Codice Civile > Articolo 2 - Maggiore eta'. Capacita' di agire

Codice Civile

Vigente al

La maggiore eta' e' fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore eta' si acquista la capacita' di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una eta' diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'eta' inferiore in materia di capacita' a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore e' abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.24077 del 13/10/2017

Posto che il minore è capace di compiere e ricevere atti giuridici in senso stretto (non negoziali), con il limite del pregiudizio che dal relativo compimento o ricezione possa al medesimo derivargli,  la richiesta stragiudiziale di risarcimento che la vittima di un sinistro da circolazione stradale deve rivolgere all’assicuratore del danneggiante con lettera raccomandata, in quanto non comporta effetti sfavorevoli per il suo autore, può essere validamente formulata dal minore di età o da un suo incaricato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.2460 del 04/02/2020

Nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art. 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero se il figlio, diventato maggiorenne, si costituisce nel giudizio (nella specie, di appello), così ratificando l'attività processuale del rappresentante legale, operando in entrambe le ipotesi la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c.

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