LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17545/2017 proposto da:
P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell’avvocato LUCA SAVINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO VERGERIO;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 11648/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/10/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHESI.
PREMESSO Che:
1. Con ricorso ex D.Lgs. n. 150 del 2011, P.F. conveniva in giudizio il Comune di Roma Capitale, chiedendo l’annullamento del verbale di accertamento di violazione del C.D.S. n. *****.
Il Giudice di pace di Roma accoglieva la domanda e annullava il provvedimento impugnato, compensando le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello P.F., chiedendone la parziale riforma in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 7 giugno 2017, n. 11648, dichiarava l’appello inammissibile a causa della sua tardività. Constatato che l’impugnazione era stata proposta il 27 ottobre 2015 e richiamato il precedente delle sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 18569/2016) secondo cui, ove in calce alla sentenza siano apposte due diverse date (di deposito e di pubblicazione), il giudice deve accertare il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria e l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze con l’attribuzione del relativo numero identificativo, il Tribunale ha constatato che alla sentenza era stato attribuito un cronologico del 2013 (72592/13), così che si doveva ritenere che fosse stata inserita nell’elenco al più tardi il 31 dicembre 2013, data dalla quale decorreva il termine di sei mesi per la proposizione dell’appello, con sua conseguente tardività.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione P.F.. L’intimato Comune di Roma Capitale non ha proposto difese.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 133 c.p.c. e dell’art. 327c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3”: il Tribunale ha considerato, quale dies a quo della decorrenza del termine lungo per impugnare, la presunta data di inserimento della sentenza del Giudice di pace nell’elenco cronologico delle sentenze (31 dicembre 2013) anzichè la data di pubblicazione del provvedimento (22 settembre 2015).
Il motivo è fondato. Sulla sentenza di primo grado risulta apposta un’unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere (22 settembre 2015). In tal caso, come ha affermato questa Corte “non rileva, ai fini dell’individuazione del termine ordinario ex art. 327 c.p.c. (per il quale deve, perciò, farsi riferimento al dato temporale dell’intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l’attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono, peraltro, essere di regola coincidenti), che ricorre nell’eventualità che siano apposte due distinte date di deposito (in tale ultima ipotesi trovando applicazione il principio sancito dalle sezioni unite nella sentenza n. 18569 del 2016)” (così Cass. 7635/2019). Il termine di sei mesi per la proposizione dell’appello non decorreva pertanto dal 31 dicembre 2013, ma dal 22 settembre 2015, così che l’appello, proposto il 27 ottobre 2015, andava considerato tempestivo.
II. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 11 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020