Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.260 del 09/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28294-2018 proposto da:

S.D.C.V. nella qualità di erede di I.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato NICOLA BULTRINI, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE MARCIANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BACOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato STEFANO VINTI, rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO BARONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1080/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

che:

1. Nel 2005, I.L. citava in giudizio il Comune di Bacoli per sentirlo condannare alla restituzione del suolo illegittimamente occupato e al pagamento della relativa indennità, ovvero, in caso di irreversibile trasformazione del suolo, al suo controvalore all’attualità, in ogni caso al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della illegittima occupazione, oltre interessi, ex art. 1224 c.c.

Parte attrice deduceva; di essere usufruttuaria di un immobile oggetto di espropriazione dall’Ente convenuto, in forza del decreto n. 2338 del 10.12.2001, per la realizzazione di area verde e parcheggio e, che, nel corso dell’esecuzione dei lavori, veniva occupata altra piccola area anch’essa in usufrutto che costituiva zona cortilizia del fabbricato, oltre ad una parte di muro di recinzione, in seguito demolito, e un albero di alto fusto.

Il Comune di Bacoli non si costituiva.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3504/2014, accoglieva la domanda e, per l’effetto, condannava il Comune di Bacoli al risarcimento del pregiudizio subito dall’attrice determinandolo nell’importo di Euro 90.010,00, all’attualità.

2. La decisione veniva impugnata dal Comune di Bacoli.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1080/2018 del 6/3/2018, accoglieva parzialmente l’appello e, in parziale riforma dell’impugnata decisione, determinava il risarcimento del danno, in favore di I.L. e per essa dell’odierno appellato S.D.C.V., parametrato all’indennità per l’occupazione illegittima dell’area cortilizia da essa goduta in qualità di usufruttuaria, a far tempo dell’aprile 2002 sino al deposito della somma presso il MEF – Ufficio Servizio Gestione Depositi.

Infatti, la Corte rilevava in via preliminare la sopravvenuta scomparsa della originaria parte attrice I., così come dichiarato nella comparsa di costituzione dall’odierno appellato, nella veste di erede della sua dante causa.

Dichiarava la legittimazione dell’appellato, in veste di successore, con riguardo ai soli diritti patrimoniali oggetto della pretesa già esercitati in causa dal de cuius, poichè, ai sensi dell’art. 979 c.c., l’usufrutto non può eccedere la durata della vita del titolare e la sua estinzione consegue ex se alla morte di quest’ultimo. Invero, veniva esclusa la legittimazione dell’odierno appellato al riconoscimento del controvalore dell’area controversa per l’impossibilità della sua restituzione conseguente alla realizzazione in loco dell’opera pubblica/in quanto trattavisi di componente del pregiudizio procurato dall’attività illecita compiuta dall’ente occupante sine titolo che andava riconosciuta e attribuita in favore non già dell’usufruttuario, ma del titolare del diritto del diritto dominicale, avente titolo in via esclusiva a pretendere la restituzione del bene ovvero, nell’impossibilità di ottenerla, a vedersi riconosciuto, a titolo di ristoro del danno che ne è conseguito, il corrispondente valore del suolo per equivalente.

3. S.D.C.V. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Il Comune di Bacoli resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso; il controricorrente deposita memoria.

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioniìdi condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La decisione della Corte sarebbe errata nella parte in cui ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali già svolte nel corso del primo grado di giudizio, in quanto non sarebbe stato chiarito l’errore tecnico presente nell’operato del primo CTU, violando in questo modo l’art. 196 c.p.c..

6.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il Comune di Bacoli nel proprio atto di appello non avrebbe sollevato contestazioni qualificabili come “mere difese”, comportando la riapertura del ruolo istruttorio e la rinnovazione delle indagini tecniche. Pertanto, la Corte avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

7. Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo, le doglianze di cui sopra violano l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3: il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti ed è pertanto inammissibile.

Ove si potesse passare all’esame dei motivi essi risulterebbero – fermo che non sono scrutinabili per la mancanza di conoscenza del fatto inammissibili perchè volti ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti processuali limitandosi il ricorrente ad illustrare tesi alternative rispetto a quelle seguite dal Giudice di merito. Questa Corte, in quanto giudice di legittimità, non ha il potere di compiere una rivalutazione dei fatti e degli atti processuali nè un riesame delle prove. Attività, quella richiesta da parte ricorrente, che imporrebbe il controllo della motivazione della sentenza oggetto di impugnazione e che, pertanto, sarebbe contraria ai principi statuiti da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze gemelle n. 8053 e n. 8054 del 2014. Si rileva, inoltre, che il Giudice del merito ha il potere di compiere una valutazione discrezionale delle prove acquisite.

Ad ogni modo, va rilevata l’infondatezza di entrambi i motivi di censura.

Per ciò che concerne il primo motivo, premesso che ai sensi dell’art. 196 c.p.c. il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini, la Corte Territoriale ha indicato in modo esaustivo le ragioni del rinnovo della consulenza tecnica. Difatti, si chiariva che data la limitata legittimazione dell’appellato, figlio del de cuius, che doveva essere riferita alla sola perdita dei frutti e alle altre conseguenze patrimoniali derivanti dal mancato esercizio delle facoltà in cui l’usufruttuaria avrebbe potuto legittimamente esplicare il diritto reale di cui era titolare, la c.t.u. doveva essere rinnovata tenendo conto di queste nuove esigenze. Considerando, peraltro, che la consulenza tecnica disposta dal giudice di prime cure aveva avuto ad oggetto tutte voci che inerivano al valore di mercato dell’area, che solo i proprietari, titolari del diritto dominicale del suolo e di ogni altro bene su esso insistente, hanno titolo a pretendere, e non anche l’usufruttuario.

Anche il secondo motivo risulta essere infondato.

Pertanto, la Corte citando correttamente le Sezioni Unite n. 2951/2016, secondo cui “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la i riparazione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”, ha correttamente interpretato le contestazioni del Comune.

8. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 9 gennaio 2020

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