LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7607/2017 proposto da:
T.P., rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNI DIONIGI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PERUGIA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2256/2016 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 20/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/10/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHESI.
PREMESSO Che:
1. Nel 2015 T.P. proponeva opposizione avverso l’ordinanza prefettizia n. 8625/15-690-13 di revoca della patente di guida.
Il Giudice di pace di Perugia, con sentenza n. 475/2015, accoglieva l’opposizione, dando atto della mancata prova circa la notificazione dell’atto di accertamento entro i termini di cui all’art. 224 C.d.S..
2. Avverso la sentenza proponeva appello la Prefettura di Perugia.
Con sentenza 20 ottobre 2016, n. 2256, il Tribunale di Perugia, preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell’appello, accoglieva il gravame e confermava il provvedimento di revoca della patente di guida.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione T.P..
Resistono con controricorso il Ministero dell’interno e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Perugia, anzitutto chiedendo di condannare il ricorrente per lite temeraria.
Il 2 ottobre 2018 è stata depositata memoria, con la quale il ricorrente “si costituisce a mezzo del nuovo difensore”.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in otto motivi.
1) Il primo motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 2, 6,7 e 34 e/o art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2 e art. 439 c.p.c. e/o artt. 341,342,50-bis c.p.c. e art. 350 c.p.c., comma 1, artt. 352 e 327 c.p.c., e/o nullità della sentenza o del procedimento per vizi di forma degli atti processuali e/o violazione di legge pure in relazione all’art. 111 Cost.”, con rifermento al rigetto dell’eccezione del ricorrente in merito all’inammissibilità dell’appello per tardività della notificazione e decadenza dall’impugnazione correlata alla proponibilità dell’appello nelle forme del rito ordinario.
Il motivo, per il quale l’appello andava proposto nelle forme ordinarie e quindi la sua tempestività andava valutata rispetto alla notificazione dell’atto introduttivo e non al suo deposito (trovando il rito del lavoro applicazione unicamente ai giudizi avanti alle corti d’appello), è infondato.
Secondo l’orientamento costante nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, in forza del D.Lgs. n. 150 del 2011, ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e a quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del C.d.S., introdotti dopo il 6 ottobre 2011, si applica il rito del lavoro, e in particolare l’art. 434 c.p.c., sicchè, in detti giudizi, l’appello deve essere proposto in forma di ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti, e ai fini della tempestività del gravame vale la data di deposito dell’atto introduttivo (v., ad esempio, Cass. 22564/2016 e Cass. 19298/2017).
2) Il secondo motivo denuncia “violazione di legge in relazione all’art. 327 c.p.c., L. n. 742 del 1969, art. 3 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 2 e/o falsa applicazione di legge in relazione ai medesimi e/o alla L. n. 742 del 1969, art. 1, e/o nullità della sentenza o del procedimento per vizi di forma degli atti processuali e/o violazione di legge pure in relazione all’art. 111 Cost.”, con riferimento al rigetto dell’eccezione sollevata dal ricorrente circa “l’inammissibilità dell’appello proposto per tardività della notificazione nelle forme del rito del lavoro e decadenza dall’impugnazione stante l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini”.
Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte “al giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa per il pagamento di sanzioni amministrative si applica la sospensione feriale dei termini, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3” (così, ex multis, Cass. 12506/2011).
3) Il terzo motivo lamenta “violazione di legge e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 435 c.p.c., comma 2, con riguardo agli artt. 153 e 154 c.p.c., e/o nullità della sentenza o del procedimento per vizi di forma degli atti processuali e/o violazione di legge pure in relazione all’art. 111 Cost.”, con riferimento al rigetto dell’eccezione del ricorrente circa l’inammissibilità dell’appello proposto per tardività della notificazione avvenuta oltre il termine di dieci giorni ex art. 435 c.p.c., dalla pronuncia del decreto di fissazione d’udienza.
Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza, anche in questo caso costante, di questa Corte, “nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il ricorso (tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione) e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c. (commi 3 e 4) deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione” (Cass. 5997/1994), termine a difesa che nel caso di specie – come sottolinea il giudice d’appello – è stato ampiamente rispettato.
4) Il quarto motivo denuncia “violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 219 C.d.S. e/o art. 224 C.d.S. e/o L. n. 241 del 1990, art. 2 e/o art. 97 Cost., e/o nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e/o per violazione delle norme processuali sulle prove e/o violazione di legge pure in relazione all’art. 111 Cost.”, con riferimento al rigetto dell’eccezione del ricorrente concernente l’illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia e/o la tardività dell’ordinanza prefettizia impugnata in ragione della sua tardiva emissione e notificazione.
Il motivo è infondato. Il Tribunale, riformando la pronuncia di primo grado, ha esaminato i rilievi di T. e ha precisato i provvedimenti assunti e la loro collocazione temporale (p. 5 della sentenza impugnata), per poi correttamente rilevare che, ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 2, il prefetto deve adottare il provvedimento di revoca della patente “entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile”, termine rispettato nel caso in esame, risultando che il decreto (divenuto esecutivo il 7 marzo 2014) era stato comunicato (in base al protocollo in entrata presso la Prefettura) l’11 febbraio 2015 e lo stesso giorno è stato adottato il provvedimento prefettizio, che è poi stato comunicato personalmente al ricorrente il 2 marzo 2015.
5) Il quinto, il sesto e il settimo motivo sono tra loro strettamente connessi:
– il quinto lamenta “la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’eccezione del ricorrente concernente l’illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia dell’ordinanza prefettizia impugnata in quanto emessa nonostante l’assoluta carenza e/o inesattezza e/o genericità e/o incompletezza e/o infondatezza dei presupposti di legge previsti per l’adozione di siffatto provvedimento e, comunque, pur essendo carente la prova in ordine alla loro sussistenza, anche in riferimento al suo contenuto che risultava, oltre che generico ed incompleto, un mero enunciato tautologico”;
– il sesto motivo denuncia “violazione di legge e falsa applicazione di legge in relazione alle norme di cui alla L. n. 241 del 1990, ed in particolare di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 8, con riferimento all’eccezione del ricorrente concernente l’illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia dell’ordinanza prefettizia impugnata e, comunque, della relativa sanzione applicata così come di tutti gli atti e/o effetti correlati ai medesimi in quanto adottata in assenza di comunicazione di avvio del procedimento e, inoltre, in assenza di istruttoria così configurando un eccesso di potere e/o un difetto di istruttoria e/o comunque una violazione di legge ed, in particolare, del principio del giusto procedimento”;
– il settimo motivo lamenta “nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., con riferimento all’eccezione del ricorrente concernente l’illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia dell’ordinanza prefettizia impugnata e, comunque, della relativa sanzione applicata così come di tutti gli atti e/o effetti correlati ai medesimi risultando viziata per eccesso di potere e/o per insufficienza di motivazione e/o comunque per violazione di legge ed in particolare del principio del giusto procedimento”.
I tre motivi non possono essere accolti. Il provvedimento del Prefetto sarebbe stato emesso in carenza dei presupposti per la sua emissione, in mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di attività istruttoria e con motivazione insufficiente: il ricorrente non considera che – come afferma il giudice d’appello – si trattava di un atto dovuto, dovendo l’organo amministrativo unicamente “ottemperare a quanto disposto dal giudice penale”.
6) L’ottavo motivo denuncia “nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., con riferimento alla richiesta avanzata (in subordine) dall’appellato (..) concernente l’emissione di un provvedimento e/o un permesso (anche provvisorio) che lo abilitasse e/o autorizzasse e/o legittimasse alla guida finanche per alcuni giorni settimanali, così da consentirgli di continuare a svolgere la propria attività lavorativa”, richiesta sulla quale il giudice di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi.
Il motivo non può essere accolto. A prescindere dal fondamento giuridico di tale richiesta (cfr. il controricorso, p. 3), il giudice d’appello si è pronunciato al riguardo (v. pp. 7-8 della sentenza impugnata), affermando l’irricevibilità della stessa: il ricorrente aveva stipulato il contratto di lavoro, con l’attuazione di mansioni che necessitavano della guida di un’autovettura, quando era già stato emesso il decreto di condanna penale ed essendo irrilevante il possesso dei requisiti tecnici per condurre un’autovettura, non essendo la sanzione accessoria prevista per carenza di astratti requisiti di abilità alla guida.
II. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non si ravvisano gli estremi per la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non avendo il ricorrente proposto il ricorso con colpa grave.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 2.200, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 11 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020
Codice Procedura Civile > Articolo 96 - Responsabilita' aggravata | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 327 - Decadenza dall'impugnazione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 434 - Deposito del ricorso in appello | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 435 - Decreto del presidente | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 439 - Cambiamento del rito in appello | Codice Procedura Civile