LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18634-2017 proposto da:
GESPI SRL” in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 67, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MANIA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MAIORANA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 369/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 06/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 comma 1, lett. e), – bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto pervenendo ad una decisione difforme dalla proposta del relatore (sulla potestà del Collegio di definire la causa in sede camerale discostandosi dalla proposta del relatore, vedi Cass. 26040/11);
Con sentenza n. 369/4/2017, depositata il 6.2.2017 non notificata, la CTR della Sicilia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di GE.S.P.I. s.r.l. e dichiarava inammissibile il ricorso di primo grado in quanto tardivo, sul presupposto della prova della notifica della cartella di pagamento fornita dall’agente della Riscossione, sebbene prodotta in copia fotostatica disconosciuta da parte contribuente.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Riscossione Sicilia s.p.a. e Agenzia delle Entrate si sono costituiti con controricorso.
1.Con il primo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 160 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto di poter dedurre da alcuni elementi presuntivi l’idoneità di una copia asseritamente conforme all’originale.
2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712,2719 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La parte ricorrente si duole che il giudicante, in presenza di contestazioni sulla corrispondenza tra copia ed originale della relata di notifica concernente la cartella esattoriale, non aveva adottato l’ordine di esibizione dell’originale del documento, così come prevede la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22.
3. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.
Il D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18, comma 2, prescrive, che l’autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale ovvero al quale deve essere prodotto il documento; al comma 3 prevede: “Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso”. Dunque solo se il contribuente deve produrre copia di un documento in suo possesso al concessionario della riscossione, che è sicuramente gestore di pubblico servizio, la relativa autentica può essere effettuata da un dipendente del concessionario, con l’unico limite dell’utilizzabilità della copia nel relativo procedimento. Nel caso che occupa è stata effettuata la produzione da parte del concessionario della riscossione di copia di un documento (la cartolina attestante il ricevimento della notifica) il cui è originale è detenuto dallo stesso concessionario, per il che in tale ipotesi l’autentica può essere effettuata solo da particolari categorie di soggetti (notaio, sindaco, cancelliere) e dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale. La questione si sposta, dunque, sulla spettanza o meno della qualifica di pubblico ufficiale in capo al concessionario della riscossione. Sul punto è stato ritenuto che i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l’attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (Cass. n. 49759 del 27/11/2012) e che l’esattore, pur non rientrando tra i “pubblici depositari” – cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 c.p.c., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte – è tuttavia un “depositarlo” del ruolo, datogli in consegna dall’intendente di finanza (D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24), ed inoltre è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi della L. 4 gennaio 1968 n. 15, art. 14, secondo cui l’autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale (Cass., n. 25962 del 05/12/2011). L’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, titolo I, capo II, e titolo II, nonchè l’attività di cui al D.Lgs. n. 9 luglio 1997, n. 237, art. 4, conferisce la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio agli operatori delle s.p.a. di concessione. Tuttavia ritiene questo collegio che, anche tenuto conto di tali decisioni, non si può affermare che l’agente della riscossione, che è parte di un giudizio ed al quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, sia consentito di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento, che costituiscono documenti di provenienza dell’ufficiale postale, dato che l’autenticazione della copia può essere fatta: a) dal pubblico ufficiale dal quale l’atto è stato emesso; b) o presso il quale è depositato l’originale (come nel caso dei ruoli emessi dall’agenzia delle entrate, nel qual caso il concessionario è autorizzato a rilasciarne copia, nell’interesse dei terzi, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14). Il rilascio di copia autentica di un atto in possesso del concessionario formato da terzi nell’interesse proprio esula, dunque, da siffatte previsioni. Ragione per cui deve applicarsi la regola generale posta dall’art. 2719 c.c., per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o se detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte (cass.8289/2018) Tanto premesso va, tuttavia precisato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 1, numero 2), giacchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, peraltro non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (cfr. Cass. 8289/2018; Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del 03/02/2006).
Non ignora la Corte il ribadito principio giurisprudenziale secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 4, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla parte l’onere di contestarne la conformità all’originale, come previsto dall’art. 2712 c.c., ed avendo il giudice l’obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi dell’art. 22 cit., comma 5.” (Cass. n. 8446 del 27/04/2015; Cass. n. 22770 del 23/10/2006).
Questa Corte, tuttavia, ha di recente affermato che “in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o omincomprensive (Cass. n. 28026 del 2009; Cass. n. 14416 del 2013; Cass. n. 7775 del 2014) e la suddetta contestazione, va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.” (Cass. n. 7105 del 2016; Cass. n. 12730 del 2016).
Il giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all’originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all’originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c.. (Cass. 27663/2018; Cass.14950/2018).
Nella specie la CTR ha rilevato che il ricorrente ha contestato la conformità all’originale in modo generico.
Peraltro, in violazione del principio di autosufficienza parte contribuente non ha riprodotto in ricorso la contestazione effettuata, nè ha indicato il luogo processuale in cui sarebbe stata formulata.
La CTR ha ampiamente motivato sull’efficacia rappresentativa delle copie fotostatiche prodotte. Tali argomenti avrebbero potuto essere dedotti soltanto per far valere il vizio motivazionale e, non essendo ciò avvenuto, è precluso a questa Corte analizzare la questione ad essi sottesa.
Siffatti rilievi inducono al rigetto dei motivi, atteso che la CTR, sul presupposto della genericità del disconoscimento, ha accertato il valore probatorio dei documenti sulla base di elementi presuntivi, precisi e concordanti.
Il ricorso deve essere, conseguentemente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 12, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna GE.S.P.I. s.r.l. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito, dando atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019
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