Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23965 del 29/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 31608-2018 proposto da:

Q.B., rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO TREDICINE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3671/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 16/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/7/2020 dal Consigliere Dott. Aldo Carrato.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Q.B. ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3671/2018 depositata il 16.4.2018, la quale, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 10788/2016, ha respinto la domanda con cui lo stesso aveva chiesto nei confronti dell’UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria Sai S.p.A.) il riconoscimento del pagamento di una somma a titolo di competenze professionali relative all’incarico di perito assicurativo svolto per conto della società in riferimento ad un sinistro stradale.

Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.a., che eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Le parti non hanno depositato le loro memorie nel termine non superiore a dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio, di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c.

II. Contro la sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Napoli, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. propose appello, deducendo che nulla doveva al Q. sulla scorta dell’accordo verbale che era stato raggiunto dalle parti sulla determinazione del compenso, prospettando, altresì, il motivo relativo all’improponibilità della domanda in ragione dell’indebito frazionamento di un credito unitario.

L’adito Tribunale di Napoli accolse, con la richiamata sentenza, l’appello sul presupposto che il Q. non aveva alcun diritto a pretendere altro dalla suddetta società, ritenendo assorbita la questione relativa all’improponibilità della domanda proposta in primo grado per abusivo frazionamento del credito.

III.1. Con il primo motivo di ricorso il Q.B. denuncia la violazione dell’art. 339 c.p.c. per inammissibilità dell’appello.

III.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la rilevanza del passaggio in giudicato sulla definizione del giudizio in questione della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 19575/2016.

III.3. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., per non aver considerato il Tribunale l’orientamento giurisprudenziale sull’ammissibilità della riunione dei procedimenti relativi a cause connesse, anche nel giudizio di legittimità (si richiama Cass. n. 22631/2011).

III.4. Con il quarto motivo il Q.B. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost. in quanto i periti assicurativi, a fronte della natura economica della loro prestazione, esercitata in modo stabile e con struttura organizzativa indipendente dalla impresa assicurativa committente, rientrerebbero nella nozione funzionale di impresa delineata dalla giurisprudenza comunitaria; nè deporrebbe in senso contrario l’esistenza tra le parti di un mandato continuativo, che, ad ogni modo, non eviterebbe che il perito assuma in proprio il rischio imprenditoriale derivante dall’attività peritale svolta.

III.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione della L. 4 dicembre 2017, n. 172, art. 19 quaterdecies, che ha modificato l’art. 13 bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247, relativamente all’equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.

III.6. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia “l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e avente carattere decisivo”. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il Q. avesse accettato, per facta concludentia, un’offerta di compenso molto inferiore a quello previsto dalle tariffe professionali, essendo tale circostanza già oggetto di espressa contestazione in giudizio, ed ora comunque smentita attraverso la presentazione, in forza dell’art. 372 c.p.c., della documentazione IES dell’anno 2010, dalla quale si evincerebbe che il ricorrente percepiva importi differenti per i vari incarichi affidatigli e mai pari ad Euro 40,00.

III.7. Con il settimo motivo di ricorso viene dedotta la violazione del giudicato implicito delle sentenze n. 18808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016 di questa Corte.

III.8. Con l’ottavo ed ultimo motivo di ricorso si lamenta l’erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce del 15.11.2007, n. 23726 e del 13.02.2017, n. 4090.

IV. Infine, stante il contrasto rilevato tra le sentenze n. 18808/2016, 18809/2016 e 18810/2016 – in cui la Suprema Corte si è pronunciata nel senso di negare l’unitarietà dell’obbligazione accogliendo i ricorsi del Q. – e le successive pronunce – in cui il Supremo collegio ha rigettato i ricorsi proposti dallo stesso -, il ricorrente chiede che il ricorso sia trattato in udienza pubblica innanzi alle Sezioni Unite.

V. In via preliminare, deve affermarsi che non sussistono le ragioni, stabilite dall’art. 374 c.p.c., per la rimessione della causa alle sezioni unite per quanto auspicato dal ricorrente. La questione di diritto su cui si incentra il ricorso è stata, piuttosto, già decisa in senso uniforme tra le medesime parti da Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315 ed in precedenza dalle ordinanze rese da questa Corte all’esito delle adunanze ex art. 380 bis.1 c.p.c. del 18 ottobre 2017, del 22 marzo 2018 e del 18 giugno 2018, peraltro condividendo il principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U, 16/02/2017, n. 4090.

Sempre via preliminare, deve rilevarsi che è inammissibile la produzione da parte del ricorrente degli identificativi di pagamento e dei moduli IES (documenti attinenti alla fondatezza delle censure e delle tesi prospettate nel ricorso, peraltro formati prima dell’inizio della fase di merito e quindi prima della maturazione delle preclusioni istruttorie), atteso che, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero la nullità della sentenza impugnata.

VI. Ciò premesso, rileva il collegio che il primo motivo di ricorso è fondato nei sensi che seguono.

Per come emergente dalla stessa sentenza qui impugnata, l’appello conteneva specificamente anche il motivo relativo all’abusivo frazionamento del credito da parte del Q. e, tuttavia, il Tribunale di Napoli lo ha pretermesso nell’ordine di esame delle questioni, che avrebbe dovuto essere svolto in conformità a quanto previsto dall’art. 279 c.p.c., comma 2.

Il giudice di appello ha, infatti, deciso su un motivo di merito (quello relativo alla fondatezza o meno della pretesa economica vantata dall’odierno ricorrente in relazione agli accordi intercorsi tra le parti), accogliendolo, senza, tuttavia, rilevare che tale motivo non poteva considerarsi impugnabile con l’appello ai sensi del denunciato art. 339 c.p.c., comma 3, non rientrando esso tra i casi eccezionali contemplati dalla stessa norma legittimanti la proponibilità dell’appello.

Pertanto, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio poichè il giudice a cui viene rimessa la causa dovrà riesaminare i motivi secondo l’ordine logico-giuridico previsto dal citato art. 279 c.p.c., comma 2, includendosi l’esame di quello relativo alla dedotta improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito nell’ambito delle ipotesi individuate al n. 2) della norma processuale appena richiamata (siccome avente natura pregiudiziale o preliminare rispetto alle doglianze propriamente attinenti al merito), non potendo, quindi, essere dichiarato assorbito, ma dovendo, invece, essere valutato prioritariamente sul piano logico-giuridico.

All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento di tutti gli altri, con il rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale monocratico di Napoli, in persona di altro magistrato.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale monocratico di Napoli, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

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