LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22192/2018 proposto da:
I.B., elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri n. 40, presso lo studio dell’avvocato Anna Rosa Oddone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 06/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/06/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Torino rigettava la domanda proposta da I.B., volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.
2. Il Tribunale esponeva che la richiedente, nata a *****, aveva riferito di aver fatto ingresso irregolare in Italia dalla costa marittima siciliana provenendo dalla Libia il 14 aprile 2015. Sentita dalla Commissione, aveva dichiarato di essere di etnia ***** e di religione cristiana; il padre era morto ed aveva la madre e quattro fratelli più piccoli. Con riferimento i motivi per i quali aveva lasciato il suo paese, aveva dichiarato che lo zio l’aveva costretta a sposare un uomo molto più anziano che aveva già quattro figli dalla prima moglie, in quanto voleva impossessarsi dei suoi terreni; il marito la picchiava ogniqualvolta non voleva avere rapporti sessuali con lui; un giorno era scappata andando a vivere in una casa abbandonata e chiedendo l’elemosina per strada; una donna l’aveva avvicinata e le aveva promesso un lavoro in Libia come parrucchiera; arrivata lì, però, era stata costretta a prostituirsi per mesi in una connection house; era riuscita poi a scappare, ma successivamente era stata arrestata dalla polizia e messa in prigione; dopo una settimana era riuscita a scappare con altre ragazze, quindi grazie ad un ghanese, era riuscita ad imbarcarsi per l’Italia. Richiesta di dare maggiori chiarimenti sui pericoli cui si sarebbe esposta in caso di rimpatrio nel paese di origine, aveva specificato di temere sia l’ex marito che la donna che l’aveva portata in Libia. Aveva aggiunto che in Italia si manteneva facendo la baby-sitter per i figli di una signora nigeriana e che non era qui minacciata nè costretta a prostituirsi.
3. Il Tribunale riteneva che il racconto non fosse credibile: la richiedente infatti non aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, considerato che la storia del matrimonio forzato era stereotipata e priva di dettagli specifici per poter essere ritenuta frutto di un vero vissuto; inoltre, pur avendo contatti con la madre, la richiedente non aveva prodotto l’atto di matrimonio; ancora, pur in presenza di indicatori della sussistenza della tratta, la richiedente aveva negato di vivere in una condizione di sfruttamento sessuale e di prostituzione, dichiarando di mantenersi come baby-sitter.
4. La scarsa credibilità del racconto impediva ad avviso del Tribunale di riconoscere sia lo status di rifugiato sia la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).
5. In merito alla valutazione richiesta ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), argomentava che l’esame delle più recenti d’accreditate country of origin informations (C.O.I.), che richiamava, non era ravvisabile una situazione di conflitto armato costituente minaccia per l’individuo, posto che le informazioni attinte dall’UNHCR dell’ottobre 2013 e nel rapporto sulla Nigeria del 2014 non consentono di affermare che la zona a sud della Nigeria dalla quale proviene la richiedente, siano interessate da fenomeni di violenza diffusa integrante i profili di un conflitto armato, essendo presente una situazione difficile nella parte nord-orientale del paese per l’azione violenta del gruppo terroristico dei ***** e violenti scontri tra ribelli e forze governative.
6. Neppure poteva essere riconosciuta la protezione umanitaria, che richiede la sussistenza di una specifica situazione di vulnerabilità, neppure riferita con riferimento alla situazione nel nostro Paese.
7. Per la cassazione del decreto I.B. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo la richiedente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), o comunque l’omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa la situazione generale del paese di provenienza. Richiama quanto risultante dal sito ***** che ha riferito come ad inizio settembre le forze di polizia hanno lanciato l’allarme secondo cui i *****, i cui attacchi terroristici sono oggi concentrati nel nord-est del paese, starebbero pianificando di allargare la propria minaccia terroristica all’intero paese e si segnala un’ elevata attività criminale in particolare nel delta del Niger.
9. Come secondo motivo denuncia l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia avente ad oggetto la precarietà esistenziale della ricorrente in una nazione con la quale non ha più alcuna relazione.
10. Il ricorso non è fondato.
In relazione al primo motivo, va premesso che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’ essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018).
11. Nel caso, il giudice di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine della richiedente, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), all’esito di un’articolata valutazione desunta da siti internazionali accreditati. Il pericolo di atti terroristici da parte dei ***** e l’insicurezza determinata dal bunkeraggio petrolifero valorizzati nel ricorso non contrastano tali valutazioni, essendo stati valutati dal giudice di merito che li ha ritenuti non tali, anche per la diversa collocazione territoriale rispetto alla zona di provenienza della richiedente, da integrare una situazione di violenza generalizzata.
12. Il motivo si sostanzia in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale ed in tal senso risulta inammissibile, considerato che il vizio di motivazione rappresentato dal travisamento di fatti decisivi non è riconducibile al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
13. Anche in relazione al secondo motivo la valutazione del Tribunale va confermata, avendo questa Corte chiarito (v. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e successive conformi) che non può essere riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass. 28/06/2018, n. 17072).
14. Segue coerente il rigetto del ricorso.
15. Le spese seguono la soccombenza.
16. Sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non risultando la richiedente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020