Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.151 del 08/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1494/2014 proposto da:

G.N., P.A.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PALERMO 43, presso lo studio dell’avvocato NICOLA FIMIANI, rappresentate e difese dall’avvocato FORTUNATO CACCIATORE;

– ricorrenti –

e contro

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL/***** EBOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1151/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 03/10/2013, R.G.N. 1648/2011.

RILEVATO

1 che con sentenza del 3 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Salerno, rigettava le domande proposte, con distinti ricorsi poi riuniti, da P.A.M. e G.N. nei confronti della Gestione liquidatoria della USL ***** di Eboli, avente ad oggetto il riconoscimento in favore delle predette istanti, entrambe dottoresse incaricate a tempo indeterminato del servizio di guardia medica della USL ***** di Eboli, del pagamento di quanto dovuto e non corrisposto per il periodo di esclusione dal Servizio di Emergenza Territoriale cui erano state originariamente adibite protrattosi dal maggio 1993, data di ripristino del servizio temporaneamente interrotto al giugno 1995 in cui le stesse venivano richiamate in servizio;

2 che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere intervenuta la prescrizione dei vantati crediti a seguito dell’estinzione del giudizio dalle stesse dottoresse originariamente instaurato per il recupero dei medesimi crediti innanzi all’allora Pretore di Eboli il 22.1.1997, estinzione conseguente alla mancata riassunzione del medesimo successivamente alla decisione n. 18844/2007 di annullamento con rinvio della sentenza d’appello assunta da questa Corte, così disattendendo la tesi delle istanti secondo cui la domanda avrebbe potuto essere riproposta con il solo vincolo del rispetto del principio di diritto fissato in sede di legittimità;

3 che per la cassazione di tale decisione ricorrono le dottoresse P. e G., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Gestione liquidatoria della USL ***** di Eboli non ha svolto alcuna difesa.

CONSIDERATO

4 che, con l’unico motivo, le ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., commi 1 e 2, art. 2945 c.c., comma 3 e art. 310 c.p.c., commi 1 e 2, lamentano la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale per il quale, nel caso qui in questione, di intervenuta estinzione del giudizio per la mancata riassunzione del medesimo successivamente alla pronunzia di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, con conseguente venir meno dell’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale (ma non dell’effetto istantaneo della proposizione della domanda giudiziale), rileverebbe esclusivamente ai fini del decorso del nuovo termine di prescrizione la data di notifica dell’atto introduttivo dell’originario procedimento, non valendo conseguentemente, ai fini dell’interruzione del decorso di tale ulteriore termine prescrizionale, atti di esercizio del diritto oggetto dell’originario giudizio, quali quelli implicanti la riproposizione, in relazione a quel diritto, di una ulteriore domanda in sede di giudizio di cognizione, conservativo od esecutivo, posti in essere al di fuori del giudizio medesimo;

5 che il motivo risulta meritevole di accoglimento dovendo leggersi il disposto dell’art. 2943 c.c., secondo cui la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio sia questo di cognizione, ovvero conservativo o esecutivo ovvero dalla domanda proposta nel corso di un giudizio, nel senso, idoneo a riflettere la ratio della norma, per il quale assume valenza di domanda giudiziale qualsiasi atto che evidenzi la volontà di esercizio del diritto da parte del suo titolare e ne faccia pertanto cessare l’inerzia, ricollegandosi per ciò stesso ad esso l’efficacia interruttiva del decorso del termine prescrizionale, ipotesi nella specie ravvisabile se non altro in relazione all’instaurazione da parte delle istanti di un procedimento di esecuzione relativo ad una quota del credito in questione, esecuzione autorizzata nel corso del giudizio di appello dal Tribunale di Salerno con ordinanza del 23.11.1999 ed esauritasi con l’emanazione delle ordinanze di assegnazione rispettivamente in data 29.5.2000 e 16.6.2000 e, dunque, entro i dieci anni che precedono la riproposizione della domanda giudiziale innanzi al Tribunale di Salerno intervenuta in data 3.6.2009;

6 che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa IL composizione, la quale provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2020

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