LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20740/2018 proposto da:
J.E., elettivamente domiciliato in Milano, presso gli avv. Tiziana Aresi e Massimo Carlo Seregni, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1822/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2019 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.
RILEVATO
– che è proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 10 aprile 2018, che ha respinto l’impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che non svolge difese il Ministero intimato.
CONSIDERATO
– che il ricorrente ha omesso di depositare la sentenza impugnata, onde il ricorso si palesa improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2;
– che a ciò si aggiunga la mancanza di qualsiasi esposizione del fatto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè il tentativo di confutare la valutazione di non credibilità del richiedente da parte della corte del merito;
– che, in definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile, per la prima assorbente ragione;
– che non occorre provvedere sulle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020