LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 8798/2018 r.g. proposto da:
R.A., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Luigi Migliaccio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza Cavour n. 139;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI CALTANISSETTA depositato il 22/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/11/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. R.A. ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., avverso il “decreto” del Tribunale di Caltanissetta del 22 febbraio 2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
1.1. In particolare, quel tribunale: i) ha considerato “poco plausibili e verosimili”, perchè “del tutto prive di riscontri probatori, generiche e poco circostanziate”, le dichiarazioni del ricorrente (che aveva riferito di essere andato via dal proprio Paese – il Pakistan – “temendo per la propria incolumità e minacciato per aver macellato, su ordine del macellaio presso cui lavorava, un asino, la cui carne sarebbe stata, poi, venduta”); ii) ha escluso la riconoscibilità della protezione sussidiaria, visto quanto già ritenuto in ordine alla narrazione dello straniero, ed osservato che nessun conflitto armato era rinvenibile nella sua zona di provenienza (Punjab, distretto di *****), dando altresì atto del rapporto EASO 2017 sulla situazione di detto territorio; iii) ha negato la protezione umanitaria, rilevando che il ricorrente non aveva dedotto alcuna circostanza o fatto rilevante tale da integrare una sua possibile condizione di vulnerabilità, nè bastando, a tal fine, il solo svolgimento di attività lavorativa in Italia, peraltro neppure compiutamente documentata.
2. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:
I) “error in iudicando – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, artt. 4 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, relativi all’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sul Giudice della protezione”;
II) “error in iudicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame del rischio di danno grave del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), cui sarebbe esposto l’odierno ricorrente in Pakistan”;
III) “error in iudicando – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), artt. 3, 4, 5, 6 e art. 14, lett. a) e b), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;
IV) “error in iudicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e relativo ai presupposti per il riconoscimento di protezione umanitaria”;
V) “error in iudicando – violazione e falsa applicazione di legge: del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, quanto ai presupposti per il riconoscimento di protezione umanitaria.
3. I primi tre motivi sono scrutinabili congiuntamente perchè chiaramente connessi, tutti investendo, sebbene sotto i diversi profili dell’asserita violazione del dovere di cooperazione istruttoria del giudice della protezione internazionale o delle disposizioni normative disciplinanti la protezione sussidiaria, il diniego di quest’ultima. Essi sono inammissibili.
3.1. Nella specie, invero, il tribunale nisseno, con accertamenti evidentemente di natura fattuale, ha, in primis, considerato “poco plausibili e verosimili”, perchè “del tutto prive di riscontri probatori, generiche e poco circostanziate”, le già riportate dichiarazioni di R.A. (secondo quel giudice, “il ricorrente non ha spiegato le ragioni per le quali, nonostante egli si sia limitato ad eseguire le direttive del suo datore di lavoro, il quale avrebbe poi venduto la carne d’asino presso la sua macelleria, sia stato poi minacciato ed aggredito, mentre lo stesso macellaio, il cui comportamento era certamente più grave ed oltraggioso rispetto ai precetti della religione musulmana, sia rimasto indenne e non abbia subito alcuna conseguenza, (….) altrettanto inverosimili sono le modalità con le quali si sarebbe diffusa la notizia, propalata addirittura da una persona che avrebbe collaborato con lo stesso ricorrente alla macellazione dell’asino, e, dunque, in ipotesi, anch’egli responsabile della violazione dei precetti della fede musulmana; (…) nonostante i motivati dubbi sulla credibilità ed attendibilità del ricorrente, sollevati dalla Commissione nell’impugnato provvedimento, il ricorrente non è comparso in udienza, non ha reso alcuna dichiarazione e, dunque, deve ritenersi che non abbia compiuto alcun ragionevole sforzo per circostanziare la domanda di protezione”. Cfr. pag. 2-3 del provvedimento impugnato), per poi successivamente escludere motivatamente, menzionando le specifiche fonti internazionali consultate (rapporto EASO 2017 sulla situazione del Pakistan, da ritenersi sufficientemente aggiornato in relazione al momento – 14 febbraio 2018 – di deliberazione della decisione oggi impugnata), che la zona di provenienza (Punjab, distretto di *****, in Pakistan) di quest’ultimo sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante.
3.2. Giova, allora, ricordare che questa Suprema Corte ha ancora recentemente (cfr. Cass. n. 18446 del 2019) chiarito che:
i) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella specie nemmeno prospettato adeguatamente, posto che il secondo motivo investe, esclusivamente, l’asserito mancato esame del rischio di danno grave e rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria) come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 3340 del 2019). Va, peraltro rimarcato che, l’asserito omesso esame di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo, qui applicabile ratione temporis, modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), deve concernere: i-a) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); i-b) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); i-c) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); i-d) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame;
ii) in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, non riguarda soltanto le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del predetto decreto, ma può riguardare anche quelle formulate ai sensi dell’art. 14, lett. c), poichè la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda “tutti gli aspetti significativi della domanda” (art. 3, comma 1) e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria (cosi anche Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019). In ogni caso, si è già riferito che il provvedimento oggi impugnato ha, sebbene sinteticamente, comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, onde la corrispondente doglianza di quest’ultimo è insuscettibile di accoglimento, in quanto, sostanzialmente, volta ad ottenere la ripetizione del giudizio di fatto, attività qui preclusa in virtù della funzione di legittimità.
3.3. In altri termini, come già precisato da Cass. n. 31481 del 2018 e Cass. n. 16295 del 2018, in tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico ed ordinamentale del Paese di provenienza del primo, la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benchè sfornita di prova (perchè non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (cfr. Cass. n. 21668 del 2015; Cass. n. 5224 del 2013. Principio affatto analogo è stato, peraltro, ribadito dalla più recente Cass. n. 17850 del 2018). Infatti, le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 16295 del 2018; Cass. n. 7333 del 2015).
3.4. A tanto deve soltanto aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. n. 30105 del 2018).
3.5. In definitiva, quanto oggi esposto da R.A., argomentando le censure in esame, si risolve, sostanzialmente – benchè formalmente prospettate come vizio motivazionale o di violazione di legge – in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dalla già menzionata corte distrettuale: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017). Nemmeno assume concreto rilievo, peraltro, la mancata specifica statuizione, ad opera del tribunale, sulla domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), atteso che, come si è già detto, la sancita inattendibilità di R.A. avrebbe impedito qualsivoglia ulteriore approfondimento istruttorio, anche officioso, sul punto.
4. Inammissibili sono anche il quarto ed il quinto motivo, esaminabili congiuntamente perchè entrambi volti a censurare il mancato riconoscimento, in favore dell’odierno ricorrente, della protezione cd. umanitaria.
4.1. Posto, invero, che tali doglianze sono da scrutinarsi alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis (cfr. Cass., SU, nn. 2945929461 del 2019), di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6, è sufficiente sottolineare, da un lato, che il tribunale, al riguardo, ha espressamente rilevato che il ricorrente non aveva dedotto alcuna circostanza o fatto rilevante tale da integrare una sua possibile condizione di vulnerabilità, altresì specificando che, a tal fine, non sarebbe bastato il solo svolgimento di attività lavorativa in Italia, peraltro neppure compiutamente documentata; dall’altro, la palese genericità delle doglianze, che – oltre ad invocare, affatto erroneamente, l’omesso esame della domanda di protezione umanitaria sub specie di violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. pag. 23) – si limitano a richiamare la natura atipica e residuale dell’invocata protezione ed il fatto che “era onere anche del tribunale valutare il ricorrere di una esigenza qualificabile come umanitaria”, così totalmente obliterandosi che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 4455 del 2018, parag. 7; Cass. 27438 del 2016), l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente, affermata dal giudice di merito, costituisce motivo sufficiente per negare anche la protezione di cui trattasi, altresì rimarcandosi che lo stesso, nemmeno in questa sede, ha specificamente descritto propri motivi di vulnerabilità soggettiva, e che, come si è già detto, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare, di ufficio, accertamenti su circostanze fattuali non dedotte dall’interessato (cfr. Cass. n. 30105 del 2018).
5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020