LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27071/2018 proposto da:
A.J., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Pacitti Claudine, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 06/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2019 dal cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
CHE:
A.J., cittadino del *****, impugnò il provvedimento della Commissione territoriale che negò la protezione internazionale con ricorso innanzi al Tribunale di Trento che, con decreto emesso il 6.8.18, lo respinse osservando che: circa la protezione internazionale, il racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione era poco credibile e superficiale, mentre non sussisteva l’attualità del pericolo di persecuzione paventato, considerato anche che lo stesso ricorrente non aveva, inspiegabilmente, chiesto la protezione internazionale in Grecia, subito dopo la partenza dal *****; era da escludere la protezione sussidiaria, sia per la non credibilità intrinseca del ricorrente, sia perchè la regione di provenienza di quest’ultimo non risultava coinvolta da violenza generalizzata, come desumibile dai report consultati (SAPTA; Amnesty International 2017); non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria, non essendo allegati specifici elementi di rischio e di pregiudizi, ovvero di vulnerabilità.
Lo Jabbas ricorre in cassazione con unico motivo.
Non si è costituito il Ministero intimato.
RITENUTO
CHE:
Con l’unico motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo in ordine alla sussistenza dei presupposti della protezione internazionale e umanitaria, in ragione della situazione socio-politica del ***** e dell’integrazione sociale raggiunta in Italia attraverso rapporti di lavoro.
Tale motivo è inammissibile essendo diretto al riesame dei fatti, peraltro attraverso una generica critica della motivazione del Tribunale, senza allegare fatti specifici riferibili al ricorrente.
In particolare, il ricorrente ha richiamato il rapporto di Amnesty International 2014/2015 e quello del sito del Ministero degli Esteri “*****” per inferirne la sussistenza di una situazione di violenza e instabilità registrata in *****, senza però allegarne un’indiscriminata diffusione che determini il concreto pericolo di un danno grave alla persona. Al riguardo, il Tribunale ha affermato che, sulla base del report di Amnesty International del 2017, fonte più aggiornata di quella citata dal ricorrente, vi era un conflitto interno in una zona molto distante dalla regione di provenienza del ricorrente e che i fatti addotti da quest’ultimo avevano ad oggetto minacce di soggetti privati in una zona del ***** in cui sarebbe stato possibile ricorrere alla protezione interna, secondo le dichiarazioni rese dallo stesso A..
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020