LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19684-2018 proposto da:
B.R., M.M., M.G., M.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato LUCA PARDINI, rappresentati e difesi dall’avvocato ENRICO PIZZI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2591/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 18/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE I Sig.ri B.R., M.M., M.G., M.S. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle Entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dai contribuenti avverso la decisione resa dalla CTP di Lucca che, in parziale accoglimento del ricorso, determinava la cat. A/7 di classe 1 di un immobile, ritenendo legittima la rettifica in autotutela della categoria A/2 relativa all’immobile, ma ritenendo più corretta l’attribuzione della classe 1 sulla base delle caratteristiche dell’immobile. Il giudice d’appello ha rigettato gli appelli proposti, sostenendo la legittimità dell’atto di accertamento con il quale l’Ufficio ha rettificato la rendita proposta da parte contribuente. La CTR ha poi sostenuto che sia l’Ufficio sia la sentenza appellata abbiano correttamente ripristinato la categoria catastale A/7.
La parte intimata non si è costituita. I ricorrenti hanno depositato memoria.
I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la violazione del D.M. n. 710 del 1994, art. 1, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Il giudice d’appello non avrebbe individuato la fattispecie sottoposta e, conseguentemente, non avrebbe applicato correttamente l’arti., comma 3 del D.M. citato, limitandosi ad affermare che il termine annuale per la rettifica della rendita aveva natura ordinatoria ritenendo, così, legittimo l’operato dell’Ufficio.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’obbligo di motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La CTR non avrebbe fornito una motivazione idonea a giustificare il rigetto del gravame risultando insufficiente ed in contrasto con la documentazione prodotta.
Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso in considerazione del fatto che lo stesso risulta privo di data e che, del pari, è pure priva dell’indicazione della data la procura rilasciata in calce al ricorso senza alcun riferimento al giudizio di legittimità proposto.
Ora, la giurisprudenza di questa Corte, in tema di procura speciale, ha stabilito che l’art. 83 c.p.c., comma 3 nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, quando privo di data deve intendersi estesa quella del ricorso stesso (Cass. n. 15538/2015).
E’ poi incontroverso che la procura per il giudizio di cassazione deve assumere la forma di procura speciale con indicazione del giudizio di legittimità (cfr. art. 365 c.p.c.).
Ora, pur volendo aderire all’orientamento enunciato nella succitata pronuncia, deve sottolinearsi che la procura apposta in calce al ricorso per cassazione di cui si discorre risulta rilasciata su foglio spillato al ricorso e non contiene alcuna indicazione del giudizio di legittimità o al giudizio di merito – cfr. Cass. n. 4069/2020 – proposto nè la data, non potendosi la stessa neppure ricavarsi dall’atto processuale. Nè infine potendosi ritenere probante nel senso opposto l’indicazione che nella stessa procura compare al “presente giudizio contro l’Agenzia”, inidonei a conferire i caratteri di specialità invece richiesti dal codice di rito.
Ciò induce a ritenere il ricorso inammissibile.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso viene dichiarato inammissibile dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore ricorrente principale – cfr. Cass. 32008/2019 -, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore ricorrente principale – cfr. Cass. 32008/2019 -, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020