LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13131/2017 proposto da:
GENERALI ITALIA S.P.A., (già INA ASSITALIA S.P.A.), C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONAVENTURA MINUTOLO;
– ricorrente principale –
contro
G.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2 (Studio AIELLO PASTORE AMERICO), presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BUCCELLATO, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA ANTONIO MANNO;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
GENERALI ITALIA S.P.A.;
– ricorrente principale – controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 2212/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 21/11/2016, R.G.N. 1945/2014;
Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che con sentenza n. 2212/2016, pubblicata il 21 novembre 2016, la Corte di appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame di G.A.M., ha condannato la soc. Generali Italia S.p.A., già INA Assitalia S.p.A., a corrispondere alla stessa la rivalutazione monetaria (dal 27/7/1983) e gli interessi legali (dal 30/9/2012) sull’importo dovuto in forza della polizza collettiva stipulata per i propri dipendenti dal Centro Addestramento Professionale Lavoratori della Regione Puglia ai sensi del R.D.L. n. 5 del 1942, art. 4;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Generali Italia S.p.A., con due motivi, assistiti da memoria;
– che la G. ha resistito con controricorso, con cui ha proposto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, anch’esso assistito da memoria, a cui la società ha resistito a sua volta con controricorso;
– che il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte;
– che con atto successivo, redatto in duplice originale, la società e la lavoratrice hanno dichiarato di rinunciare rispettivamente al ricorso principale e al ricorso incidentale;
rilevato:
che l’atto di rinuncia risulta sottoscritto dalle parti e dai loro difensori e che, inoltre, le dichiarazioni di rinuncia ai rispettivi ricorsi sono contestuali;
– che, pertanto, sussistono le condizioni perchè possa essere dichiarata l’estinzione del processo (art. 390 c.p.c.);
– che, stante l’adesione della ricorrente principale e di quella incidentale alla dichiarazione di rinuncia al ricorso della rispettiva controparte, non vi è luogo ad una pronuncia sulle spese (art. 391 c.p.c., u.c.);
ritenuto:
conclusivamente che deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese;
– che non ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), posto che la pronuncia di estinzione del processo non è compresa nei casi di applicabilità della norma.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020