Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7624 del 18/03/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11553-2018 proposto da:

AVV. I.A., domiciliato “ex lege” in ROMA, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 9104/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CARRATO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I.A. ha proposto ricorso per cassazione – riferito a due motivi – avverso il decreto n. cronol. 9104/2017 della Corte di appello di Roma, con il quale veniva accolta la sua domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, ed il soccombente Ministero della Giustizia era condannato al pagamento dei compensi professionali nella misura di Euro 915,00, oltre accessori di legge.

Con il formulato primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 2-bis, (come introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), della L. n. 89 del 2001, art. 11 Preleggi, art. 2056 c.c., art. 113 c.p.c., della Convenzione EDU, art. 6 e art. 117 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando il riconoscimento (in via equitativa ed in difetto di apprezzamento del contegno processuale della parte lesa) di un indennizzo del danno non patrimoniale non in linea con i criteri di liquidazione ratione temporis applicabili.

Con il secondo motivo lo stesso ricorrente ha dedotto – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, art. 2233 c.c., comma 2, e del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, art. 4, con riferimento alla liquidazione delle competenze professionali legali relative al giudizio di equa riparazione svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Roma, in quanto disposta in violazione dei minimi tariffari previsti dal cit. D.M. n. 55 del 2014, Tabella n. 12 allegata.

L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che entrambi i motivi potessero essere dichiarati manifestamente fondati, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Rileva il collegio che il primo motivo di ricorso è effettivamente fondato nei sensi di cui in appresso.

Infatti, conformemente a quanto dedotto con tale censura, la Corte territoriale si è limitata soltanto a riconoscere un risarcimento (rectius: un indennizzo) per la computata durata irragionevole del giudizio presupposto liquidandolo in via equitativa nella misura di Euro 750,00 per ciascun anno riconducibile alla suddetta durata sulla base dell’argomento – apoditticamente affermato – della indimostrabilità del suo preciso ammontare.

Così decidendo la Corte capitolina è incorsa nel vizio di apparente motivazione sulla individuazione adeguata e conforme a legge dei criteri di liquidazione di detto indennizzo con riferimento alla peculiarità della fattispecie e alle ragioni complessivamente dedotte con il ricorso di equa riparazione, ovvero senza tener conto dell’eventuale moltiplicatore annuo, compreso tra il minino ed il massimo concretamente applicabili, orientando, quindi, la liquidazione dell’indennizzo sulla base dei parametri di valutazione maggiormente significativi e conferenti al caso di specie (cfr., per tutte, Cass. n. 14974/2015).

Inoltre, come pure correttamente sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello di Roma non ha valorizzato il dato decisivo relativo alla individuazione del regime normativo ratione temporis applicabile nella fattispecie, poichè il ricorso per il riconoscimento dell’equo indennizzo risultava essere stato depositato nell’aprile 2012 e, quindi, prima dell’entrata in vigore della nuova L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, (come introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, riguardante la specifica previsione ex lege dei criteri da utilizzare per la determinazione dell’equo indennizzo). Per effetto di ciò la Corte laziale avrebbe dovuto considerare il principio – invece totalmente obliterato (e, tuttavia, già rimarcato dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr., ad es., Cass. n. 21840/2009 e Cass. n. 8471/2012), al quale, quindi, dovrà uniformarsi il giudice di rinvio – secondo cui, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non avrebbero potuto essere ignorati dal competente giudice nazionale, pur potendo, eventualmente, apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivatamente e non irragionevolmente (compito, quest’ultimo, completamente non assolto nel caso esaminato, anche in virtù della necessaria differenziazione tra la quantificazione dell’indennizzo riferibile a ciascun anno del primo triennio della durata irragionevole e quella da rapportare agli anni successivi in conseguenza di un evidente aggravamento del danno).

In definitiva, sulla scorta delle ragioni esposte ed in accoglimento del primo motivo del ricorso (da cui deriva l’assorbimento del secondo, siccome attinente alla pronuncia accessoria sulle spese), l’impugnato decreto deve essere cassato, con il conseguente rinvio del procedimento alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà all’enunciato principio di diritto ai fini della determinazione dell’equo indennizzo spettante al ricorrente e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472