LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9153-2014 proposto da:
DIREZIONE DIDATTICA A.S. NOVARO, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 942/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/10/2013 R.G.N. 1367/2012.
RILEVATO
che con sentenza del 9 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino e accoglieva la domanda proposta da F.C. nei confronti della Direzione didattica “A.S. Novaro”, avente ad oggetto la condanna della predetta Direzione, quale responsabile in solido, D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, con la “Creattività s.c.s.”, società cooperativa in liquidazione, per la corresponsione delle retribuzioni alla suddetta ricorrente spettanti per aver prestato, alle dipendenze della cooperativa, attività lavorativa nell’ambito dell’appalto dalla Direzione medesima affidato alla cooperativa stessa, nei confronti della quale veniva dichiarata l’interruzione del processo, al pagamento delle differenze retributive maturate a vario titolo di cui era rimasta creditrice nei confronti della datrice di lavoro;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere il credito retributivo azionato dalle ricorrenti e la responsabilità solidale della Direzione didattica, nonostante la natura pubblica del medesimo, alla luce dell’accolta interpretazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, secondo cui la norma medesima dovrebbe leggersi nel senso che l’inapplicabilità del predetto D.Lgs. alle pubbliche amministrazioni ivi prevista non può intendersi riferita ad esse in relazione alla loro soggettività, implicandone così l’esclusione tout court da quell’applicazione, bensì solo nella loro qualità di soggetti datori di lavoro pubblico, di modo che l’esclusione non può che essere sancita nei confronti del solo personale dalla stessa dipendente;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Direzione didattica “A.S. Novaro”, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la F., pur intimata, non ha svolto alcuna difesa.
CONSIDERATO
– che, con l’unico motivo il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1 e art. 29, comma 2, lamenta la non conformità a diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale del D.Lgs. n. 276 del 2003 e della configurabilità a carico del soggetto pubblico, su questa base affermata, della responsabilità solidale sancita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, a carico dell’appaltante per l’adempimento dei crediti retributivi maturati nei confronti dell’appaltatore;
che il motivo deve ritenersi fondato alla luce del consolidato orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. nn. 6554/2019, 29176/2018, 10844/2018 ma vedi già Cass. 15432/2014), secondo cui, dovendosi interpretare il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, nel senso che il D.Lgs. medesimo non è applicabile alle pubbliche amministrazioni, si deve escludere che in materia di appalti pubblici trovi applicazione la responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore per l’adempimento degli obblighi retributivi sancita dal medesimo D.Lgs., art. 29, comma 2, già con riferimento al quadro normativo antecedente all’emanazione del D.L. n. 76 del 2013, art. 9, conv. con modif. nella L. n. 99 del 2013, recante l’espressa previsione dell’inapplicabilità del suddetto art. 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni, cui, pertanto, non può neppure attribuirsi il carattere di norma di interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva;
che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la controversia definita nel merito nel senso del rigetto dell’originaria domanda, con compensazione delle spese dell’intero processo in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza di merito e del recente formarsi della giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019