Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7740 del 20/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25288-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIANELLO N. 26, presso lo studio dell’avvocato SANDRO MARIA MUSILLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8315/15/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dl depositata il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

1.L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un motivo per la cassazione della sentenza n. 8315/15/16 depositata dalla Commissione Tributaria del Lazio in data 13.12.2016 e notificata in data 26.7.2017, con cui la commissione, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’impugnazione proposta da D.V.A. contro l’avviso di accertamento emesso a seguito delle risultanze emesse dalle indagini finanziarie, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, svolte sui conti correnti bancari e sul conto postale intestato alla stessa.

Resiste D.V.A. con controricorso.

1.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione.

Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie “in cui è parte l’agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio”, nelle quali il “ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore” del medesimo decreto, ossia entro il 24 aprile 2017.

In particolare, ai sensi dell’art. 11, comma 9, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi per un periodo di sei mesi, “i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.

2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,comma 1 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In entrambi i motivi lamenta l’ufficio che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio incombente su parte contribuente, senza motivare adeguatamente sul punto controverso.

4. Le censure sono fondate.

La sentenza in esame afferma il superamento da parte della società contribuente della presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, rilevando che la contribuente aveva fornito documentazione sufficiente sia dei versamenti di somme sul conto corrente sia di prelevamenti per esigenze personali 4.1. In materia di accertamenti bancari, l’onere probatorio gravante sul contribuente che vuole superare la presunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell’Erario – che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici -, impone di fornire non una prova generica, ma una prova analitica (sul punto, v. Cass. 26111 del 2015 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata) idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014).

A ciò corrisponde l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie – in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale (Cass. n. 21800 del 2017) -, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica; al riguardo questa Corte ha anche precisato che in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, dovendo in questo caso il giudice di merito “individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Cass. n. 11102 del 2017; Cass. 10480/2018).

Nel caso di specie, l’essersi la CTR ingiustificatamente sottratta alle attività sopra descritte, nonostante l’avviso di accertamento – riprodotto nel ricorso – contenesse l’analitica descrizione dei singoli movimenti bancari verificati e delle ragioni della loro ripresa a tassazione, le ha impedito di specificare o illustrare le ragioni della decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuta alla propria determinazione.

All’accoglimento dei motivi consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR che provvederà a riesaminare la vicenda processuale alla stregua dei suesposti principi, dando adeguata contezza delle risultanze delle verifiche compiute, e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

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