LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 29982/2018 r.g. proposto da:
A.E., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Massimo Gori, presso il cui studio elettivamente domicilia in Prato, alla via Q. Baldinucci n. 71.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore.
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI CALTANISSETTA depositato il 16/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/11/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. A.E. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso il “decreto” del Tribunale di Caltanissetta del 16 luglio 2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.
1.1. In particolare, quel tribunale: i) ha considerato “poco credibile e privo di logica e coerenza” il racconto del dichiarante (che aveva riferito: a) di provenire dal distretto di *****, in Pakistan Punjab; b) di aver fatto il barbiere nel proprio villaggio di origine, vicino alla città di *****, per diversi anni e di aver subito la prepotenza di tre ragazzi che pretendevano le sue prestazioni all’ora di chiusura e quando doveva andare a prendere delle medicine per il padre, sicchè aveva lasciato il fratello in negozio a fare il lavoro ed era andato via, ma, al suo ritorno, aveva trovato il fratello morto; c) di temere la vendetta da parte dei familiari degli assassini del fratello a causa della denuncia fatta da suo padre; d) che, successivamente all’omicidio del fratello, si era trasferito a *****, dove aveva aperto un nuovo negozio di barbiere, ma aveva, poi, lasciato il Pakistan perchè vittima di richieste estorsive, di aggressioni e di minacce), mediante un’approfondita analisi delle relative dichiarazioni, nonchè delle incongruenze e delle lacune in esse rinvenibili; ii) ha escluso la riconoscibilità dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, visto quanto già ritenuto in ordine alla narrazione dello straniero, ed osservato che nessun conflitto armato era rinvenibile nella zona di provenienza (Punjab) o di quella (*****) di residenza della sua famiglia, dando altresì atto del rapporto EASO 2017 sulla situazione di detti territori; iii) ha negato la protezione umanitaria, rilevando l’insufficienza, a tal fine, della conoscenza della lingua italiana da parte del richiedente o dell’avere lo stesso qui trovato un lavoro, ed evidenziando che la sua mera difficoltà di reinserirsi in Pakistan non desse luogo ad una situazione di vulnerabilità, tanto più che questi era ancora in giovane età ed aveva il proprio nucleo familiare nel Paese di origine.
2. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Pakistan ed all’omessa attività istruttoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2.1. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la concreta ratio decidendi del provvedimento impugnato.
2.2. Invero, a fronte della motivatamente ritenuta non credibilità del narrato, concernente, sostanzialmente il timore di subire vendette dai familiari degli assassini del fratello e, successivamente, delle richieste estorsive, delle minacce e delle aggressioni perpetrate, ai suoi danni, a *****, il ricorrente non la censura direttamente ma insiste nel rappresentare le condizioni socio politiche del Pakistan ed a richiamare dei precedenti giurisprudenziali favorevoli ad altri richiedenti, senza, tuttavia, indicare alcun fatto concernente se stesso di cui sia stato omesso l’esame e senza fornire elementi individualizzanti atti a giustificare una revisione della statuizione impugnata.
3. Con il secondo motivo A.E. lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
3.1. Premettendosi che tale doglianza va scrutinata alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis (cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019), di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6, osserva la Corte che anche “Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma in relazione ad una condizione di vulnerabilità in capo al richiedente, assumendo al riguardo rilievo, in assenza di prove del racconto dell’interessato ed in difetto di sollecitazioni ad acquisizioni documentali, quantomeno la credibilità soggettiva del medesimo” (cfr. Cass. n. 11267 del 2019, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 18583 del 2019), e che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 18583 del 2019). Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.
3.2. Nel caso di specie, invece, la doglianza, oltre ad essere formulata in maniera apodittica, trascura del tutto la ratio decidendi sviluppata dal tribunale in merito alla mancanza di prova circa elementi di vulnerabilità, oltre che in ordine al dedotto inserimento sociale in Italia.
4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza necessità di pronunce sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020