Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.384 del 13/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8757/2018 r.g. proposto da:

E.N., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Lia Minacapilli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aidone (EN), alla via Terranova n. 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CALTANISSETTA depositato il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/11/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. E.N. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso il “decreto” del Tribunale di Caltanissetta del 19 febbraio 2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. In particolare, quel tribunale: i) ha considerato “poco credibile e stereotipato” il racconto del dichiarante (che aveva riferito di essere andato via dal proprio Paese – il Pakistan – “in seguito alle minacce di morte a lui rivolte dal cugino, imam del suo villaggio”); ha escluso la protezione sussidiaria, visto quanto già ritenuto in ordine alla narrazione dello straniero, ed osservato che questi non aveva riferito di alcun conflitto armato nella zona di provenienza (Punjab), dando altresì atto del rapporto EASO 2017 sulla situazione di detto territorio, attestante la diminuita violenza; iii) ha negato la protezione umanitaria, rilevando che il ricorrente non aveva prospettato alcuna circostanza tale da integrare una possibile situazione di sua vulnerabilità.

2. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

I) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5”;

II) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”;

III) “Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32”.

3. Il ricorso non risulta essere stato notificato e, pertanto, non essendo stato instaurato il contraddittorio, va dichiarato inammissibile (cfr., in fattispecie affatto analoga, Cass. n. 22603 del 2019).

3.1. A riguardo, deve rilevarsi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46 del 2017, specificamente ha previsto, in relazione al solo giudizio avanti al tribunale, che il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale vada depositato e sia poi la cancelleria ad effettuare la notifica al Ministero dell’Interno, mentre non ha disposto analogamente quanto al giudizio di impugnazione avanti alla Corte di cassazione; ne consegue che per detto giudizio di impugnazione deve essere seguita la disciplina processuale propria del mezzo, rimanendo, così, il ricorrente onerato di eseguire la notifica del ricorso.

4. Non si provvede sulle spese di questo giudizio di legittimità, non essendo stato instaurato il contraddittorio con il Ministero dell’Interno, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020

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