LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16571/2019 proposto da:
B.P.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Di Porta Pinciana n. 6, presso lo studio dell’avvocato Beniamino Caravita Di Toritto che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via San Nicola Da Tolentino n. 22/b, presso lo studio dell’avvocato Annamaria Bernardini De Pace che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Eramo Valentina, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1815/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 18/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/10/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. B.P.C. ricorre con tre motivi in cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Roma respingeva l’impugnazione dalla prima proposta avverso la sentenza del locale Tribunale.
La Corte di merito riteneva la mancanza di interesse dell’appellante ad impugnare la sentenza di primo grado pronunciata sullo status e tanto per avere costei, negli scritti difensivi di primo grado, aderito alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, apprezzando altresì, i giudici di appello, non impugnabile per simulazione l’accordo di separazione personale omologato dinanzi al locale Tribunale.
L’iniziativa processuale di acquisire l’omologazione, e quindi la formale condizione di coniugi separati, sarebbe stata volta ad assicurare efficacia alla separazione così da superare, ponendosi finanche con esso in antitesi, il precedente accordo simulatorio intercorso tra le parti.
Al ricorso resisteva con controricorso C.P..
Con nota depositata il 13.09.2019, l’avvocato del resistente ha versato in atti il certificato di morte del proprio assistito.
La ricorrente ha depositato memoria concludendo in via principale per la cessazione della materia del contendere ed in via subordinata per l’accoglimento del ricorso.
Il controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici; l’indicato evento travolge tutte le precedenti pronunce emesse e non ancora passate in giudicato, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza (sulla prima parte: Cass. 26/07/2013 n. 18130; sulla seconda, ferma l’applicazione del principio precedente, in via di sua puntualizzazione: Cass. 12/12/2017 n. 29669).
In applicazione dell’Indicato principio, va dichiarata cessata la materia del contendere con il conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadra bile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. SU 11/04/2018 n. 8980; in termini: Cass. 02/10/2019 n. 24632).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, và dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, vanno omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020