Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.404 del 13/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25967/2018 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE, 16, presso lo studio degli avvocati GIUSEPPE SOTTILE, GUIDO CHIODETTI, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

A.N.A.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3038/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2018 R.G.N. 5325.

RITENUTO

che:

la Corte d’Appello di Roma, riformando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato le domande con le quali A.D., aveva impugnato, convenendo in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed A.N.A.S. S.p.A., la comunicazione di estinzione del suo rapporto di lavoro, previa qualificazione del medesimo come a tempo indeterminato e con condanna di A.N.A.S. o del Ministero alla sua riammissione in servizio;

dopo aver proposto ricorso per cassazione, sempre nei riguardi di entrambe le controparti, le quali hanno resistito con controricorso, l’ A. ha depositato atto di rinuncia “ai diritti, agli atti e all’azione giudiziaria”, cui è seguita accettazione da parte di A.N.A.S. s.p.a..

CONSIDERATO

che:

non vi è prova che l’atto di rinuncia sia stato notificato o comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ciò, nonostante la notifica ed accettazione di A.N.A.S., impedisce la pronuncia di estinzione;

tuttavia, la rinuncia, manifestando il disinteresse del ricorrente rispetto al ricorso, giustifica la chiusura del giudizio con pronuncia di inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse;

le spese del grado possono essere compensate, stante appunto la rinuncia del ricorrente prima che fosse assunta ogni decisione di merito;

vale poi anche per questo caso, data l’assoluta identità di ratio, il principio per cui “in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità” (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020

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