Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.247 del 09/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20479/2017 proposto da:

L.K., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Istria 2, presso lo studio dell’avvocato Punzo Fabrizio che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Morgante Marcella;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, Prefettura di Ragusa;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di RAGUSA, depositata il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2019 da FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Ragusa che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da L.K. avverso un provvedimento di espulsione emesso nei confronti del medesimo.

2. – L’impugnazione si fonda su cinque motivi. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 24 Cost., artt. 112 e 232 c.p.c., oltre che il vizio di motivazione, per avere il Giudice di pace illegittimamente affermato l’invalidità della procura ad litem afferente l’impugnazione del provvedimento espulsivo.

Il secondo motivo censura l’ordinanza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 18, comma 7, rilevando come il giudizio sarebbe stato definito ben oltre il termine di 20 giorni dalla data di deposito del ricorso.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, per omessa traduzione del provvedimento in lingua che l’interessato avesse potuto comprendere.

Il quarto mezzo oppone l’inesistenza o illegittimità del decreto di espulsione, per come notificato al ricorrente, per mancanza di certificazione di conformità all’originale.

Con il quinto motivo l’istante si duole della “carenza di istruttoria e motivazione circa la posizione dello straniero in Italia”.

2. – Il ricorso è inammissibile.

3. – L’ordinanza impugnata ha dichiarato “inammissibile il ricorso per invalidità della procura” spiegando che in materia di impugnazione del provvedimento di espulsione il ministero del procuratore è sempre necessario, “salva la possibilità che il conferimento della procura avvenga personalmente dall’interessato per il tramite del consolato”: con il che si deve ritenere sia stata nella sostanza ravvisata, da parte del Giudice di pace, la mancanza di un mandato ad litem.

Ciò detto, il primo motivo è completamente privo di specificità, al punto che esso non lascia comprendere se e in che modo una procura alla lite sia stata rilasciata da parte dell’odierno istante. E infatti il mezzo è tutto incentrato sulla previsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, – peraltro, nel testo anteriore alla modifica dello stesso operata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 19, lett. b) -, ma nulla chiarisce quanto ai profili sopra indicati.

Va qui osservato che la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): la denuncia di tali vizi, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018, n. 6014: cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

I restanti motivi sono pure inammissibili, in quanto investono profili assorbiti (sull’inammissibilità del ricorso su questioni assorbite cfr.: Cass. 1 marzo 2007, n. 4804; Cass. 5 novembre 2014, n. 23558).

3. – Non vi sono spese processuali da regolare.

Poichè il procedimento è esente, non sussiste l’obbligo, da parte del ricorrente, di procedere al versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 Sezione Civile, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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