LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24112-2017 proposto da:
F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato FABIO MADAMA, rappresentato e difeso dagli avvocati DARIO GRECO, SERENA LOMBARDO;
– ricorrente –
contro
ITALFONDIARIO SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STANIZZI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, F.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1667/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 17/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
RILEVATO
che nel corso del 1993 la s.p.a. Monte dei Paschi di Siena Fondiario e Opere Pubbliche (a cui sono succedute, prima, la s.p.a Monte dei Paschi di Siena e, poi, la s.p.a. Sestino Securitisation, qui rappresentata dalla s.p.a. Italfondiario) ha stipulato con F.C. e F.P. un contratto di mutuo ipotecario, erogando la relativa somma;
che successivamente, nel corso del 2004, i mutuatari hanno convenuto avanti al Tribunale di Palermo l’impresa mutuante, sollevando più questioni relative alle pattuizioni e all’applicazione degli interessi inerenti alla detta operazione di mutuo;
che, nella pendenza del giudizio, il mutuante ha notificato ai mutuatari atti di precetto e che questi ultimi, contestando l’esistenza del credito azionato, hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avanti al Tribunale di Palermo; che, riuniti i due procedimenti, con sentenza depositata nell’agosto del 2009 il Tribunale ha parzialmente accolto le richieste dei mutuatari, riducendo l’importo di cui all’atto di precetto;
che i mutuatari hanno interposto appello avverso questa pronuncia avanti alla Corte di Appello di Palermo; che questa, con sentenza pubblicata in data 17 settembre 2016 ha ulteriormente ridotto l’importo di cui all’atto di precetto, per il resto confermando la sentenza impugnata; che avverso questa sentenza il mutuatario F.C. ha proposto ricorso per cassazione, articolandolo in tre motivi; che ha resistito, con controricorso, la s.p.a. S., come rappresentata da Italfondiario;
che entrambe le parti hanno anche depositato memoria.
CONSIDERATO
che il ricorso lamenta: (i) col primo motivo, la violazione degli artt. 1284,1325,1346,1418 c.c., della L. n. 154 del 1992, art. 4, “nullità della pattuizione di interessi in misura superiore al tasso legale per indeterminatezza dell’oggetto; (ii) col secondo motivo, omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte d’Appello “valutato correttamente le risultanza della CTU”; (iii) col terzo motivo, la violazione della L. n. 1008 del 1996, della L. n. 154 del 1992, art. 4, “superamento del tasso soglia antiusura come accertato dalla CTU”, nonchè omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte di Appello “valutato correttamente le risultanze della CTU”;
che il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria, di cui all’art. 380 bis c.p.c. , comma 3 e, pertanto, rimette la controversia alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la controversia alla pubblica udienza.
Così stabilito in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 22 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020
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