LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1432-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7376/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 24/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
Che:
l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello di R.G. avverso la sentenza n. 151/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento IRPEF IRAP ed Iva relativa all’anno 2006;
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, artt. 38 e 39, nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 e degli artt. 2729 e 2697 c.c.”;
il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO
Che:
1.1. il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. nn. 22868/2017, 9888/2017, 22266/2016), in tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario;
1.2. nel caso di specie, emerge che furono imputati dall’Ufficio al contribuente i redditi della società Palatina Medica S.r.L. a seguito di accertamento in via analitica mediante analisi delle schede intestate ai pazienti sottoposti dal ricorrente a cure odontoiatriche, pagate con importi fatturati alla società Palatina Medica S.r.L.;
1.3. la CTR non ha, quindi, correttamente applicato i principi di diritto dianzi illustrati laddove ha riconosciuto, a fronte di maggiori ricavi accertati a seguito di indagini finanziarie, l’obbligo dell’Ufficio di tenere conto di una percentuale di costi presunti;
2. la sentenza impugnata, che non si è attenuta ai succitati principi di diritto, va dunque cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione, che, nell’uniformarsi ad essi, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 15 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019