Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.532 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5504-2018 proposto da:

A.P.A., A.V., A.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI, 42, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PORTOGHESE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIANPIERO BALENA, MARCO NAPOLETANO;

– ricorrenti –

contro

SINDACATO PENSIONATI ITALIANO LEGA DI POLIGNANO A MARE – SPI CGIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO SALVATO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO GALANTINO;

– controricorrente –

e contro

G.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2017/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BALENA GIANPIERO;

udito l’Avvocato VOLPE ENRICO.

FATTI DI CAUSA

A.V., L. e P.A. ricorrono, avvalendosi di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2017/2017 della Corte d’Appello di Bari, depositata il 30 novembre 2017 e notificata tramite PEC il 6 dicembre 2017.

Resistono con autonomi controricorsi SPI CGIL Lega Polignano a mare e G.I..

I ricorrenti espongono in fatto di avere convenuto in giudizio la Camera del lavoro CGIL-INCA di Bari e il sindacato confederato SPI CIGL Lega Polignano a mare dinanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, chiedendo la convalida della licenza per finita locazione alla data del 15 dicembre 2004 del locale terraneo di *****, di cui erano comproprietari.

I convenuti restavano contumaci; si costituiva in giudizio G.I. in proprio, indicandosi nell’atto di citazione come rappresentante legale dello SPI CGIL, opponendosi alla convalida e sostenendo che il dante causa degli attori intimanti aveva concesso allo SPI CGIL di utilizzare gratuitamente l’immobile sin dal 1996 e che gli associati per riconoscenza gli avevano riconosciuto un modesto corrispettivo a titolo di mera liberalità.

Il Tribunale adito, disposto il mutamento di rito, accoglieva la domanda attorea; dichiarava cessato il rapporto locatizio; condannava lo SPI CGIL al rilascio immediato dell’immobile, poneva le spese processuali a carico di G.I., ritenutolo sprovvisto di legittimazione passiva a contraddire e ad opporsi al rilascio in nome proprio.

I ricorrenti notificavano allo SPI CGIL, dapprima, il titolo esecutivo ed il precetto di rilascio nelle mani di G.I., qualificatosi responsabile addetto nella sede, poi il preavviso ex art. 608 c.p.c., ancora una volta nelle mani di G.I., nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore dello SPI CGIL.

SPI GCIL Regionale rilasciava senza riserve l’immobile il 18 novembre 2011.

G.I. notificava atto di citazione in appello agli odierni ricorrenti a nome proprio, precisando di volere ottenere la riforma della sentenza di primo grado esclusivamente per il capo relativo alle spese di lite, salvo aggiungere, nel prosieguo dell’atto di citazione e nelle conclusioni, di voler ottenere una dichiarazione di nullità della sentenza impugnata per irregolare instaurazione del contraddittorio, sostenendo di non essere mai stato legale rappresentante dello SP CGIL, e, in subordine, chiedere il rigetto della domanda per inesistenza del contratto di locazione.

La Corte d’Appello di Bari, investita del gravame, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dello SPI CGIL Lega Polignano a mare – che, costituitosi in giudizio, negava che G.I. avesse un ruolo rappresentativo, dichiarava di avere ignorato l’esistenza del giudizio di rilascio prima che gli fosse notificato l’atto di integrazione del contraddittorio e negava di avere mai stabilito la propria sede in ***** – con la sentenza, oggetto dell’odierno ricorso, riteneva nulla la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, in quanto effettuata ed accettata da un soggetto sfornito del potere di rappresentanza, e, tenuto conto che il locale oggetto della controversia era utilizzata dai pensionati per riunirsi, ma non costituiva la sede dello SPI CGIL Lega Polignano a mare, rimetteva la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 161 e 324 c.p.c. e art. 327 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 2909 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Secondo la loro prospettazione, il giudice a quo avrebbe dovuto prendere atto che G.I. aveva proposto appello limitatamente al capo della sentenza che lo aveva condannato alla rifusione delle spese di lite e, dato il passaggio in giudicato della sentenza contenente la condanna al rilascio, non avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio.

Avrebbe dovuto inoltre, considerando che SPI-CGIL Lega Polignano a mare non era stato raggiunto dalla notificazione dell’impugnazione, pronunciarsi solo a seguito di appello da parte di SPI-CGIL, il quale avrebbe dovuto dimostrare non soltanto la nullità dell’atto introduttivo o della relata di notificazione, ma anche che a causa di tale vizio non aveva avuto conoscenza del processo, e, quand’anche avesse ritenuto ricorrenti le condizioni di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto ritenere che il termine lungo per l’appello aveva cominciato a decorrere dal giorno in cui era stato accertato che il contumace aveva avuto conoscenza di fatto del processo e o della sentenza. Perciò, quantomeno il 18 ottobre 2011, data in cui lo SPI-CGIL regionale aveva dato esecuzione alla sentenza di sfratto, sottoscrivendo il verbale di rilascio dell’immobile, avrebbe dovuto essere considerato il dies a quo del temine di cui all’art. 327 c.c..

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 c.p.c., comma 2, art. 145 c.p.c., comma 2, artt. 160 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La Corte d’Appello avrebbe dovuto tener conto che l’erronea individuazione della persona fisica, cui compete la rappresentanza di un ente non personificato, non incide sulla validità dell’atto introduttivo allorchè non ingeneri incertezza sull’individuazione del soggetto convenuto, non avrebbe dovuto attribuire rilievo al fatto che l’immobile locato non fosse quello adibito a sede legale dello SPI CGIL nel Comune di Polignano a Mare, stante che non era stato contestato che esso fosse abitualmente utilizzato dai pensionati e dagli associati e che quella fosse l’unica sede dello SPI-Cgil nel Comune di Polignano. Ciò posto lo SPI CGIL avrebbe dovuto dimostrare che G.I. non aveva con l’associazione alcuno dei rapporti o qualità che, a norma dell’art. 145 c.p.c., comma 1, consentono di ricevere la notifica indirizzata ad un soggetto diverso dalla persona fisica. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto pacifico che G.I. non fosse rappresentante legale dell’associazione e che nell’immobile locato lo SPI CGIL non avesse la propria sede sulla base di ammissioni della associazione e di due verbali di assemblea datati e non sottoposti a pubblicità.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio relativamente alla validità della notificazione della citazione introduttiva, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Per i ricorrenti la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare che l’immobile locato era utilizzato dai pensionati e dagli associati dello SPI CGIL, che la sede legale di un’associazione, in mancanza di forme di pubblicità legale, coincide con il luogo in cui essa svolge attività in modo continuativo, che G.I. aveva dichiarato di ricevere la notifica del precetto come responsabile addetto e il preavviso di rilascio come rappresentante legale, che non era stato provato che la sede legale dell’associazione fosse un’altra nè che G.I. non avesse, oltre che la rappresentanza dell’ente, alcun rapporto rilevante ai sensi dell’art. 145 c.p.c..

4. Occorre in via preliminare esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dai controricorrenti.

I controricorrenti assumono che il ricorso per cassazione è stato notificato telematicamente mediante PEC del 5 febbraio 2018, ai sensi della L. n. 53 del 1994, che alla PEC sono stati allegati il ricorso in formato pdf non firmato digitalmente e frutto di una scansione, il ricorso in formato pdf.p7m, firmato digitalmente dall’avv. Napoletano non cassazionista, la relazione di notificazione in formato pdf.p7m, firmata digitalmente dall’avv. Napoletano non cassazionista.

La prima eccezione riguarda, perciò, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per assenza di sottoscrizione da parte di difensore a tal fine legittimato, assenza non sanata dal fatto che l’allegato pdf spedito con la PEC del 5 febbraio 2018 sia caratterizzato dalla scansione di un ricorso con le firme dell’avv. Napoletano e dall’Avv. Balena, perchè ove il ricorso sia notificato telematica-mente l’atto recapitato in allegato deve essere firmato secondo criteri e modalità previsti per il perfezionamento della notificazione telematica, la firma digitale utile a caratterizzare il formato pdf p7m non può essere apposta su scansioni di documenti analogici, ma solo su file word convertito dal relativo autore in file pdf attraverso la procedura di conversione funzionale all’apposizione di firma digitale prima dell’apposizione della firma digitale, in modo da vincolare indissolubilmente l’autore dell’atto in spedizione mediante PEC al sottoscrittore, tramite sigillo crittografato, cui la legge conferisce valore di firma.

L’eccezione è infondata.

Non è affetta da nullità la notificazione del ricorso per cassazione eseguita ad istanza dell’avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimità, ancorchè non iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, perchè il particolare requisito dell’iscrizione nell’albo speciale riguarda l’attività difensiva e non quella procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto (Cass. 27/04/2017, n. 10403).

Sull’inammissibilità derivante dal fatto che il messaggio di posta elettronica certificata (PEC) notificato contenesse in allegato un file in formato “-.pdf” (ovvero Portable Document Format) creato mediante la scansione della copia cartacea del ricorso, questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi, stabilendo che la costituzione dell’intimato ha sanato qualunque ipotetico vizio (Cass. 18/06/2014, n. 13857), e che scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l’atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest’ultimo il “copia e incolla”, sicchè la conoscibilità dell’atto notificato costituisce il solo parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Cass. 16/02/2018, n. 3805); in aggiunta alla considerazione generale che il processo telematico deve essere svincolato da quei formalismi fini a se stessi che, in quanto tali, impediscono a detto processo di realizzare la funzione di mezzo per la tutela dei diritti (in ossequio al disposto dell’art. 111 Cost.) (Cass. 15/03/2018, n. 18324).

I controricorrenti assumo altresì che gli avv.ti Balena, cassazionista, e Napoletano, non cassazionista, sostengono di agire in virtù di procura speciale conferita con scrittura privata del 31 gennaio 2018, autenticata negli Stati Uniti, Stato di New York, dal Notary Public Alan Murray e munita di apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ma senza indicazione della data di apposizione della apostille.

La seconda eccezione riguarda proprio l’omessa indicazione della data della apostille che costituirebbe, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, l’unico elemento volto a conferire certezza alla data della scrittura privata con cui era stata conferita la procura, sicchè tale omissione impedirebbe di verificare se la procura fosse stata rilasciata in data anteriore a quella – 5 febbraio 2018 – di notificazione del ricorso per cassazione.

Anche tale eccezione deve essere rigettata, perchè la redazione di una apostille non ha l’effetto di conferire certezza alla data della scrittura privata con cui è conferita procura alle liti all’estero, ma, ai sensi degli artt. 3-5 della Convenzione dell’Aja, ha l’effetto di garantire la veridicità della firma e del sigillo del pubblico ufficiale da cui promana l’atto.

La redazione di tale apostille non è parte integrante dell’atto, ma svolge la sua funzione su un piano estrinseco, provando i requisiti occorrenti per il godimento della regola agevolatrice.

Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che le date della redazione e dell’allegazione della “apostille”, ove successive, non “spostano in avanti” le corrispondenti date della formazione e produzione dell’atto, con il corollario che solo queste ultime, nel caso di procura alla lite, sono determinanti per il riscontro della sua idoneità alla rituale attivazione del processo (Cass. 17/06/1994, n. 5877).

Un’ulteriore eccezione è quella di inammissibilità per tardività dei documenti allegati al ricorso sub 1, 2, 3, 8, 9 e 11.

I documenti investiti dell’eccezione non sono stati di supporto alla proposizione dei motivi di ricorso perciò risulta del tutto superfluo esaminarne la fondatezza.

Si può dunque passare allo scrutinio del ricorso il quale risulta meritevole di accoglimento.

Perchè il contumace possa evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione avverso la sentenza per decorso del termine annuale – come pure per proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo (art. 650 c.p.c.) o la convalida di sfratto (art. 668 c.p.c.) – non è sufficiente la sola nullità della citazione o della sua notificazione – od irregolarità della notificazione nei casi analoghi del processo monitorio o di sfratto – ma occorre altresì la prova – il cui onere incombe alla stessa parte contumace che intenda avvalersi del diritto di proporre tardivamente l’impugnazione – della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità (o di quella irregolarità) (Cass. 18/04/1985, n. 2581).

Nel caso di specie SPI CGIL Lega Polignano a mare, riconoscendo di non aver potuto avvalersi dell’assistenza tecnica durante la esecuzione della sentenza di sfratto, ha di fatto dimostrato di essere venuta a conoscenza del procedimento di sfratto ben prima di essere destinataria dell’ordine di integrazione del contraddittorio disposto dalla Corte d’Appello a seguito dell’impugnazione della pronuncia di prime cure da parte di G.I..

Anche ammesso che la citazione in giudizio di primo grado fosse nulla essa, come ha riconosciuto la Corte d’Appello, aveva dato luogo non ad una ipotesi di nullità insanabile all’interno e nello sviluppo del processo, ma ad una causa di nullità che si era riflessa sulla sentenza tramutandosi in motivo di gravame.

SPI CGIL era quindi titolare del diritto di impugnare la sentenza pronunciata in un processo al quale era rimasta estranea. Nondimeno, il dies a quo per la decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di impugnazione era quello in cui aveva avuto contezza del processo e della sentenza a lei sfavorevole e tale momento era da individuarsi quantomeno in quello in cui lo sfratto era stato eseguito, giacchè in tale momento – non occorrendo la conoscenza legale – aveva avuto conoscenza materialmente dell’atto.

La ricorrente, inoltre, facendo discendere la mancata conoscenza del processo dalla nullità della notificazione del ricorso, senza indicare alcuna circostanza positiva idonea a superare la presunzione di conoscenza derivante dalla consegna dell’atto ad un soggetto che si era dichiarato suo rappresentante legale o comunque addetto a ricevere la corrispondenza, si è posta contro il principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui, ai fini della regolarità della notificazione di atti ad un soggetto diverso dalla persona fisica, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona all’interno dei relativi locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, là dove l’ente, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio.

Nel caso di specie, G.I. in ben due occasioni aveva accettato senza riserve la notificazione degli atti processuali indirizzati allo SPI CGIL lega di Polignano a Mare, qualificandosi in un caso come responsabile addetto e nell’altro come rappresentante legale di SPI CGIL Lega Polignano a mare.

L’associazione SPI CGIL per vincere la presunzione che egli fosse legittimato a ricevere gli atti non avrebbe dovuto limitarsi a dimostrare, come ha fatto, che G.I. non aveva la rappresentanza legale dell’ente, ma avrebbe dovuto fornire la dimostrazione che non intercorrevano rapporti anche di fatto rilevanti ai sensi dell’art. 145 c.p.c.. La disposizione dell’art. 46 c.c. secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare ugualmente quest’ultima come sede della persona giuridica, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell’art. 145 c.p.c. Tale principio, che trova applicazione anche per le associazioni non riconosciute, comporta che, ai fini della regolarità della notificazione degli atti, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica o alla associazione non riconosciuta da un rapporto che, pur non essendo di prestazione lavorativa, risulti dall’incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Ai fini della notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, l’erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale non dà luogo a nullità della notificazione, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., tranne che non vi sia incertezza sull’individuazione dell’ente destinatario dell’atto da notificare, non prevedendo l’art. 145 c.p.c. la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell’ente (Cass. 25/05/2009, n. 12039).

Facendo applicazione di tali consolidati principi, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che, pur non avendo sede legale presso l’immobile locato, in esso si svolgeva un’attività riconducibile all’oggetto sociale dello SPI CGIL, che G.I. in due diverse occasioni aveva ricevuto la notificazione degli atti giudiziari diretti allo SPI CGIL Lega Polignano a mare, qualificandosi come soggetto legittimato a ricevere la notificazione ai sensi dell’art. 145 c.p.c. e determinando la presunzione che egli lì si trovasse in modo non occasionale e che fosse legittimato quantomeno a ricevere la corrispondenza indirizzata a SPI CGIL: presunzione che quest’ultima non aveva vinto, essendosi limitata a negare che egli avesse la rappresentanza legale e che fosse un pensionato, ma non che non avesse alcun titolo nemmeno provvisorio e precario per trovarsi nell’immobile locato e/o che egli non fosse in alcun modo riconducibile alla propria organizzazione (Cass. 20/12/2018, n. 32981).

Data la fondatezza del ricorso, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio della controversia relativamente all’appello proposto da G.I. alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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