LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 15388 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
Avvocato Gilberto CERUTTI (C.F.: CRT GBR 42611 H501N), difensore di B.G. (C.F.: B.G.6.I.), anche quale rappresentante di M.M.S.;
– ricorrente –
nei confronti di:
M.S. (C.F.: *****)
– intimato –
per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 23900/2018, pubblicata in data 2 ottobre 2018;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 25 settembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 23900 in data 2 ottobre 2018, questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso proposto da B.G., quale rappresentante del figlio M.S.M., deciso la controversia nel merito, con il rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta dall’intimato M.S., e condannato quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole come segue: per il primo grado, complessivi Euro 2.000,00; per il secondo grado, complessivi Euro 2.300,00; per il giudizio di legittimità, complessivi Euro 3.500,00, nonchè Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Il difensore della parte ricorrente, avvocato Gilberto Cerutti, unitamente alla stessa, chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta sentenza, che ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di distrazione delle spese in questione in suo favore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
L’istanza è fondata e va accolta.
L’avvocato Cerutti aveva correttamente avanzato richiesta di distrazione delle spese di tutti i gradi del giudizio, nel ricorso proposto a questa Corte Suprema, effettuando la prescritta dichiarazione di anticipo. Dunque, la condanna alle spese avrebbe dovuto essere emessa con clausola di distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
Nella decisione di questa Corte, l’istanza in questione non risulta invero affatto presa in considerazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017, Rv. 644292 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 8578 del 11/04/2014, Rv. 631070 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 293 del 10/01/2011, Rv. 615248 – 01; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 01) La decisione va quindi corretta nel senso richiesto dagli istanti.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord. 27/06/2002 n. 9438; Cass., ord. 4/05/2009 n. 10203; Cass., ord. 17/09/2013 n. 21213).
PQM
La Corte:
accoglie l’istanza e dispone correggersi la sentenza impugnata con l’aggiunta, al termine del dispositivo, delle seguenti parole (precedute da una virgola): “con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dell’avvocato Gilberto Cerutti”;
dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale della sentenza.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020
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