LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19857/2018 proposto da:
O.V., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Marucco Irene, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno; Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 15/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/06/2019 dal Consigliere Dott. VELLA PAOLA.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto dal cittadino nigeriano O.V., di etnia isham e convertito al cristianesimo, per ottenere lo status di rifugiato o in subordine, gradatamente, la protezione umanitaria e quella umanitaria, a causa delle aggressioni e minacce subite per aver rifiutato di prendere il posto del padre nella setta degli ***** da lui frequentata.
2. Avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Va preliminarmente disattesa la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, circa la previsione del rito camerale, per violazione degli artt. 3,24,111 e 117 Cost., così come integrato dall’art. 46, par. 3 Dir. n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13Cedu, essendo sufficiente al riguardo richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis Cass. 17717/2018, 17717/2018, 27700/2018, 28119/2018, 32867/2018, 1876/2019; cfr. Corte giust. 26/07/2017, Moussa Sacko).
4. Va invece accolto il primo motivo di merito, con cui si deduce la violazione del medesimo D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9-11, per non avere il tribunale fissato l’udienza di comparizione, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio tenutosi dinanzi alla competente Commissione territoriale.
4.1. Al riguardo soccorre il consolidato orientamento di questa Corte, per cui “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio”, in quanto “tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (ex plurimis, Cass. nn. 17717, 24100, 27780, 28424, 28996, 29210, 29731, 32531, 32869, 32870 del 2018; nn. 202, 215, 531, 536, 1672, 2066, 2068, 2069, 2070 del 2019).
5. Restano assorbiti i restanti due motivi, che prospettano la violazione rispettivamente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (circa la protezione sussidiaria) e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, commi 6 e 19, in relazione all’art. 10 Cost. (con riguardo alla protezione umanitaria).
6. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, in relazione al motivo accolto, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020