LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7438/2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato DAMIANO LIPANI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.E.M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8248/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/03/2013 R.G.N. 9684/2010.
RILEVATO
Che:
1) la corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8248 del 22.10.2012 depositata il 13.3.2013, ha accolto il gravame di V.J. avverso la sentenza del tribunale della stessa città, che aveva respinto la domanda diretta a far accertare la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro somministrato del 4.8.2005 e del 14.1.2006, stipulati dalla società Ali spa ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 3, con causali di cui all’art. 25 del CCNL Poste Italiane – ” punte di più intensa attività con cui non sia possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate” -, sulla base di contratti di somministrazione stipulati da Ali spa con Poste Italiane spa;
2) la corte territoriale, diversamente da giudice di prime cure, ha ritenuto che nel testo del contratto di somministrazione dovessero essere inseriti dati sufficienti a consentire, nel corso di un eventuale giudizio, la verifica delle reali esigenze dell’azienda alle quali si era inteso sopperire con la stipulazione del contratto di somministrazione e che, pertanto, era necessaria una specificazione delle ragioni che legittimavano l’assunzione, essendo indispensabile l’indicazione dei processi di organizzazione in atto, delle esigenze della produzione della singola azienda, delle condizioni che rendevano effettivamente necessario il ricorso ad assunzioni, le quali dovevano avere carattere di temporaneità, sia pure non necessariamente tipizzata;
3) per la corte di merito nel caso in esame le ragioni del ricorso alla somministrazione non erano state esplicitate in termini concreti, con conseguente vizio del contratto di lavoro somministrato dal punto di vista sia formale che sostanziale. Mentre il secondo profilo di illegittimità era correlato all’inesistenza di esigenze temporanee e tale onere probatorio ricadeva sulla datrice di lavoro, che non lo aveva assolto;
4) avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane spa affidato a tre motivi, a cui ha opposto difese il V. con controricorso.
CONSIDERATO
che:
5) con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione degli artt. 1372,1375,2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), oltre che l’omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per la ricorrente sarebbe nulla la sentenza impugnata per avere omesso la corte di pronunciarsi sull’eccepita risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso svolta con la memoria di costituzione di primo grado e riproposta in appello dall’appellata Poste ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. Comunque avrebbero errato i giudici di merito ritenendo che il rapporto era tuttora in essere sebbene fosse stata allegata la prolungata inerzia del V. ed avrebbero omesso di valutare una serie di circostanze pur tempestivamente allegate dalla società da ritenersi decisive ai fini del giudizio. I giudici di merito infatti, sebbene fosse stata allegata la prolungata inerzia, avrebbero erroneamente ritenuto che il rapporto fosse tuttora in essere;
6) con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 276, art. 20, n. 4 e art. 21, comma 1, art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè l’omesso esame fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la corte mal applicato la disciplina legislativa del lavoro somministrato che all’art. 21, n. 4 del D.Lgs. citato, come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, richiede per la validità del contratto commerciale di somministrazione soltanto la forma scritta. Per la ricorrente del tutto legittimamente Poste Italiane spa ha indicato la ragione giustificativa con il richiamo alle “punte di intensa attività” di cui all’art. 25.5 del CCNL, ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. citato ed ha pertanto errato la corte di merito nel ritenere la genericità o la mancanza della specificazione della causale, come anche il mancato rispetto dell’onere di prova della sussistenza delle ragioni giustificatrici, essendo stati invece dedotti precisi capitoli di prova, non valutati e non ammessi dalla corte distrettuale.
7) con il terzo motivo si deduce, in via gradata, la violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, per non avere la corte di merito accolto la domanda della società di applicazione, quanto alle conseguenze risarcitorie, dello ius supeveniens di cui alla norma citata applicabile anche ai contratti di lavoro somministrato, condannando al pagamento dell’indennità risarcitoria;
8) il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 4. Il vizio lamentato è stato individuato non solo nella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ossia nell’omessa pronuncia sull’eccezione di risoluzione per mutuo consenso svolta da Poste in primo grado e ritualmente riproposta in grado di appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ma poi la corte ha prospettato, in relazione alla medesima questione, altre censure mescolando e sovrapponendo più profili di illegittimità tra loro incompatibili. La ricorrente ha infatti prospettato, al contempo, una violazione di legge – art. 1372 c.c. – per avere la corte di merito ritenuto erroneamente che il rapporto fosse ancora in essere, sebbene fosse stata allegata la prolungata inerzia, ed ancora un omesso esame di una serie di circostanze pur tempestivamente allegate da ritenersi decisive per il giudizio e cioè il lasso di tempo intercorso tra la cessazione del rapporto e la prima contestazione, come anche i periodi di lavoro alle dipendenze altrui.
9) Come statuito da questa corte, il fatto che un singolo motivo venga articolato in più profili di doglianza non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, ma ciò qualora ciascuna censura avrebbe potuto essere prospettata come un autonomo motivo, e sempre che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate ” onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerate” (così Cass. n. Cass. 9100/2015). Ma non è il caso in esame, in cui il motivo si dilunga in censure che attengono anche ad un’ errata valutazione di comportamenti delle parti che nel testo della sentenza impugnata non è dato riscontrare;
10) il secondo motivo è fondato, sia con riguardo alla non genericità della causale, sia con riguardo alla mancata ammissione delle prove richieste.
11) con orientamento oramai consolidato, a cui il collegio ritiene di dare continuità, questa corte di legittimità ha ritenuto che anche in tema di somministrazione di manodopera, le “punte di intensa attività”, non fronteggiabili con il ricorso al normale organico, risultano sicuramente ascrivibili nell’ambito di quelle “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”, che consentono, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, art. 20, comma 4, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, e che il riferimento alle stesse ben può costituire valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), del medesimo D.Lgs. (così Cass. n. 2521/2012, Cass. n. 8120/2013);
12)la causale infatti è assistita da un grado di specificità sufficiente a soddisfare il requisito di forma sancito dal D.Lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, art. 21, comma 1, lett. c), fermo restando l’onere per l’utilizzatore di fornire la prova dell’effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione (Così Cass. 21001/2014);
13)nel caso di specie poi il contratto di somministrazione stipulato dal Poste Spa con la società ALI spa faceva riferimento alla causale prevista dall’art. 25 del CCNL di Poste Italiane spa, applicabile ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs., trattandosi di un’ ipotesi di contratto a termine direttamente introdotta dalla contrattazione collettiva, le cui clausole mantenevano, in via transitoria la loro efficacia fino alla data di scadenza del contratti collettivi, con esclusivo riferimento “alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine”;
14) deve quindi ritenersi che i contratti di somministrazione di cui è causa, nei quali erano previsti altresì l’inquadramento, le mansioni e il luogo di esecuzione delle prestazioni, contenessero una causale sufficientemente esplicativa delle ragioni giustificatrici della loro stipulazione nel rispetto;
15) egualmente ha errato poi la corte di merito nel ritenere che neppure in sede giudiziale Poste italiane spa avesse provato dette ragioni giustificative. Tale assunto risulta invero del tutto privo di riscontro, ove si esamini la capitolazione delle prove testimoniali richieste con la memoria di costituzione di primo grado – capitoli da n. 10 a n. 19 trascritti nel ricorso di legittimità – da Poste Italiane spa, la quale ha invece tempestivamente ed idoneamente adempiuto all’onere di allegazione posto a suo carico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2967 c.c.;
15) in conclusione, dichiarata l’inammissibilità del primo motivo e ritenuto assorbito il terzo motivo, va accolto il secondo motivo e la sentenza deve pertanto essere cassata, con rinvio alla corte d’appello romana in diversa composizione la quale, attenendosi a quanto osservato in particolare ai punti 13, 14 e 15, provvederà ad istruire la causa sulla base delle richieste istruttorie svolte in primo grado dalla società, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del primo motivo, accoglie il secondo motivo, nei termini di cui in motivazione, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2019
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