Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.379 del 13/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10500/2018 r.g. proposto da:

O.E., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Alessandro Praticò, con cui elettivamente domicilia in Torino, Via Groscavallo n. 3, presso lo studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il provvedimento emesso dal Giudice di pace di Novara, depositato in data 21 settembre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

che:

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di pace di Novara ha rigettato l’opposizione presentata da O.E., cittadino *****, avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Novara in data 23.3.2017.

Il giudice del merito ha ritenuto legittimo il provvedimento espulsivo per essere il richiedente entrato nel territorio nazionale irregolarmente, evidenziando altresì che anche la domanda di asilo era stata respinta, prima, dalla Commissione territoriale e, poi, dal Tribunale di Torino con provvedimento ormai definitivo.

2. Il provvedimento, pubblicato il 21 settembre 2017, è stato impugnato da O.E. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità del decreto di espulsione per omessa sottoscrizione del prefetto.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione in ordine al rischio di persecuzione del richiedente in caso di rimpatrio.

3. Con il terzo motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omessa motivazione in punto di modalità di esecuzione della espulsione.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Il primo motivo è in realtà inammissibile in quanto la doglianza proposta rappresenta questione nuova, non dedotta nella precedente fase di merito del giudizio.

4.2 Il secondo motivo è invece infondato, posto che la motivazione è adeguata e spiega correttamente le ragioni fondanti la legittimità del provvedimento espulsivo, come tale necessitato dall’ingresso irregolare dello straniero nel territorio nazionale e dal successivo diniego della reclamata protezione internazionale.

4.3 La terza censura è invece inammissibile, in quanto riguarda le modalità esecutive della espulsione che, invece, sono estranee al giudizio riguardante la legittimità del decreto espulsivo.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità in assenza di difese da parte dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020

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