Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.8060 del 21/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10602-2016 proposto da:

Z.E.M., elettivamente domiciliato a Rossano (CS), viale Michelangelo 33, presso lo studio dell’Avvocato DOMENICO SOMMARIO che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MODENA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 195/2016 del TRIBUNALE DI MODENA, depositata il 28/1/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/1/2019 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA

Z.E.M. ha proposto appello avverso la sentenza con la quale, in data 23/3/2015, il giudice di pace di Modena ha respinto il suo ricorso nei confronti del verbale di accertamento della Polizia Stradale di Zola Predosa n. 2114U/2007/V del 14/2/2007.

Secondo l’appellante, il giudice di pace avrebbe dovuto rilevare l’inesistenza della notifica, non avendo la Prefettura depositato la cartolina di ricevimento del verbale. Inoltre, difetterebbe la prova dell’omologazione del sistema elettronico di rilevamento della velocità.

Il tribunale di Modena, con sentenza del 28/1/2016, ha respinto l’appello.

Il tribunale, in particolare, ha rilevato, per un verso, che il verbale è stato senz’altro ricevuto, con il conseguente esercizio del diritto di difesa, e, per altro verso, che il verbale fa fede in ordine all’accertamento della violazione sulla base dei fotogrammi, senza che sia necessaria la produzione in giudizio: la corretta installazione ed il corretto funzionamento, così come l’esistenza dei segnali di preavviso, ha aggiunto il tribunale, sono attestati nel verbale e tale attestazione, corredata da specifiche indicazioni in ordine al veicolo e alla direzione di marcia, costituisce, in mancanza di allegazione di indici concreti di non corretto funzionamento del dispositivo, prova sufficiente della corretta installazione e del corretto funzionamento del dispositivo omologato, e che non può onerarsi l’amministrazione appellata dell’onere della produzione di un documento di attestazione che dupliche nella sostanza quello già in atti.

Z.E.M., con ricorso notificato il 12.17/4/2016, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

La Prefettura di Modena è rimasta intimata.

La Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito.

Il ricorrente, in data 13/11/2018, ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando l’erronea interpretazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e dell’art. 2697 c.c., l’erronea inversione dell’onere probatorio, l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione della sentenza di prime cure, la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 119 reg. att. C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, ha censurato la sentenza impugnata – a quel che è dato comprendere – nella parte in cui il tribunale non avrebbe tenuto conto: a) della mancata produzione in giudizio dei documenti relativi all’accertamento della violazione e alla notificazione del verbale, che l’amministrazione, in quanto attore in senso sostanziale, ha l’onere di produrre in giudizio a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7; b) della mancata produzione, in originale, della cartolina A/R che provi il perfezionamento della notifica del verbale e chi l’abbia ricevuto, e ciò comporta l’inesistenza della notificazione che non può essere sanata con la proposizione del ricorso; c) della mancata prova, in violazione dell’art. 2697 c.c., della commissione dell’infrazione in originale, la cui prova, invece, avendo l’opponente integralmente contestato la commissione del presunto illecito, grava interamente sulla pubblica amministrazione; d) della omessa produzione, da parte dell’amministrazione, dei certificati di taratura e di omologazione del tutor; e) della mancata prova, con la produzione in giudizio di fotografie o video, del fatto che il veicolo del ricorrente si trovava in autostrada e circolava ad una velocità superiore al limite consentito; f) della omessa motivazione, sia in primo che in secondo grado, su tutti i motivi articolati nel ricorso al giudice di pace e non contestati dalla parte opposta rimasta contumace.

2. Premesso che, trattandosi di un ricorso proposto in data 30/10/2014 e, come tale, assoggettato al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, la legittimazione passiva, a fronte di una violazione al codice della strada accertata da funzionari dello Stato, spetta al prefetto – ed escluso ogni rilievo alle censure di cui al punto f), non avendo l’istante riprodotto in ricorso le censure formulate nell’atto d’appello per contestare l’omesso esame dei motivi a suo tempo articolati nell’atto di opposizione al giudice di pace – rileva la Corte, quanto alla censura di cui alle lett. a) e b), che il tribunale, nel respingere sul punto l’appello, si è adeguato al principio ripetutamente affermato in sede di legittimità, vale a dire che “in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento, giacchè l’art. 18, comma 4, della stessa legge dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell’art. 14, che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l’art. 156 c.p.c. sull’irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo” (Cass. n. 20975 del 2014; Cass. n. 11548 del 2007; Cass. n. 4028 del 2007). Nè possono essere condivise le deduzioni del ricorrente il quale ha censurato la sentenza impugnata per non avere accertato l’inesistenza della notificazione del verbale: invero, non appare dubitabile che il verbale in questione sia pervenuto nella sua veste cartacea nella sfera di conoscenza del destinatario, sicchè ogni eventuale dubbio in ordine alle modalità della consegna, non può condurre a configurare la fattispecie in termini di inesistenza della notificazione; ciò che unicamente conta è che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza ed abbia potuto adeguatamente difendersi nel merito, senza eventuale pregiudizio al riguardo circa i tempi nei quali egli è entrato in possesso del verbale in questione, potendo quest’ultimo aspetto rilevare ai soli fini, più ristretti, del termine di decadenza per proporre l’opposizione, aspetto questo che non risulta trattato in danno dell’odierno ricorrente (Cass. n. 10185 del 2018).

3. Risulta, invece, fondata la censura di cui al punto d), con assorbimento di quelle residue. La Corte costituzionale, in effetti, con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ne consegue che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018). La sentenza impugnata, quindi, nella parte in cui ha ritenuto che l’attestazione contenuta nel verbale esoneri l’amministrazione dall’onere probatorio in ordine alla perdurante funzionalità dell’apparecchiatura, implicitamente escludendo la necessità di procedere in fatto alla relativa verifica, non ha fatto buon governo del predetto principio e dev’essere, pertanto, in parte qua cassata.

4. Il ricorso, nei limiti in precedenza indicati, dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio al tribunale di Modena che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso nei limiti descritti in motivazione e, negli stessi limiti, cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Modena che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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