Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.124 del 08/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 18300/2018 proposto da:

A.L., + ALTRI OMESSI, domiciliati in Roma, preso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’AVVOCATO ANTONELLA SAPORITO;

– ricorrenti –

contro

Legacoop Emilia Romagna e Legacoop Provinciale di Ferrara, in persona dei legali rappresentanti in carica, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Tirso n. 26 presso lo studio dell’AVVOCATO ROBERTO SCETTI che li rappresenta e difende unitamente agli AVVOCATI VITTORIANO MASCIULLO e PIER LUIGI MORARA;

– controricorrente incidentale –

e contro

Uniaudit S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Sabotino n. 46 presso lo studio dell’AVVOCATO FRANCESCO FERRONI che lo rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO STEFANIA GAIBA

– controricorrente –

e contro

Reconta Ernst & Young S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Po n. 28 presso lo studio dell’AVVOCATO FRANCESCO ARATARI che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

Revit S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla piazza G. Mazzini n. 15 presso lo studio dell’AVVOCATO ENRICO GABRIELLI che lo rappresenta e difende unitamente agli AVVOCATI GABRIELE BENZING e MAURIZIO GALBIATI;

– controricorrente –

e contro

Legacoop Nazionale, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Bevagna n. 14 presso lo studio dell’avvocato Dante De Marco che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 00240/2018 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;

udito l’Avvocato Bruno Barbieri per delega scritta dell’Avvocato Antonella Saporito per parte ricorrente principale, l’Avvocato Gabriele Benzing per Revit S.p.a., l’Avvocato Rosanna Serafini per delega dell’Avvocato Francesco Ferroni per Uniaudit S.p.a. e l’Avvocato Vittoriano Masciullo per Legacoop Estense e Legacoop Emilia Romagna;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbiti gli incidentali condizionati.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 00240 del 18/01/2018 ha, per quanto ancora qui rileva, confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto per prescrizione di azione risarcitoria svolta ai sensi dell’art. 2043 c.c. e art. 164 t.u.f. da A.L. ed altri nei confronti di Legacoop provinciale di Ferrara, Legacoop Emilia Romagna, Legacoop Estense, Uniaudit S.p.a., Lega Cooperativa Nazionale, Revit S.p.a., Reconta Ernst & Young S.p.a..

Avverso la pronuncia della Corte territoriale ricorrono con tre motivi A.L. ed altri.

Resistono con separati controricorsi la Ernst & Young S.p.a. (già Reconta Ernst & Young S.p.a.), la Revit S.r.l. (già Ria & Partners S.p.a.), la Uniaudit S.r.l. e la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop nonchè la Legacoop Regione Emilia Romagna con la Legacoop Estense, che propongono, ciascuna delle ultime due, ricorso incidentale condizionato.

I ricorrenti, la Revit S.r.l., la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop e la Legacoop Regione Emilia Romagna con la Legacoop Estense hanno depositato memorie per l’udienza di discussione.

La Corte ha riscontrato la ritualità del deposito di copia notificata della sentenza impugnata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso principale sono tre. Il primo mezzo verte sulla ritenuta, dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, nullità della citazione introduttiva del giudizio in primo grado. Il mezzo censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4 e art. 164 c.p.c., comma 4, per avere la Corte territoriale confermato la statuizione del primo giudice in punto di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.

Il secondo mezzo è proposto per art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2943 c.c., commi 1 e 4 e art. 1219 c.c., nonchè dell’art. 164 c.p.c., per avere i giudici del merito ritenuto l’inefficacia quale atto interruttivo della prescrizione dell’atto di citazione dichiarato nullo, con conseguente efficacia interruttiva solo dalla disposta rinnovazione dell’atto di citazione, a seguito di ordinanza del Tribunale.

Il mezzo afferma che comunque l’atto di citazione avrebbe efficacia interruttiva in base all’art. 2943 c.c., comma 4, in quanto valido atto di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c.. L’efficacia interruttiva, potrebbe essere affermata, secondo la parte ricorrente, con riferimento all’avvio per notifica della citazione il 03/07/2013.

In tal caso sarebbe interrotto il termine di prescrizione quinquennale, decorrente, secondo la sentenza di appello, dal 17/11/2008, data della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Ferrara nei confronti della Legacoop Provinciale di Ferrara.

Il terzo motivo è posto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2935 c.c. e dell’art. 2947 c.c., con riferimento all’individuazione del momento di conoscenza della rapportabilità causale ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

Ragioni di carattere logico impongono la necessità di scrutinare prioritariamente il secondo motivo, che afferma l’efficacia quale atto interruttivo della prescrizione dell’atto di citazione originario.

Ai fini dell’esame del mezzo si è proceduto alla disamina diretta dell’atto di citazione originario, predisposto e avviato per notifica nel 2013.

Ciò in piena adesione e conformità all’orientamento di questa Corte (Sez. U n. 08077 del 22/05/2012 Rv. 622361-01 e più di recente Cass. n. 25308 del 28/11/2014 Rv. 633637-01): “Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)”.

A seguito dello scrutinio dell’atto di citazione il secondo motivo del ricorso principale è fondato.

L’esame dell’atto di citazione originario, prima che ne fosse disposta l’integrazione, nel corso dell’anno 2014, da parte del Tribunale, consente di ravvisare gli elementi necessari e sufficienti per la qualificazione dello stesso quale atto di messa in mora, in quanto esso contiene richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., con indicazione sia dei soggetti ritenuti responsabili direttamente, quali la Lega Nazionale Cooperative, la lega Cooperative Regionale, la Lega Provinciale di Ferrara sia di quelli ritenuti tali per omesso controllo, indicati nei responsabili della revisione e dei dipendenti delle società di revisione.

L’atto di citazione, notificato pacificamente a tutti gli attuali contraddittori, aveva i requisiti necessari e sufficienti per poter valere quale atto di costituzione in mora e, quindi, quale atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4 (Cass. n. 03616 del 07/08/1989 Rv. n. 463565-01): “L’atto di citazione, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di Costituzione in mora, ed avere perciò l’efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore”. Il precedente di questa Corte, richiamato dalla sentenza in esame, ove letto per intero (tanto peraltro essendo necessario in quanto non massimato ufficialmente) non appare pertinente, riferentesi a lettera, asseritamente, di messa in mora.

Il giudice territoriale ha, quindi, errato nell’affermare, a pag. 52, punti 25 e 26, della motivazione, che “trattandosi di nullità dell’editio actionis, l’atto è privo di effetti processuali ma anche sostanziali, difettando di quegli elementi che consentano di individuare il diritto fatto valere”.

L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporta l’inammissibilità del primo e del terzo, in quanto il primo è superato dal rilievo dell’efficacia quale atto interruttivo della prescrizione dell’originario atto di citazione del 2013 ed il terzo – concernente l’individuazione dell’inizio della prescrizione (cd. exordium prescriptionis) diviene parimenti inammissibile in quanto reso ultroneo dall’accertamento dell’esistenza di valido atto interruttivo della prescrizione decorrente comunque dal 17 novembre 2008.

I ricorsi incidentali condizionati.

Il ricorso incidentale condizionato della Lega Coop Emilia Romagna e della lega Coop Estense, già Legacoop provinciale Ferrara è articolato su tre mezzi.

Il primo censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2935 e 2947 c.c., in combinato disposto, per avere individuato il termine di esordio della prescrizione del 2008, anzichè nel 2003.

Il mezzo è inammissibile in quanto censura una valutazione di fatto, logicamente ed esaustivamente motivata dai giudici del merito, che hanno fatto riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Repubblica di Ferrara del novembre 2008.

Il secondo mezzo del detto ricorso incidentale condizionato censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 164 c.p.c., comma 5, per la ritenuta, dalla sentenza d’appello, idoneità delle memorie del 16/05/2014 e del 27/10/2014 degli attori a sanare la nullità della citazione.

Il mezzo è inammissibile in relazione a quanto statuito con riferimento al secondo motivo del ricorso principale.

Il terzo motivo del detto ricorso incidentale condizionato deduce vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione ad improcedibilità ed inammissibilità delle domande svolte in primo grado per sovrapposizione tra giudizio penale e civile e carenza di legittimazione attiva degli attori in primo grado in quanto azione attinente la lesione del credito di massa di titolarità dei commissari liquidatori.

Il mezzo deduce che le pretese degli attori erano state fatte valere nel giudizio penale e comunque il Commissario della procedura concorsuale aveva esercitato l’azione di cui all’art. 2394 bis c.c..

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto: richiama le risultanze di un procedimento penale, conclusosi con proscioglimento e passaggio in giudicato del relativo provvedimento, nel quale gli amministratori e comunque i vertici della Lega Nazionale erano stati prosciolti, ma non specifica se ciò avvenne in fase dibattimentale (artt. 651 bis e 652 c.p.p.) oppure in sede di udienza preliminare e comunque non chiarisce quale sarebbe l’efficacia preclusiva dell’accertamento penale richiamato. Il mezzo richiama l’art. 2394 bis c.c., non avvedendosi che la norma prevede che le azioni di responsabilità “previste dai precedenti articoli” siano attribuite al commissario liquidatore e a quello straordinario mentre quella esercitata dagli attori nel giudizio civile con la citazione del 2013 era, ed è, un’azione di risarcimento danni, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e art. 164 t.u.f..

Il ricorso incidentale condizionato della Legacoop Regione Emilia Romagna e della Legacoop Estense è, pertanto, complessivamente inammissibile.

Il ricorso incidentale condizionato della Lega nazionale Cooperative e Mutue è incentrato sull’individuazione del momento di decorrenza della prescrizione, che, nella prospettazione di detta parte controricorrente incidentale andrebbe fatto risalire, qualora fosse accolto il ricorso principale, al 2003.

Il ricorso incidentale della Lega Nazionale delle Cooperative è inammissibile, in quanto il motivo richiede genericamente un diverso accertamento di merito idoneo collocare la decorrenza della prescrizione all’anno 2003.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al (secondo) motivo (del ricorso principale) accolto e la causa rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

La Corte rileva, inoltre, stante l’inammissibilità dei ricorsi incidentali condizionati della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop e della Legacoop Regione Emilia Romagna con la Legacoop Estense, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle dette controricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

accoglie il secondo motivo del ricorso principale dichiarando inammissibili i restanti e dichiara inammissibili il ricorso incidentale condizionato della Lega Cooperativa Emilia Romagna e della Lega Cooperativa Estense e il ricorso incidentale condizionato della Lega Cooperativa Nazionale;

cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte Appello Milano in diversa composizione, anche per spese di questo giudizio;

dichiara la sussistenza dei presupposti per raddoppio contributo unificato per la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop e per la Legacoop Regione Emilia Romagna con la Legacoop Estense.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, in data 30 settembre 2019 e, a seguito di riconvocazione, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2020

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