LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14318-2017 proposto da:
D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato LINA MUSUMARRA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GIANLUIGI ANGELINI;
– ricorrente –
contro
COMUNE BOLOGNA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIA CARESTIA BASSI, MARIA MONTUORO;
– anche ricorrente incidentale –
REGIONE EMILIA ROMAGNA in persona della Vice Presidente della Giunta Regionale G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLA MICELE, DOMENICO FAZIO;
– controricorrente –
e contro
AZIENDA USL BOLOGNA, Do.Le., M.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1420/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MENGOZZI GRAZIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per revocazione e in fase rescissoria l’inammissibilità del ricorso incidentale del Comune;
udito l’Avvocato LINA MUSUMARRA;
udito l’Avvocato ROBERTO GIANLUIGI ANGELINI;
udito l’Avvocato GIORGIO STELLA RICHTER;
udito l’Avvocato GIANNI SAVERIO per delega.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 14 settembre 1999, D.L., Do.Le. e M.G. convennero in giudizio la Regione Emilia Romagna, l’Azienda Usl Città di Bologna (oggi Azienda Usl di Bologna) ed il Comune di Bologna, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa delle patologie sofferte da D.L. (epilessia e sindrome da disadattamento), conseguenti alle lesioni provocate dai sanitari dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia e Maternità di Bologna, al momento della nascita, il *****.
2. Si costituirono i convenuti contestando ciascuna il proprio difetto di legittimazione passiva, nonchè la prescrizione del diritto al risarcimento esercitato dagli attori. Il Comune di Bologna eccepì anche l’infondatezza della domanda attorea.
3. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza del 5 dicembre 2003, statuì che la titolarità passiva del rapporto doveva individuarsi in capo alla Regione Emilia Romagna; rigettò l’eccezione di prescrizione e condannò l’ente Regionale a pagare a D.L. la complessiva somma di Euro 292.390,77, oltre interessi dalla pubblicazione della decisione al saldo effettivo.
4. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 54 del 9 gennaio 2012. La Corte ha disatteso l’appello principale proposto dalla Regione Emilia Romagna quanto al difetto di legittimazione passiva e all’eccezione di prescrizione e, in accoglimento dell’appello incidentale del D., ha rideterminato il danno non patrimoniale, liquidandolo, in base alle Tabelle milanesi del 2009, e con aumento del 30% per personalizzazione, in Euro 311.449,00, oltre rivalutazione e interessi legali, cumulati anno per anno, con decorrenza dal gennaio 2009 al saldo effettivo.
5. Avverso tale pronunzia, proponeva ricorso in Cassazione la Regione Emilia Romagna, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Resistevano con controricorso D.L. e il Comune di Bologna, il quale proponeva ricorso incidentale condizionato, fondato su un unico motivo, cui resisteva D.L. con controricorso.
6. Con ordinanza interlocutoria n. 5493 del 18 marzo 2016, questa Terza Sezione Civile rimetteva al Primo Presidente della Corte, ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla possibilità di ravvisare, in base al D.L. 19 settembre 1987, n. 382, art. 12, comma 2 un fenomeno di successione delle Regioni, o per esse delle USL, nei rapporti obbligatori già facenti capo ai Comuni, in relazione alle prestazioni rese dai disciolti enti ospedalieri L. 23 dicembre 1978, n. 833, ex art. 66.
7. Restituiti gli atti dal Presidente aggiunto a questa Sezione, poichè non sarebbe ravvisabile un contrasto sincronico tra diversi orientamenti, questa Corte con sentenza n. 1420 del 20 gennaio 2017 accoglieva il primo motivo del ricorso principale della Regione, assorbiti gli altri, cassava senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Regione Emilia Romagna. Dichiarava inammissibile anche il ricorso incidentale del Comune per difetto di interesse. Compensava le spese di causa tra tutte le parti e di tutti i gradi del giudizio. In particolare, la sentenza revocanda, esclusa la legittimazione passiva della Regione, affermava che non ricorreva interesse a decidere il ricorso incidentale del Comune, in quanto vittorioso nei gradi precedenti in mancanza di impugnazione della statuizione da parte del danneggiato.
8. Avverso tale sentenza propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4 D.L., affidandosi ad un motivo che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c. ed insistendo per il rigetto del ricorso proposto dal Comune di Bologna con condanna di tale parte alla rifusione delle spese di tutti i gradi del giudizio. Propone istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza revocanda ai sensi dell’art. 401 c.p.c.. Resistono con autonomi controricorsi la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, l’inesistenza di un giudicato in ordine alla soccombenza di D.L. nei confronti del Comune di Bologna. Si precisa, in particolare, che l’attore aveva agito per il risarcimento dei danni subiti evocando in giudizio, in via alternativa o solidale, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna e l’azienda Usl Città di Bologna e che il Tribunale aveva condannato al risarcimento la Regione Emilia-Romagna. Avverso tale decisione, aveva proposto appello incidentale il danneggiato per ottenere un risarcimento maggiore e chiedendo nuovamente la condanna, in via alternativa o solidale, di tutti gli enti convenuti e, nel caso di accoglimento dell’appello proposto dalla Regione, la condanna del Comune e della Usl. Ciò escluderebbe la sussistenza di un giudicato interno riguardo al rigetto delle domande di D. nei confronti del Comune di Bologna.
2. Nello stesso modo, in sede di legittimità, D. aveva reiterato nel controricorso la richiesta di condanna del Comune di Bologna quale legittimato passivamente. Rispetto a tale impostazione degli atti processuali la Corte di Cassazione, non si sarebbe avveduta della proposizione da parte del danneggiato dell’appello incidentale anche nei confronti del Comune di Bologna (e quindi dell’inesistenza di un giudicato che vedeva D. quale parte soccombente nei confronti di tale amministrazione comunale) e neppure della domanda riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c. contenuta nel controricorso per cassazione, per la condanna del Comune di Bologna a subire le statuizioni oggetto della sentenza della Corte d’appello di Bologna.
3. Se la Corte di cassazione si fosse avveduta di tali fatti risultanti dagli atti di causa, non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Bologna per carenza di interesse, “perchè sul punto si è formato il giudicato” (pagina 9 della sentenza della Corte di Cassazione).
4. Pertanto avrebbe dovuto esaminare il ricorso incidentale condizionato del Comune di Bologna con il quale, denunciando “violazione di artt. 2934 e 2943 c.c., nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo” ribadiva l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione proposta anche nei confronti del Comune di Bologna, in quanto l’amministrazione non aveva mai ricevuto le raccomandate del 1990 che avrebbero interrotto la decorrenza del termine, nè il Comune era stato parte di un separato giudizio promosso dagli attori nel 1992.
5. Il ricorso incidentale del Comune, secondo l’odierno ricorrente, sarebbe inammissibile:
6. per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 attesa la descrizione sommaria e imprecisa della vicenda processuale;
7. perchè formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento all’inefficacia nei confronti del Comune degli atti interruttivi, circostanza che non costituisce un fatto storico sindacabile in sede di legittimità;
8. perchè l’amministrazione non avrebbe impugnato il capo della sentenza relativo alla decorrenza del termine di prescrizione riferito alla diagnosi della malattia e non alla sua insorgenza.
9. Oltre a tali motivi, già illustrati nel precedente controricorso, il ricorso incidentale del Comune di Bologna sarebbe infondato poichè gli atti interruttivi erano stati correttamente inviati alla Asl n. ***** di Bologna, soggetto che appariva legittimato passivamente e che avrebbe dovuto, in virtù del principio di buon andamento della amministrazione, comunicare ai danneggiati che l’effettivo destinatario avrebbe dovuto essere il Comune di Bologna.
10. Sulla base di quanto precede, in considerazione della legittimazione passiva del Comune, la Corte di Cassazione dovrebbe provvedere anche sulla condanna al pagamento delle spese di lite.
11. Il ricorso è fondato.
12. Appare indispensabile illustrare il complesso iter processuale. In primo grado il danneggiato aveva richiesto la condanna alternativa o in solido della Regione, del Comune e della Usl. Il Tribunale ha condannato solo la Regione. Quest’ultima proponeva appello principale, insistendo per il difetto di legittimazione passiva. Il danneggiato spiegava appello incidentale insistendo, in via principale, per la condanna di Regione e Comune e dell’azienda Usl alternativamente e in solido fra loro, al risarcimento dei danni, e, in via subordinata, nel caso di accoglimento dell’eccezione della Regione di carenza di legittimazione passiva, chiedeva (pagina 5 ricorso) al giudice di appello di condannare il Comune o la USL “a rimborsare all’appellante (la Regione) le somme corrisposte a D.L. in forza della sentenza di primo grado”.
13. In definitiva, anche se formulata in maniera non chiara, la domanda del danneggiato in via principale è di condanna alternativa o in solido dei tre originari convenuti e, in via subordinata, del solo Comune, a tenere indenne il danneggiato di quanto già ricevuto.
14. Dall’esame della sentenza della Corte d’Appello di Bologna (pagina 4) emerge che D. aveva proposto appello incidentale riguardo alla determinazione del quantum “confermando, in ogni caso, le domande come alternativamente proposte, sia nei confronti della USL di Bologna che del Comune convenuto”. La Corte territoriale non esaminava espressamente le domande proposte nei confronti di tali convenuti, ma prendeva in considerazione il tema della legittimazione passiva, confermando quella della Regione Emilia-Romagna. Implicitamente rigettava l’appello incidentale e la richiesta di condanna alternativa dell’amministrazione comunale e dell’azienda sanitaria di Bologna. Infatti, nel dispositivo si legge: “conferma per il resto” ribadendo la legittimazione passiva della Regione.
15. Quest’ultima impugnava la sentenza della Corte territoriale. D., nel controricorso (riportato a pagina 8 del ricorso per revocazione) chiedeva che, in caso di accoglimento del ricorso della Regione e conseguente esclusione della legittimazione passiva della stessa, fosse dichiarata la legittimazione passiva del Comune di Bologna e la condanna di tale ente “a corrispondere a D.” le somme analiticamente indicate, oltre alle spese processuali, oltre a “condannare il Comune di Bologna a rimborsare alla Regione Emilia-Romagna le somme corrisposte a D.L. in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado…”.
16. Questa Corte, accoglieva il ricorso della Regione, escludeva la legittimazione passiva della stessa ed affermava che non vi era interesse a decidere il ricorso incidentale del Comune, in quanto vittorioso nei gradi precedenti, in mancanza di impugnazione della statuizione da parte del danneggiato.
17. Da quanto precede emerge che, per mero errore, questa Corte affermava che non sarebbe stato proposto da D. appello incidentale e (a pagina 9) che “nè del resto la controricorrente deduce di aver mai proposto appello incidentale nei confronti del Comune”.
18. D’altra parte, in quel giudizio “la” controricorrente non era la Regione, ma “il” controricorrente era D.L.. Affermazione preceduta, nello svolgimento del processo, dalla precisazione secondo cui nel controricorso depositato dalla Regione non vi sarebbe alcun riferimento all’appello incidentale di D..
19. Nel controricorso, quest’ultimo ha chiesto la condanna di “entrambi gli enti per sentirli condannare alternativamente o solidalmente tra loro al risarcimento dei danni. Nel caso di accoglimento del motivo, la Corte potrà decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, una volta accertata la titolarità della legittimazione passiva in capo al Comune di Bologna, che pertanto dovrà subire le statuizioni di condanna pronunciate nella sentenza impugnata a carico della Regione Emilia-Romagna” (pagina 7 del ricorso per revocazione, che richiama pagina 4 del controricorso di D.).
20. Anche di tale seconda domanda – secondo il ricorrente – la Corte di Cassazione non si sarebbe avveduta nella decisione del 2017, che pure, nella sentenza oggetto di richiesta di revocazione, dopo avere affermato, a pagina 8, il difetto di legittimazione passiva della Regione, ha aggiunto che “la titolarità de rapporto deve essere riconosciuta in capo al Comune di Bologna”, errore di fatto in cui è incorso il giudice di legittimità consiste nel non essersi avveduto che la domanda nei confronti del Comune di Bologna era stata riproposta sia in appello, sia in cassazione.
21. Alla luce di quanto precede il ricorso deve trovare accoglimento sembrando qui solo opportuno precisare, ad integrazione di quanto testè detto, che il Comune, proponendo impugnazione incidentale condizionata, ha dato praticamente per scontato che la questione della sua responsabilità fosse comunque in predicato. La sentenza va quindi revocata nella parte in cui dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale del Comune di Bologna per difetto di interesse, perchè risultato vittorioso nel giudizio precedente e, pertanto, privo di interesse, per l’intervenuto giudicato relativo al difetto di legittimazione passiva del Comune.
22. Quanto alla fase rescissoria va esaminata la fondatezza del ricorso incidentale proposto dal Comune di Bologna.
23. Con il ricorso incidentale condizionato l’amministrazione comunale lamentava la violazione degli artt. 2934 e 2943 c.c. e l’omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte d’Appello avrebbe sbagliato nel rigettare l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, anche nei confronti del Comune di Bologna.
24. Infatti, gli atti interruttivi della prescrizione su cui la sentenza impugnata fonda il rigetto della suddetta eccezione non sarebbero stati rivolti al Comune di Bologna, ma unicamente all’Azienda Sanitaria.
25. Contro l’amministrazione comunale le domande sarebbero state proposte, per la prima volta, con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato nel 1999, quindi oltre 10 anni dopo la prima manifestazione della malattia del danneggiato, fatta risalire dai periti medici al 1983 e l’acquisizione della certezza della medesima patologia, riferita all’anno 1988.
26. Secondo il ricorrente incidentale l’interruzione della prescrizione nei confronti dell’Azienda Sanitaria n. ***** di Bologna non potrebbe estendersi anche all’amministrazione comunale, trattandosi di ente tenuto per legge ad estinguere i debiti del contraente originario (Ospedale la Maternità di Bologna), perchè tra i due enti non vi sarebbe alcun vincolo di solidarietà. Conseguentemente la domanda risarcitoria nei confronti del Comune sarebbe ormai prescritta.
27. La Corte territoriale, con una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, aveva rilevato che le cosiddette “nuove patologie” (neurologica epilettica e psichiatrica), in relazione alle quali il D. aveva agito per ottenere il risarcimento, si erano manifestate in un momento successivo rispetto alla data del parto e facevano parte “di un complesso quadro menomativo in tutto e per tutto riconducibile al momento del parto, anche se, come è ragionevole ritenere, la loro definitiva espressione patologica si è realizzata solo in una fase successiva, concisa con la stabilizzazione in senso menomativo degli esiti del trauma da parto, con l’inevitabile dolorosa presa di coscienza del periziando rispetto ad una sua effettiva disfunzionalità”. Secondo la Corte d’Appello, alla stregua della documentazione allegata e non contestata dalle parti, anche a voler valutare i primi episodi della malattia, intorno all’anno 1983 (ma è solo dal 1988, a seguito di una RNM che il paziente avrebbe avuto la certezza della patologia), il danneggiato aveva provveduto ad interrompere il decorso del termine decennale, sia con le raccomandate del settembre e del novembre 1990, sia con la notifica dell’atto di citazione nel procedimento NTG 7686 del 1992.
28. Rispetto a tali argomentazioni la censura del ricorrente incidentale si fonda formalmente sulla violazione degli artt. 2934 e 2943 c.c., ma, sostanzialmente, le argomentazioni riguardano la circostanza, dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, dell’omessa considerazione del fatto che l’amministrazione comunale non sarebbe stata destinataria delle raccomandate di messa in mora del 1990 e dell’atto di citazione del 1992.
29. Orbene, i giudici di merito hanno ritenuto efficaci gli atti interruttivi anche nei confronti del Comune di Bologna, anche se non indirizzati a tale ente, ma all’Ospedale Maternità presso cui si è svolto il parto. Tale valutazione non è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè non ha ad oggetto l’omessa considerazione di un fatto storico. Al contrario, tale circostanza fattuale è stata presa in esame, ma l’atto introduttivo indirizzato all’Azienda Sanitaria (USL n. ***** BO) che ha incorporato l’Ospedale Maternità, è stato ritenuto equipollente. Sotto tale profilo la censura in iure è generica.
30. Come già affermato da questa Corte nella decisione n. 1420 del 2017 “la titolarità del rapporto deve essere riconosciuta in capo al Comune di Bologna”, pertanto, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, consegue, ricorrendo i presupposti per una decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., la condanna del Comune al pagamento della somma di Euro 311.499, oltre rivalutazione e interessi legali – cumulati anno per anno – con decorrenza da gennaio 2009 e sino alla data della decisione. Da tale data decorreranno gli interessi legali.
31. Quanto alle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, in considerazione della complessità delle questioni trattate, va disposta la compensazione integrale delle stesse.
32. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
PQM
Revoca la sentenza della Corte di Cassazione n. 1420 del 2017. Accoglie il primo motivo del ricorso della Regione Emilia Romagna, assorbiti gli altri, dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Bologna e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Bologna a pagare in favore di D.L. la somma di Euro 311.499,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020
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