LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4571/2015 proposto da:
TECNICA SRL, IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116 SC B, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO RENZETTI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
LATINA AMBIENTE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BASTIONI MICHELANGELO 5A, presso lo studio dell’avvocato MONICA SAVONI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MARINO;
– resistente –
e contro
COMUNE DI LATINA in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4253/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento motivi 1 e 2 del ricorso, assorbiti il 3 e 4;
udito l’Avvocato RENZETTI Giancarlo, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato SAVONI Monica, con delega depositata in udienza dell’Avvocato MARINO Luigi, difensore del resistente con procura che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. In data 30 aprile 2007 Latina Ambiente s.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 417/2007, con cui il Tribunale di Latina le aveva ingiunto il pagamento in favore di Tecnica s.r.l. di Euro 316.424, a titolo di compensi professionali per la progettazione ed esecuzione di opere di adeguamento e ristrutturazione di depuratori siti nel comune di *****; l’opponente faceva valere la nullità del contratto, in subordine l’insussistenza della pretesa del creditore e, in ulteriore subordine, chiedeva di essere manlevata ex art. 2041 c.c., dal Comune di Latina, che chiamava in causa; il Comune si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo Latina Ambiente società autonoma rispetto al Comune, che non aveva sottoscritto contratto alcuno.
Con sentenza n. 347/2010, in accoglimento dell’opposizione, il Tribunale di Latina dichiarava la nullità del contratto intervenuto tra le parti e revocava il decreto opposto.
2. Avverso la sentenza proponeva appello Tecnica s.r.l..
La Corte d’appello di Roma – con sentenza 26 giugno 2014, n. 4253 – rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado in punto nullità del contratto ex art. 2231 c.c., essendo Tecnica s.r.l. una società di capitali, a nulla rilevando che l’incarico fosse stato espletato dall’ingegnere S., il quale non era, al momento della stipulazione del contratto, legale rappresentate della società.
3. Contro la sentenza ricorre in cassazione Tecnica s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore.
L’intimato Comune di Latina non ha proposto difese.
Latina Ambiente s.p.a., con memoria depositata il 23 gennaio 2019, ha dedotto di non avere ricevuto la notificazione del ricorso, nè la comunicazione di avvenuto deposito, di essere casualmente venuta a conoscenza della proposizione del medesimo, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso a causa della mancata instaurazione del contraddittorio.
In data 29 maggio 2019 la ricorrente ha depositato memoria, nella quale allega di avere correttamente notificato il ricorso a Latina Ambiente presso il domicilio eletto, di avere depositato, in data 24 febbraio 2015, unitamente al ricorso, “la cartolina attestante l’immissione in cassetta dell’avviso della notifica dell’atto giudiziario (CAD) che si unisce in copia al presente atto” e che in data 16 settembre 2015 ha poi “provveduto al deposito del plico contenente la notifica a Latina Ambiente con annotazione “atto non ritirato restituito al mittente””.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va esaminata la regolarità della notificazione del ricorso a Latina Ambiente.
Risulta dagli atti che il plico – la notificazione è stata effettuata a mezzo del servizio postale – non è stato consegnato a causa della temporanea assenza del destinatario e l’inidoneità delle persone abilitate, che è stato immesso avviso nella cassetta postale, che il plico è stato depositato presso l’ufficio postale e che di tale deposito è stata spedita, ai sensi della L. n. 898 del 1982, art. 8, comunicazione con raccomandata n. *****.
Latina Ambiente, nella memoria, afferma di non avere mai ricevuto tale comunicazione. La ricorrente ha risposto allegando alla memoria una fotocopia del fronte di quella che ha definito “la cartolina attestante l’immissione in cassetta dell’avviso della notifica dell’atto giudiziario”.
La fotocopia depositata non attiene all’avviso di ricevimento della raccomandata n. ***** contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale, avviso la cui produzione – secondo la giurisprudenza di questa Corte – è richiesta in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Con la conseguenza che sì l’avviso può essere prodotto fino all’udienza di discussione, ma, in caso “di mancata produzione dell’avviso di ricevimento e in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile” (così Cass. 18361/2018; cfr. pure, da ultimo, Cass. 5077/2019, che offre una lettura costituzionalmente orientata della L. n. 898 del 1982, art. 8).
Nel caso in esame, l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale non è stato depositato, nè l’intimata Latina Ambiente ha svolto attività difensiva (tale non può essere considerata la memoria con la quale si è limitata a denunciare la mancata notificazione del ricorso), nè può essere sufficiente a impedire la declaratoria di inammissibilità del ricorso la notificazione del medesimo ai soli “fini dell’integrità del contraddittorio” al Comune di Latina, nei cui confronti il ricorso non è stato proposto.
2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla si dispone in punto spese, non avendo il Comune di Latina e, come si è sopra specificato, Latina Ambiente svolto attività difensiva.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente, se dovuto, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza della Sezione Seconda Civile, il 6 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019