Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.454 del 14/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21145-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOIARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 477/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 08/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Torino, sez. lavoro, con sentenza n. 477 pubblicata l’8.3.2017, in accoglimento del ricorso proposto da M.C., affermata la legittimazione passiva dell’Inps, ha dichiarato la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi oggetto delle cartelle di pagamento;

2. la Corte d’appello di Torino con ordinanza del 24.5.2018 ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis e ter c.p.c., l’impugnazione di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.;

3. avverso la sentenza di primo grado l’Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ex lege di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il sig. M. è rimasto intimato; l’Inps, anche quale procuratore speciale di SCCI spa, ha depositato procura speciale;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

5. col primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., e della L. n. 335 del 1995, art. 5;

6. ha sostenuto che con la formazione del ruolo e della relativa cartella di pagamento si determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni, originariamente dovute a distinte ragioni di credito, verificandosi anche dal punto di vista soggettivo l’ingresso dell’Agente della riscossione al posto dell’ente creditore; in ragione di tale novazione, resterebbe precluso ogni riferimento ai termini di prescrizione e alla relativa decorrenza previsti per ciascuna voce di credito, dovendosi, invece, applicare la prescrizione ordinaria in relazione all’unico credito in cui sono confluite le varie voci, con decorrenza dalla data di notifica della cartella;

7. ferma la inapplicabilità dell’art. 2953 c.c., come affermata da Cass., S.U, n. 23397 del 2016, il diritto di azionare il credito da parte dell’Agente della riscossione, in assenza di disposizioni speciali, sarebbe dunque soggetto alla generale prescrizione di cui all’art. 2946 c.c.;

8. a sostegno dell’interpretazione proposta la parte ricorrente ha richiamato il D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, che contengono un espresso riferimento al termine decennale di prescrizione per i crediti iscritti a ruolo e/o affidati dagli enti creditori all’Agente della riscossione e che devono intendersi riferiti non solo ai crediti derivanti dalle entrate tributarie, ovvero dalle imposte sui redditi, ma a tutte le entrate dello Stato, anche previdenziali, degli enti pubblici (non economici) e degli enti locali;

9. col secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 5, e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, anche per l’ipotesi in cui si riconoscesse un termine di prescrizione quinquennale;

10. ha rilevato come le cartelle di pagamento, regolarmente notificate, non fossero state opposte, con conseguente irretrattabilità dei crediti, e come l’intimazione di pagamento, notificata il 13.4.2016, fosse stata impugnata con ricorso depositato il 5.8.16 e quindi dopo il decorso del termine di 40 giorni, derivandone la preclusione di qualsiasi eccezione di merito; ha aggiunto come il nuovo termine di prescrizione, iniziato a decorrere in seguito alla notifica dell’intimazione di pagamento, ove anche considerato quinquennale, non fosse maturato al momento del ricorso in opposizione alla intimazione medesima;

11. le censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, poichè sui punti contestati la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi nuovi rispetto all’elaborazione giurisprudenziale consolidata (Cass. n. 7155 del 2017);

12. in relazione al primo motivo, soccorre, in particolare, il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 2016), secondo il quale: “La scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)”;

13. in linea con il richiamato principio, e con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c., (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)”;

14. allo stesso modo, non assume rilievo il richiamo alle norme del D.Lgs. n. 112 del 1999, nella parte in cui stabiliscono un termine di prescrizione decennale che questa Corte ha già chiarito essere strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018);

15. sul secondo motivo di ricorso, deve richiamarsi l’orientamento espresso da questa Corte (Cass. n. 16024 del 2016; n. 2428 del 2019; n. 5446 del 2019), secondo cui la definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l’azione generale prevista dall’art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza;

16. nel caso di specie, peraltro, non ha rilievo l’interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell’intimazione di pagamento, posto che quest’ultima è intervenuta dopo il termine di cinque anni dalla notifica delle cartelle e, quindi, dopo che la prescrizione quinquennale era già maturata (cfr. Cass. n. 20867 del 2018; n. 3121 del 2011);

17. per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;

18. non luogo a provvedere sulle spese in quanto gli intimati non hanno svolto difese;

19. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020

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