LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 9084/2018 r.g. proposto da:
D.D., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Francesco Nucara, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 468/A;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;
– intimato –
avverso il provvedimento emesso dal Giudice di pace di Reggio Calabria, depositato in data 1.2.2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30.9.2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
che:
1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato l’opposizione presentata da D.D., cittadino ucraino, nei confronti del decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 22.1.2.2017.
Il giudice del merito ha ritenuto soggetto pericoloso il ricorrente in quanto gravato da carichi pendenti per reati contro il patrimonio e contro la persona e perchè privo di redditi e con il domicilio di fatto dichiarato presso la madre (che svolge attività di badante presso un’abitazione altrui).
2. Il provvedimento, pubblicato il 1.2.2018, è stato impugnato da D.D. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di doglianza.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo ed unico motivo di doglianza la parte ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c.
2. Il ricorso è infondato.
Osserva la Corte come la parte ricorrente non abbia in alcun modo allegato e dedotto un vizio di omessa pronuncia del giudice a quo in ordine al profilo della convivenza con la madre, limitandosi, invero, a denunciare violazione del sopra menzionato indice normativo, di cui perora un’inammissibile interpretazione estensiva che allarghi l’applicabilità della predetta norma dagli stranieri conviventi con familiari cittadini italiani anche a quelli conviventi con cittadini extracomunitari muniti di permesso di soggiorno illimitato.
Tale tesi difensiva non è apprezzabile non essendo possibile alcuna interpretazione estensiva ovvero analogica della norma in esame.
Nè è ammissibile la questione di legittimità costituzionale in ragione della sua generica allegazione sia in riferimento alle norme costituzionali presuntivamente violate sia in relazione alla rilevanza della questione nel presente giudizio.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità in assenza di difese da parte dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020