LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 29983/19 proposto da:
F.K.T., difeso Antonio Gregorace, in virtù di procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato a Roma, v. della Giuliana n. 32;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Roma 17.6.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
F.K.T., cittadino *****, ha impugnato per cassazione il decreto del tribunale di Roma 17 giugno 2019 n. 16175 col quale è stata rigettata la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dare conto del contenuto delle censure proposte dal ricorrente, in quanto il ricorso è manifestamente inammissibile.
Esso è infatti corredato da una procura alle liti rilasciata successivamente alla notifica del ricorso.
Il ricorso risulta infatti notificato all’avvocatura dello Stato il 26 settembre 2019, ed è datato 25 settembre 2019.
La procura alle liti, spillata al ricorso, reca invece la data del 5 ottobre 2019.
2. Ciò posto in fatto, osserva la Corte l’art. 365 c.p.c., stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato munito di procura speciale; che tale previsione è pacificamente interpretata – da quasi cent’anni – nel senso che la procura speciale a ricorrere per cassazione deve essere conferita al difensore prima della notifica del ricorso; che tale vizio non può essere sanato da alcuna ratifica, nemmeno esplicita, dal momento che il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., inapplicabile al giudizio di legittimità; che la procura speciale a ricorrere per cassazione, pertanto, deve essere conferita in data anteriore o almeno coeva alla notificazione dell’atto (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 8708 del 09/04/2009, Rv. 607842 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5791 del 05/10/1983, Rv. 430648 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3987 del 11/07/1979, Rv. 400457 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 644 del 26/01/1980, Rv. 404047 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2028 del 27/03/1980, Rv. 405663 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2815 del 29/06/1977, Rv. 386436 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1622 del 25/06/1966, Rv. 323220 – 01).
3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.
L’inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.
PQM
la Corte di Cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020