LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26762/2018 proposto da:
J.Y., elettivamente domiciliato in Campobasso, via Mazzini 112, presso lo studio dell’avv. Ennio Cerio, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1304/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 13/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2019 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- J.Y., cittadino *****, ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Campobasso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Salerno (Sezione di Campobasso) di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.
Con decreto depositato in data 9 agosto 2018, il Tribunale molisano ha rigettato il ricorso.
2.- Per quanto qui ancora in interesse, il Tribunale ha in particolare osservato – in punto di protezione sussidiaria – che il “Gambia non può ritenersi versare” nella situazione di conflitto armato e di violenza generalizzata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, a conforto di tale assunto richiamando le “COI fornite dal Ministero dell’Interno”; Operation world, The Gambia, 2016; il rapporto di Amnesty International 2017-2018.
In relazione alla richiesta di protezione umanitaria, poi, il Tribunale ha riscontrato che il richiedente “non appare essere in una situazione di particolare vulnerabilità”.
3.- Avverso questo provvedimento J.Y. propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo.
Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente – riferito al tema della protezione sussidiaria, come a pure a quello della protezione umanitaria – assume violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.
In particolare, il ricorrente rimprovera al decreto impugnato la mancanza di “valutazione, mediante fonti autorevoli, della situazione del paese di origine del richiedente, cui il giudice del merito era tenuto. La misura di protezione internazionale è stata negata sul rilievo che non in tutto il paese di origine del richiedente la situazione sarebbe caratterizzata da violenza indiscriminata. In particolare la carenza di indagine e la conseguente violazione del citato art. 8, si coglie dalla genericità delle informazioni relative alla condizione generale del Gambia”.
La detta violazione del dovere di cooperazione istruttoria – precisa poi il ricorrente – non si verifica, peraltro, solo per il tema della protezione sussidiaria: tale protezione può essere riconosciuta anche “in caso di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del paese o della zona di origine” e non già “solo nei casi dedotti dal tribunale di Campobasso”.
5.- Il motivo di ricorso è inammissibile.
Quanto al tema della protezione sussidiaria, va rilevato che il Tribunale ha esaminato la situazione socio politica che viene a presentare il paese del Gambia: sulla scorta, in specie, di più fonti e aggiornate. Nè il ricorrente illustra le ragioni per cui, contro ogni evidenza, ritiene i relativi report provenienti da fonte “non autorevole”; e neppure indica fonti che vengano a smentire le informazioni contenute in detto report.
Pertanto, il motivo appare in sostanza inteso alla richiesta di un nuovo esame del merito della situazione del Paese di origine del ricorrente.
Quanto alla richiesta di protezione umanitaria, è da rilevare, poi, che il ricorso non viene neppure ad allegare la sussistenza di una situazione di vulnerabilità che risulti specifica alla persona del richiedente.
6.- In mancanza di costituzione del Ministero intimato, non si deve procedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020