LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 14573-2017 r.g. proposto da:
E.H.H., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Alessandro Praticò, con cui elettivamente domicilia in Roma, Piazza Mazzini n. 8, presso lo studio dell’Avvocato Salvatore Fachile.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.
– intimato –
avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Roma, depositato in data 29.12.2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
che:
1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l’opposizione presentata da E.H.H., cittadino marocchino, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che le patologie di carattere psichiatrico – che il ricorrente aveva allegato, per giustificare la sua condizione di soggetto non suscettibile di espulsione amministrativa – avevano carattere di temporaneità e che il Marocco, paese di provenienza del ricorrente, doveva considerarsi paese evoluto ed idoneo, con le sue strutture sanitarie, di curare la patologia da cui era affetto il ricorrente stesso.
2. Il provvedimento, pubblicato il 29.12.2016, è stato impugnato da H.R. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
1.2 Con il primo e secondo motivo (presentati congiuntamente) la parte ricorrente – lamentando omesso esame di un fatto decisivo (riguardante la precedente adozione di un provvedimento di respingimento del ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 2) e, comunque, violazione dell’art. 13, comma 2, lett. a, sempre in relazione agli artt. 10 e 14 del TUI – si duole dell’erroneità del provvedimento espulsivo che non poteva essere emesso in presenza di un provvedimento di respingimento.
3. Con il terzo motivo si articola vizio di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, art. 5, comma 6 e art. 35. Si evidenzia come erronea la motivazione impugnata laddove aveva fornito rilievo esclusivo alla natura temporanea della patologia psichiatrica del ricorrente, senza invece valutare la gravità attuale della patologia stessa ed il pregiudizio derivante dall’interruzione del trattamento sanitario in corso.
4. Con il quarto mezzo si deduce violazione di legge processuale, in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, art. 115 c.p.c., secondo periodo, art. 118 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 134 c.p.c., comma 1, per difetto assoluto di motivazione ovvero per motivazione apparente in relazione all’affermazione della possibilità di cura della patologia denunciata anche nel paese di provenienza.
5. Con il quinto motivo si censura il provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio in relazione alla revoca de plano dell’ordinanza ammissiva della CTU.
6. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.
6.1 I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente (presentando le medesime doglianze), sono inammissibili in ragione della novità della loro prospettazione, in quanto avanzati solo in questo giudizio di legittimità. Del resto, la parte ricorrente non ha in alcun modo allegato, nel corpo del ricorso introduttivo, in quale scritto difensivo avesse sollevato le doglianze che, dunque, risultano, allo stato, presentate per la prima volta innanzi alla corte di legittimità.
6.1 Il quarto motivo di doglianza è invece fondato ed assorbe l’esame dei restanti due mezzi.
6.1.1 In realtà, la parte ricorrente aveva adeguatamente illustrato la circostanza dell’impossibilità di cura della patologia psichiatrica da cui era affetto il ricorrente nel suo paese di origine (il Marocco), allegando anche le conclusioni di qualificati rapporti informativi internazionali.
A fronte di questa puntuale allegazione difensiva, il giudice del merito, pur ritenendo rilevante – per ragioni che però non specifica – la circostanza dedotta dal ricorrente, non ha in alcun modo motivato la ritenuta infondatezza di quanto allegato dal richiedente a proposito dell’impossibilità oggettiva di cura nel paese di provenienza, ma ha osservato sul punto, in modo apodittico, che il Marocco è un paese evoluto idoneo a somministrare le necessarie cure al paziente. Ne deriva che le ragioni della decisione risultano in realtà oscure in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.
Si impone dunque la cassazione del provvedimento impugnato per una nuova valutazione delle deduzioni difensive sul punto avanzate dal ricorrente, richiedendo la detta valutazione uno scrutinio nel merito delle circostanze fattuali dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Le spese del giudizio di legittimità vengono rimesse alle valutazioni del giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo; dichiara assorbiti il terzo e quinto motivo e inammissibili i primi due motivi; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020