Competenza territoriale, diritti di obbligazione, eccezione di incompetenza, comparsa di risposta, decadenza dell'eccezione

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17374 del 20/08/2020

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Competenza territoriale, diritti di obbligazione, eccezione di incompetenza, comparsa di risposta, decadenza dell'eccezione

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del comma 3 del testo previgente dell’art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell’eccezione richiede un’attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili.

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Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Sottosezione 1, Ordinanza n. 17374 del 20/08/2020

(Dott. FRASCA Raffaele – Presidente; Dott. RUBINO Lina)

RITENUTO

che:

1. Real Invest s.r.l. propone ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., nei confronti di Prelios s.p.a., Centrale Immobiliare s.p.a., S.T.U. Golfo Aranci s.p.a., Rekeep s.p.a., già Manutencoop Facility Management s.p.a., Silec s.p.a. e Management Engeneering Consulting – M.E.C. s.p.a., avverso l’ordinanza n. 23615/2018 del Tribunale di Roma in data 10.12.2018, con la quale il Tribunale di Roma adito dichiarava la propria incompetenza territoriale indicando come competenti, alternativamente, i Tribunali di Milano, Bologna, Torino e Cagliari.

2. Hanno depositato memorie difensive in questa sede Rekeep s.p.a., Prelios s.p.a., Centrale Immobiliare s.p.a., memorie ex art. 380 ter c.p.c., Centrale Immobiliare, Rekeep e Real Invest 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Questi i fatti:

4.1. La Real Invest impugnava dinanzi al g.a. le delibere comunali che avevano portato alla scelta del socio privato in una trattativa privata indetta dal Comune di Golfo Aranci per la riqualificazione di un’area in territorio comunale mediante la costituzione di una STU (Società di Trasformazione Urbana), e il T.A.R., con pronuncia confermata dal Consiglio di Stato, le annullava.

4.2. Quindi la Real Invest, ritenendo che le altre società, costituite in ATI, avessero conseguito un ingiusto vantaggio ai suoi danni, citava queste e la Golfo Aranci in liquidazione s.p.a. per il risarcimento dei danni davanti al Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese.

4.3. Il Tribunale, in accoglimento delle eccezioni in incompetenza territoriale sollevate tempestivamente da tutte le convenute, pronunciava l’ordinanza impugnata, contenente declinatoria della propria competenza, affermando che, sulla base delle visure camerali prodotte in atti, nessuna delle società convenute aveva in Roma la propria sede legale, nè uno stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.

4.4. Il Tribunale di Roma escludeva la propria competenza anche alla luce dell’art. 20 c.p.c., in quanto, trattandosi di obbligazione originata da responsabilità extracontrattuale, individuava i criteri da applicarsi in quello del luogo in cui l’obbligazione è sorta – Golfo Aranci -, o quello in cui l’obbligazione deve eseguirsi, quindi, trattandosi di obbligazione di valore, il domicilio del debitore, ovvero sempre Golfo Aranci.

4.5. Trattandosi di materia appartenente alla competenza specializzata del tribunale delle imprese, individuava secondo i criteri indicati i tribunali competenti in quelli di Milano, Bologna, Torino e Cagliari (tra quelli indicati con L. 24 marzo 2012, ovvero tra quelli avente sede nei capoluoghi di Regione ove non esistenti nella città indicate dalla legge).

5. Propone ricorso per regolamento di competenza la Real Invest, affermando l’incompletezza e la inammissibilità delle eccezioni di incompetenza avversarie a suo tempo formulate, non avendo le parti convenute specificamente eccepito di non avere in Roma uno stabilimento. 5.1. Rileva inoltre che, contrariamente a quanto indicato dal collegio, non erano presenti in atti le visure camerali, sul cui contenuto la decisione aveva argomentato.

5.2. Inoltre, segnala, sulla base della documentazione camerale storica che la ricorrente Produce in questa sede, che almeno quattro delle società convenute avevano all’epoca della proposizione della domanda, sede legale o stabilimento con persona autorizzata a stare in giudizio in Roma.

6. Preliminarmente, va puntualizzato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario adito in quanto, anche se il danno ex art. 2043 c.c., trae origine dalle condotte delle società convenute in una trattativa privata con la pubblica amministrazione, nel caso di specie da un lato la giurisdizione esclusiva sull’operare della p.a. si è estrinsecata, avendo la società ricorrente impugnato dinanzi al g.a. le delibere comunali che avevano portato alla sua illegittima esclusione dalla trattativa. Nel presente giudizio non è coinvolto alcun sindacato sulla legittimità di tali atti.

6.1. Inoltre, la presente controversia si svolge esclusivamente tra privati, in quanto coinvolge esclusivamente la società che assume di essere stata danneggiata e le altre società private che hanno partecipato alla trattativa, quindi non coinvolge alcun soggetto pubblico (v. Cass. S.U. n. 21577 del 2011).

7. Tanto premesso, il ricorso per regolamento di competenza è fondato. Diversamente da quanto affermato da provvedimento impugnato, va dichiarata la competenza territoriale del tribunale di Roma a decidere la controversia tra le parti. Si deve, infatti, rilevare che l’eccezione di incompetenza territoriale è stata formulata in modo incompleto da parte di tutte le società che l’abbiano formulata e, quindi, deve ed avrebbe dovuto considerarsi come tamquam non esset.

7.1. In particolare, per quanto concerne la posizione di Golfo Aranci, l’eccezione formulata era del seguente tenore: “3.2. Eccezione di incompetenza territoriale. Sempre in via pregiudiziale, ma subordinata, si eccepisce l’incompetenza territoriale dell’Ill.mo Tribunale di Roma, dal momento che la maggior parte delle società convenute non ha sede legale nel foro di competenza del Tribunale adito, nè in tale territorio vi sarebbero loro institori e/o rappresentanti abilitati a stare in giudizio. Considerato che le Società convenute hanno la sede legale: a Milano la Prelios e la Centrale Immobiliare, a Bologna la Manutencoop, a Ivrea la Silec e a Torino la MEC, il Tribunale di Roma è incompetente in relazione al criterio del foro generale del convenuto ex art. 19 c.p.c.”

L’eccezione è incompleta, perchè fa riferimento non a tutte, ma solo alla maggior parte delle società convenute e inoltre non contiene un riferimento alla insussistenza nel circondario del tribunale adito di uno stabilimento delle società convenute, ex art. 19 c.p.c., comma 1, ultima parte, ma solo alla mancanza di rappresentanti o institori.

7.2. Per quanto concerne la posizione di Silec e Mec, la loro eccezione di incompetenza territoriale è stata così formulata: ” sulla incompetenza del giudice adito. In via pregiudiziale, Silec e MEC intendono far valere l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, dal momento che nessuna delle società convenute ha sede nel distretto di competenza dell’Ecc.mo Tribunale adito. In via alternativa, sarebbero competenti: j) il Tribunale di Ivrea, con riferimento alla sede di Silec; jj) il Tribunale Torino, con riferimento alla sede della MEC; jjj) il Tribunale di Milano, con riferimento alla sede di Prelios e Centrale Immobiliare; jv) il Tribunale di Tempio Pausania, con riferimento alla sede di STU Golfo Aranci; v) il Tribunale di Bologna, con riferimento alla sede di Manutencoop.”.

Anche questa eccezione è incompleta, in quanto non contiene un riferimento alla insussistenza nel circondario del tribunale adito di uno stabilimento delle società convenute, ex art. 19 c.p.c., comma 1, ultima parte, nè alla mancanza di rappresentanti o institori.

7.3. Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale formulata da Prelios s.p.a., essa indicava come “competenti, in alternativa: ai sensi dell’art. 19 c.p.c.. i fori in cui le società convenute hanno sede e, quindi, il Tribunale di Milano (foro competente in relazione al luogo ove ha sede Prelios e Centrale Immobiliare), ovvero il Tribunale di Tempio Pausania (foro competente in relazione al luogo ove ha sede STU Golfo Aranci), ovvero il Tribunale di Bologna (foro competente in relazione al luogo ove ha sede Manutencoop), ovvero il Tribunale di Ivrea (foro competente in relazione al luogo ove ha sede Silec), ovvero, infine, il Tribunale di Torino (foro competente in relazione al luogo ove ha sede MEC); “.

Anch’essa risulta incompleta, in quanto non contiene un riferimento alla insussistenza nel circondario del tribunale adito di uno stabilimento delle società convenute, ex art. 19, comma 1, ultima parte c.p.c., nè alla mancanza di rappresentanti o institori.

7.4. Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale contenuta nella comparsa di risposta di Manutencoop Facility Managmnent, essa era così formulata: “I. IN VIA PREGIUDIZIALE: Incompetenza per territorio del Tribunale di Roma.11.1. Sempre in via pregiudiziale, la scrivente difesa rileva ed eccepisce l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, per le ragioni di seguito esposte. Come noto, l’art. 19 c.p.c., stabilisce che, qualora sia convenuta in giudizio una persona giuridica (nel caso de quo, tutti i convenuti sono persone giuridiche), è competente il giudice del luogo dove essa ha sede, intendendosi come tale la sede legale. Nel caso, poi, in cui vi siano più convenuti e sussista una connessione per l’oggetto o per il titolo (come nel caso di specie), trova applicazione l’art. 33 c.p.c., che prevede la possibilità di radicare la causa davanti al giudice del luogo del domicilio (rectius, luogo della sede legale) di uno qualunque di essi. Orbene, nel caso di specie, come si può facilmente verificare esaminando le visure camerali delle società

convenute, nessuna di queste ha la propria sede legale, nè una sede secondaria all’interno del territorio per il quale è competente il Tribunale di Roma. Difatti, Pretios S.p.A. e Centrale Immobiliare S.p.A. hanno entrambe sede a Milano, Golfo Aranci S.p.A. ha sede a Golfo Aranci (Provincia di Olbia-Tempio), MFM ha sede a Zola Predosa (Città Metropolitana di Bologna), Silec S.p.A. ha sede a Leinì (Città Metropolitana di Torino) e Management Engineering Consulting – M.E.C. S.p.A. ha sede a Torino. Di conseguenza, ai sensi degli artt. 19 e 33 c.p.c., sono competenti a decidere della presente causa, alternativamente, i Tribunali di Milano, Tempio Pausania, Bologna, Ivrea e Torino.

Anche questa eccezione risulta formulata in modo incompleto: contiene solo un riferimento alla sede secondaria e, dunque, non attinge il paradigma dell’art. 19 c.p.c., in quanto non contiene un riferimento alla insussistenza nel circondario del tribunale adito di uno stabilimento delle società convenute, ex art. 19 c.p.c., comma 1, ultima parte, nè alla mancanza di rappresentanti o institori.

7.5. Quanto alla posizione di Centrale Immobiliare s.p.a., l’eccezione di incompetenza territoriale di questa era così formulata:

“Preliminarmente, deve però eccepirsi l’incompetenza territoriale di codesto Tribunale Ill.mo. in quanto il foro competente è quello ove la convenuta ha sede, e perciò Milano (oppure Ivrea, o Bologna, o Torino, per le altre convenute citate), precisando che la Centrale Immobiliare non ha alcuna sede secondaria a Roma, talchè ai sensi dell’art. 19 c.p.c. (la convenuta è persona giuridica, e non fisica interessata dal 18 c.p.c.), deve essere citata presso la propria sede principale e unica”.

Anche per essa valgono le considerazioni sopra svolte in ordine alla incompletezza dell’eccezione.

In definitiva, l’eccezione di ognuna delle società è stata formulata in modo incompleto e pertanto la competenza a decidere della presente controversia si è radicata presso il Tribunale di Roma, al quale, in accoglimento del presente ricorso, va rimessa la causa per la prosecuzione del giudizio, in conformità al principio di diritto già da tempo formulato da questa Corte secondo il quale “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del comma 3 del testo previgente dell’art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell’eccezione richiede un’attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili” (Cass. n. 17020 del 2011).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

PQM

Dichiara la competenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata delle imprese. Liquida in favore della ricorrente le spese del presente giudizio, in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

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