LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17896-2018 proposto da:
CALABRIALATTE SPA, in persona del Presidente del C.d.A. legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO FEA N. 6, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ASCENZI, rappresentata e difesa dall’avvocato ENZO PAOLINI;
– ricorrente –
contro
DISAGRO SUD S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO SULPICIO 8, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PERSICO, rappresentata difesa dall’avvocato SALVATORE LEONE;
– controricorrente –
e contro
P.A., P.P., P.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 598/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.
FATTI DI CAUSA
Calabrialatte s.p.a. chiedeva e otteneva, nei confronti di Disagro Sud, s.r.l., e dei suoi fideiussori A., P. e P.M., un decreto ingiuntivo del pagamento di somme di denaro indicate come dovute per il mancato saldo del prezzo dell’intervenuta cessione, a beneficio della s.r.l. ingiunta, di un credito vantato dalla cedente nei confronti di Arpacoop s.r.l., precedente titolare di una concessione per la rivendita di prodotti lattiero caseari poi rilasciata dall’istante in ingiunzione, nell’ambito della suddetta operazione negoziale, in favore della medesima società Disagro Sud.
Gli ingiunti introducevano distinti giudizi di opposizione poi riuniti, all’esito dei quali il monito veniva revocato ed erano accolte le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti, di risoluzione del contratto di cessione del credito e concessione di vendita, restituzione di somme con risarcimento da determinarsi in separata sede, e accertamento dell’estraneità della garanzia al credito originariamente dedotto in giudizio dall’opposta.
La Corte di appello, adita dalla Calabrialatte, s.p.a., dichiarava inammissibile il gravame per difetto di procura alle liti, rilevando che la relativa eccezione non era tardiva dovendosi applicare l’art. 345 c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, e non avendo provveduto l’appellante, nonostante l’eccezione, a documentare la qualità di legale rappresentante della società in capo alla persona fisica che aveva sottoscritto il mandato difensivo a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, richiamato poi nell’atto di appello.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione Calabrialatte, s.p.a., articolando tre motivi.
Resiste con controricorso la Disagro Sud, s.r.l.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, art. 157 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato non verificando, ai fini della tempestività dell’eccezione di difetto dello “ius postulandi”, che la prima delle due norme fosse applicabile nella versione anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, e in ogni caso non ritenendo sanata la nullità per omessa eccezione nella prima difesa con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di promuovere la regolarizzazione sanante del preteso difetto di procura, con effetto retroattivo, ferma la ratifica, anch’essa comunque sanante, ad opera dell’attuale legale rappresentante sociale che aveva rilasciato la procura relativa al ricorso per cassazione.
Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 82,83,84,101 e 161 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato omettendo di dichiarare nulla anche la sentenza di primo grado, una volta rilevata l’invalidità della procura a margine del decreto ingiuntivo, posto che le citazioni in opposizione erano state notificate al domicilio eletto presso la medesima persona fisica dichiaratasi legale rappresentante che aveva rilasciato il mandato difensivo.
2. Va premesso che il ricorso è pienamente ammissibile per completezza dei dati riportati e specificità.
Nel merito cassatorio, il secondo motivo è fondato e assorbente.
La Corte di appello ha affermato che “nonostante l’eccezione sollevata e ribadita dalle parti appellate (che esime questa Corte dall’esercizio dei poteri officiosi di cui all’art. 182 c.p.c….), Calabrialatte, s.p.a., non ha provveduto a documentare la qualità di legale rappresentante in capo a M.G. che ha sottoscritto la procura alle liti a margine del ricorso per decreto ingiuntivo” (pag. 5 della sentenza gravata), sicchè, atteso che l’appello era stato “proposto richiamandosi alla procura alle liti” in parola (pag. 4), lo stesso andava dichiarato conclusivamente inammissibile.
Così facendo, come obiettato nella censura qui in scrutinio, la Corte territoriale ha violato l’art. 182 c.p.c.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’art. 182 c.p.c., comma 2, (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio (salve previsioni speciali come riguardo al giudizio di legittimità specifica Cass., Sez. U., 27/04/2018, n. 10266, punto 1.3) e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (cfr., ad es., Cass., 14/11/2017, n. 26948, e la successiva conforme Cass., 30/10/2018, n. 27481, che in motivazione menziona cfr. Cass., Sez. U, n. 9217 del 19/04/2010; Cass., Sez. U., n. 4248 del 04/03/2016, Cass., n. 5343 del 18/03/2015, Cass., n. 22559 del 04/11/2015, Cass., n. 15156 del 20/06/2017).
3. Spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro perchè, in altra composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019