LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2444/2017 proposto da:
Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIAMONTE PERTICA 39, presso lo studio dell’avvocato PILADE PERROTTI, che lo rappresenta e difende giusta speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, ***** in persona della Sindaca in carica pro tempore R.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6060/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo del ricorso, assorbito il 20;
udito l’Avvocato PILADE PERROTTI.
FATTI DI CAUSA
Z.A. ha citato in giudizio Roma Capitale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alla motocicletta di sua proprietà causati della caduta provocata da una macchia d’olio sul manto stradale.
Il Tribunale, in primo grado, ha rigettato la domanda, ritenendo non sussistenti gli estremi dell’art. 2043 c.c., ai cui sensi ha qualificato la fattispecie, negando, in particolare, che la macchia d’olio, date le risultanze di causa, potesse considerarsi un’insidia attribuibile alla colpa dell’ente proprietario della strada.
In appello questa decisione è stata confermata, sia pure qualificando la domanda diversamente. La Corte di secondo grado ha ritenuto riferibile il caso non già alla fattispecie dell’art. 2043 c.c., bensì a quella dell’art. 2051 c.c., ipotizzando dunque, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, una responsabilità da cose in custodia.
Tuttavia, ha ritenuto provato il caso fortuito, in quanto non risultava che la macchia d’olio fosse li da tanto tempo e che dunque il Comune di Roma potesse essere in grado di rimuoverla tempestivamente.
Il danneggiato propone ora ricorso per Cassazione con due motivi, che il Comune di Roma contrasta con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2051 c.c., attribuendo alla corte di appello di aver disatteso la regola probatoria che quella norma prevede.
In particolare, secondo il ricorrente, una volta che il danneggiato abbia provato il nesso di causa tra la cosa ed il danno, compete al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
Invece, nella fattispecie, la corte di appello avrebbe esonerato il custode, attraverso erronea interpretazione della norma, dalla dimostrazione del fortuito, ritenendo apoditticamente o presuntivamente che la macchia d’olio fosse caso fortuito di per sè, ed anzi che dagli elementi in atti non emergeva che non lo fosse, decidendo in tal modo senza pretendere dal Comune di Roma la prova della estraneità di quella macchia alla condotta di custodia.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
Va disattesa l’obiezione del Comune di Roma secondo cui la Corte di appello avrebbe, per certi versi, fatto a meno di pretendere la dimostrazione del fortuito, in quanto non ve ne era bisogno, non avendo il danneggiato dimostrato il nesso di causalità tra la cosa (macchia d’olio) e il danno da lui subito.
Il Comune invoca una regola in astratto corretta sul riparto dell’onere probatorio che si ricava dall’art. 2051 c.c., ossia quella secondo cui prima occorre che il danneggiato dimostri il nesso di causa con la cosa e, solo dopo che tale dimostrazione sia fornita, il custode è chiamato a liberarsi da responsabilità fornendo prova del fortuito. Con la conseguenza che se difetta la prima dimostrazione (nesso di causa tra la cosa ed il danno) non si dà luogo alla seconda (interruzione di quel nesso di causa ad opera del fortuito).
Tuttavia, la ratio della sentenza impugnata non corrisponde a questa obiezione, nel senso che non è vero che i giudici di appello hanno ritenuto di prescindere dalla prova del fortuito in quanto non era stata fornita quella del nesso di causa con il danno; piuttosto hanno ritenuto che il danno fosse riferibile alla macchia d’olio (“tenuto conto che anche nella fattispecie in esame risulta che il sinistro sia stato determinato dalla presenza di una macchia d’olio sull’asfalto, causa del danno estrinseca alla res..”), con la conseguenza che la regola di giudizio è diversa da quella ipotizzata dal comune di Roma: la corte ritiene sussistente il nesso di causalità tra la cosa ed il danno, e quindi passa (logicamente) all’esame del fortuito.
Ma è nell’affermare come riferibile il danno a caso fortuito che la corte di appello prescinde dalla regola di riparto dell’onere probatorio ricavabile dall’art. 2051 c.c..
Invero, la norma pone, come è ormai acquisito, una regola di responsabilità che potremmo dire oggettiva, ossia che prescinde dalla colpa del custode. Questa ricostruzione trova conferma proprio nel contenuto della prova liberatoria che non coincide con la dimostrazione dell’assenza di colpa, ma richiede, per l’appunto, la prova del caso fortuito, ossia di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e che incide autonomamente sul nesso causale. Questa ricostruzione corrisponde anche alla ratio della norma, che attribuisce la responsabilità al custode fino al limite del fortuito in quanto il custode è il soggetto in grado di governare la cosa.
Il che comporta che, una volta che sia ammesso che v’è un nesso causale tra la cosa ed il danno, dimostrazione rimessa al danneggiato, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell’evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito.
La corte di appello invero ha ritenuto che “non emergono circostanze di fatto da cui possa desumersi che la sostanza oleosa fosse ivi presente da un certo tempo (si veda in proposito il verbale dei VVUU), si da far apprezzare come possibile l’adempimento dell’obbligo manutentivo e di custodia dell’ente proprietario”.
Il che significa chiaramente che il danneggiato avrebbe dovuto provare che la macchia era risalente da un tempo sufficiente a che il Comune se ne avvedesse e provvedesse ad eliminarla. Era semmai da dirsi il contrario: ossia se emergevano o meno elementi per dire che la macchia era recente. La precisazione non è sofistica. Dire infatti che non vi sono prove che la macchia è risalente nel tempo, significa dire che il fatto da provare è la presenza da molto tempo della macchi d’olio, e questo fatto è favorevole al danneggiato, e quindi la prova è a suo carico; dire invece che il fatto da provare è che la macchia sia recente, vuol dire richiedere la prova del fortuito (ossia della impossibilità di evitare l’evento, dato il lasso breve di tempo), che grava invece sul danneggiante.
Cosi che, nel momento in cui la Corte non ritiene provato che la macchia sia risalente inverte l’onere della prova, che avrebbe dovuto avere ad oggetto non già la dimostrazione che la macchia si era formata da molto tempo, ma semmai che era recente. Il fatto che la macchia sia recente, non avendo il proprietario della strada la possibilità di evitare in tempi brevissimi l’incidente, fa si che questo sia per lui imprevedibile ed inevitabile, secondo lo schema del caso fortuito. Ciò significa che la corte doveva chiedersi se vi fossero prove che la macchia era recente, non già presumere che lo fosse, per difetto di prove del contrario.
Spettava invece al Comune, anche sulla base di presunzioni semplici, dimostrare che la macchia era tanto recente rispetto all’incidente da non potersi evitare che lo causasse.
Questa inversione dell’onere della prova è altresì dimostrata dal ricorso alla presunzione secondo cui la macchia d’olio “di per sè non è conoscibile nella immediatezza”. A prescindere dalla stranezza in sè di una simile affermazione, per cui l’ente proprietario della strada non puoi mai sapere con tempestività che si è formata una macchia d’olio sul manto stradale, a prescindere dalla situazione concreta, la conclusione che la macchia era recente è stata assunta in via presuntiva dalla corte di merito pur in assenza di elementi addotti dal Comune di Roma a fondamento di tale presunzione, elementi da cui poter ricavare che la macchia era recente, e dunque era impossibile intervenire tempestivamente. In sostanza, ritenere che la presenza di una macchia d’olio, di per sè, è “emblematica in quanto consente di considerare come fortuito il pericolo creato da terzi”, equivale ad affermare che l’estraneità della macchia d’olio alla sfera del custode è in re ipsa, e che dunque (se ne deve trarre conclusione obbligata) ogni macchia d’olio è caso fortuito, e non ha bisogno di dimostrazioni da parte del custode.
In conclusione, la prova della presenza recente di una macchia d’olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del Comune a cagione del fatto di essersi formata poco prima dell’incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull’ente comunale che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l’incidenza del fortuito nella causazione dell’evento.
2.- Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c..
Il ricorrente assume di avere svolto due domande, riproposte entrambe in appello. Con la prima ha chiesto la condanna ex art. 2051, e con la seconda, in subordine, ossia nel caso di rigetto della prima, la condanna ex art. 2043 c.c..
Questo motivo può ritenersi assorbito dall’accoglimento del primo.
Il ricorso va pertanto accolto con rinvio alla Corte di Appello di Roma, che dovrà attenersi ai principii di diritto sopra enunciati.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2019