LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28812/2014 proposto da:
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, C.F. *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato ENRICO IVELLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO LONGO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 239/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 29/05/2014, R.G.N. 229/2013.
RILEVATO
che con sentenza del 29 maggio 2014, la Corte d’Appello di Trieste confermava la decisione resa dal Tribunale di Trieste e accoglieva la domanda proposta da C.N. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale, avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità della sanzione disciplinare del richiamo scritto, irrogatale per aver abbandonato una riunione del collegio dei docenti al fine di evitare di essere coinvolta in una attività illegittima, stante l’invalidità della Delibera della dirigente scolastica derivante alla tardiva integrazione dell’ordine del giorno, illegittimità conseguente alla tardività della contestazione ed all’inconfigurabilità di un inadempimento disciplinarmente rilevante, per non avere la C. tenuto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’amministrazione, ma essersi limitata ad esercitare il diritto a far valere il proprio dissenso in conformità alla normativa;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto formalmente illegittima la sanzione irrogata per tardività della contestazione, trattenuta, per quanto tempestivamente approntata dall’ufficio competente, presso l’amministrazione prima di essere inoltrata alla C. oltre il termine previsto di venti giorni;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il solo Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la C..
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 2, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento reso dalla Corte territoriale, discostatasi sul punto dall’insegnamento di questa Corte;
che il motivo si rivela meritevole di accoglimento alla luce del consolidato orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., SS.UU., 14 aprile 2010 n. 8830), secondo cui va riconosciuta l’operatività di una regola generale per la quale la decadenza dall’esercizio di facoltà destinate ad incidere sul rapporto di lavoro in essere, privato o pubblico che sia, non si determina anche nel caso in cui l’atto attraverso il quale la facoltà si esprime non sia pervenuto a conoscenza del soggetto destinatario, conseguendone, nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico, l’inconfigurabilità della contestazione disciplinare come tardiva, allorchè, sia comprovato, come nella specie attraverso le risultanze del protocollo, essere stata la contestazione predisposta, anche se non pervenuta all’indirizzo del destinatario, entro il termine di venti giorni previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 2;
che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019