte d’Appello di Palermo aveva dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione a seguito di interruzione; la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4044/2011, dichiarata la errata declaratoria di estinzione del giudizio, aveva rimesso gli atti alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione; quest’ultima, con sentenza n. 1754/2013, aveva confermato la decisione del Tribunale di Palermo. Pertanto, V.L. non risultava titolare di alcun diritto verso D.S.L., nè effettivo nè sub judice. L’inesistenza del credito rendeva priva di utilità ogni ulteriore indagine circa la sussistenza dell’eventus damni e della scientia fraudis.

Anche la domanda di simulazione, ad avviso della Corte territoriale, non meritava accoglimento non solo per difetto di prova – data la inammissibilità della produzione documentale in appello, perchè tardivamente prodotta, Considerata la sua risalenza nel tempo, e perchè non decisiva, non aggiungendo nulla rispetto a quanto già risultante dalla copiosa documentazione in atti – ma anche per carenza di interesse da parte di V.L. che non poteva considerarsi terzo pregiudicato dall’atto di disposizione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dei documenti nuovi prodotti nel giudizio d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorrente contesta che i documenti prodotti non fossero decisivi, essendo volti a dimostrare la sussistenza del credito risarcitorio, la simulazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale e degli atti di donazione – provati dai certificati di residenza in Palermo dei coniugi D.S. – C. negli appartamenti donati ai figli – il depauperamento degli altri convenuti nel giudizio risarcitorio e asserisce che la maggior parte di tali documenti si fosse formata in data successiva risetto al maturare delle preclusioni istruttorie.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Va rilevato che la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibili i documenti prodotti dalla difesa dell’odierno ricorrente, stante il divieto di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, trattandosi di documenti che non presentavano il carattere della decisività, “non aggiungendo nulla a quanto già risultante dalla copiosa produzione in atti, che, peraltro, ben avrebbe potuto essere tempestivamente prodotta, stante la risalenza nel tempo di tale documentazione, come la datazione dimostra” (pp. 5-6 della sentenza).

Alla fattispecie in esame – in relazione al testo dell’art. 345 c.p.c. applicabile ratione temporis attesa la data di instaurazione del giudizio di appello (anno 2011) – va applicato il principio generale di cui a Cass., Sez. Un., 10/05/2017, n. 10790, a mente del quale “nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”; tuttavia, il ricorrente pretende, lamentando che il giudice di appello non abbia esaminato la documentazione in questione (p. 35 del ricorso), un suo riesame fondato su una diversa valutazione in merito alla decisività.

Il che non è possibile perchè il ricorrente non ha soddisfatto il principio di autosufficienza del ricorso che impone, qualora sia dedotta, come in questo caso, la omessa o viziata valutazione di documenti, un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo mezzo di ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (in termini cfr. Cass.. 07/03/2018, n. 5478).

Nel caso in esame V.L., alle pagine 31-33, menziona 23 documenti, preceduti (cfr. p. 31) dalla precisazione, meramente assertiva, che essi non sono privi del carattere della decisività. Dopo di che si limita a riportare l’epigrafe dei documenti, elencandoli e indicando, a p. 48, la sede in cui rinvenirli.

Non fornisce, però, alcun elemento atto ad evincerne il loro contenuto nè approfondisce la ragione per cui la Corte d’Appello avrebbe dovuto attribuire loro il carattere della decisività.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La tesi del ricorrente è che, bastando per l’accoglimento dell’azione revocatoria la ricorrenza di una ragione di credito, non occorrendo che il credito sia certo, liquido ed esigibile, la Corte d’Appello avrebbe dovuto tener conto della pendenza del giudizio in Cassazione avverso la sentenza resa dal giudice del rinvio.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Dalla parte espositiva del ricorso si evince che a partire dal 1990 l’attuate ricorrente ha intrapreso un consistente numero di iniziative giudiziarie, in sede penale e in sede civile, nei confronti della società Enodistil, di coloro che all’interno di essa avevano ricoperto cariche sociali e di ex soci.

La Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto della pendenza del giudizio di Cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello in sede di rinvio, incorrendo nell’errore di ritenere che egli non vantasse nè un diritto di credito nè una ragione creditoria nei confronti di D.S.L. e che non rivestisse la qualità di socio della Enodistil.

Il mezzo impugnatorio sarebbe già inammissibile in ragione del fatto che V.L. ha sì dimostrato la pendenza di un giudizio per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello n. 1754/2013 emessa nel giudizio di rinvio, ha riassunto nel ricorso le domande formulate in primo grado ed in appello, ma non ha fornito alcuna indicazione circa l’esito dei giudizi e soprattutto circa il contenuto del ricorso per cassazione – motivi, parti coinvolte – atte a far ritenere che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata, vi fosse quantomeno una ragionevole aspettativa di credito da parte sua nei confronti di D.S.L.. E’ vero, infatti, che il credito litigioso è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria; il credito deve, tuttavia, essere identificato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall’azione revocatoria (Cass. 05/02/2019, n. 3363). Nel caso di specie, nondimeno, non è censurabile la statuizione della Corte di merito fondata sull’esito ripetutamente negativo per il ricorrente della sua azione nei confronti dei vertici della società Enodistil; l’asserita aspettativa di credito di V.L. nei confronti di D.S.L. si rivelava, infatti, pretestuosa ed improbabile nella sua esistenza (Cass. 18/07/2008, n. 20002).

Anche a prescindere dalle suesposte ragioni, questa Corte, con provvedimento del 22/03/2018 n. 7164, si è pronunciata sul ricorso di V.L., rigettandolo, perchè la sua pretesa restitutoria, fondata sulla falsità delle delibere assembleari assunte dalla società Enodistil, oltre che tardivamente proposta, avrebbe richiesto una verifica della volontà societaria preclusa dal giudicato ( D.S.L. ha dimostrato di aver soddisfatto gli oneri di notifica e di deposito).

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’omesso esame di fatti decisivi del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso che egli avesse interesse ad agire con l’azione di simulazione non essendo creditore pregiudicato dalla medesima ed aveva negato che egli avesse provato la simulazione: simulazione che, invece, a suo avviso, avrebbe dovuto desumersi dal fatto che nel 1993, un mese dopo aver ricevuto la notifica dell’atto di diffida e costituzione in mora, i coniugi D.S. – C. avevano mutato il regime di comunione legale in quello di separazione dei beni, avevano conferito in un fondo patrimoniale i beni che successivamente, nel 2000, avevano donato ai figli nonchè dalla circostanza che D.S.L. aveva continuato evidentemente a disporre degli immobili donati, giacchè in uno svolgeva la propria attività di commercialista e nell’altro aveva stabilito la propria residenza.

3.1. L’inAmmissibilità del motivo numero due è tale da assorbire la censura formulata relativamente all’asserita violazione di legge, per essere stata negata al ricorrente la qualità di creditore.

3.2. Il ricorrente lamenta anche, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che il giudice di merito non abbia proceduto allo svolgimento di un ragionamento presuntivo che avrebbe dovuto compiere sulla base di fatti noti acquisiti all’istruzione per risalire ad un fatto ignoto.

Pur essendo stato corretto inquadrato (cfr. Cass. 06/07/2018, n. 17720, che riconosce che in tal caso si addebita alla sentenza di merito l’omesso esame di un fatto o di più fatti c.d. secondari, per sostenere che il suo o il loro esame avrebbe, se compiuto, giustificato l’applicazione di una presunzione e, dunque, la conoscenza di altro fatto rilevante per la decisione), il vizio denunciato non ricorre nel caso di specie, stante l’evidente difetto dei caratteri della gravità, precisione e concordanza dei fatti dedotti, considerando che C.M.R. aveva mantenuto la nuda proprietà sugli immobili donati e che gli immobili erano stati donati dai genitori ai figli ancora studenti. Non è infrequente che il donante continui a servirsi dei beni donati, perchè la donazione ai figli dà vita ad una anticipata forma di successione sottoposta a significative agevolazioni fiscali, nè è infrequente che i figli abitino con i genitori. Neppure la coincidenza temporale tra la notifica dell’atto di citazione e gli atti dispositivi è conducente, se si ha riguardo per il gran numero di azioni giudiziarie intraprese dall’attuale ricorrente anche nei confronti di D.S.L..

4. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio dl contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di D.S.L., liquidandole in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, ed in favore di C.M.R., liquidandole in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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