Codice Civile > Articolo 2041 - Azione generale di arricchimento

Codice Civile

Vigente al

Chi, senza una giusta causa, si e' arricchito a danno di un'altra persona e' tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l'arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta e' tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.399 del 11/01/2011

L’azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria.

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