LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9060/12 R.G. proposto da:
S.M., residente in *****, già difesa dall’avv. Giuseppe Camodeca e dall’avv. Valerio Bersano;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 51/24/11 depositata in data 29 luglio 2011 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2019 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa De Renzis Luisa, che ha concluso, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, per il rigetto del ricorso.
RILEVATO
che:
S.M. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contestava la mancata indicazione nel modello Unico 2004, per l’anno d’imposta 2003, del reddito derivante da plusvalenze realizzate a seguito della cessione, con due distinti atti, di due rami d’azienda, aventi ad oggetto vendita di bevande e ristorazione.
La contribuente deduceva che la cessione riguardava un solo ramo d’azienda e che le plusvalenze dovevano essere depurate dei costi collegati all’originario acquisto e alla gestione.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la contribuente, ribadendo le difese già esposte.
La Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi, osservando che l’appellante aveva violato il disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non avendo posto il giudice di appello in grado di conoscere il thema decidendum e di deliberare.
Avverso la decisione di appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, con due motivi.
L’Agenzia delle Entrate, resistendo mediante controricorso, eccepiva, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., l’inammissibilita del ricorso, evidenziando che a margine del ricorso era stata apposta “procura speciale” con la quale era stato conferito mandato al solo avv. Giuseppe Camodeca, non iscritto alla data di presentazione del ricorso all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, e non anche all’avv. Valerio Bersano, pure indicato nella intestazione del ricorso.
All’esito della adunanza camerale, fissata al 30 novembre 2018, rilevato che l’avv. Camodeca, unico difensore della ricorrente, non risultava iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione e che l’avv. Valerio Bersano, indicato nell’intestazione del ricorso, che aveva certificato la sottoscrizione della ricorrente e sottoscritto il ricorso, era stato cancellato dall’albo dei patrocinanti già in data 26 settembre 2015, è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo al fine di consentire alla parte la nomina di un nuovo difensore.
Considerato che:
1. In via preliminare occorre rilevare che all’adunanza camerale del 30 novembre 2018 è stata disposta la comunicazione dell’ordinanza di rinvio a nuovo ruolo personalmente alla ricorrente, che è stata informata della facoltà di nominare un nuovo difensore per il ricorso pendente.
La contribuente, benchè abbia avuto comunicazione dell’ordinanza, non ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà.
Questa Corte, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 477 del 13 gennaio 2006, ha osservato che se la parte, una volta ricevuta detta comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, “vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377 c.p.c.” (conf. Cass. Sez. U, 23 gennaio 2006, n. 1206).
Questo Collegio intende dare continuità a tale indirizzo, non sussistendo valide ragioni per discostarsene.
Dell’art. 377 c.p.c., comma 2, prevede che “dell’udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti”, per cui, non potendo procedersi a tale adempimento ove l’avvocato manchi, una volta che la parte sia stata personalmente informata della facoltà di nominare un nuovo difensore e a ciò la stessa non abbia provveduto, non è dovuta comunicazione a norma dell’art. 377 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 22020 del 19 ottobre 2007; Cass. n. 4960 del 14 marzo 2016).
Si potrebbe eventualmente porre un problema di effettività del diritto di difesa sotto il profilo della esiguità del tempo a disposizione della parte per munirsi di un nuovo difensore che possa partecipare alla nuova udienza con la necessaria preparazione, ma nella specie va esclusa ogni ipotesi di potenziale lesione in considerazione della circostanza che la nuova udienza camerale è stata fissata a distanza di un lasso di tempo ragionevole e adeguato a consentire la possibilità di nominare un nuovo difensore.
2. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo “violazione di legge”, sostiene che il giudice di appello ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso senza considerare che in tema di contenzioso tributario l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione non deve consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle censure indicate a sostegno dell’appello, ben potendo i motivi essere implicitamente ricavati dall’intero atto d’impugnazione e che, in ogni caso, dall’esame dell’atto di appello era possibile evincere quali fossero i motivi di gravame formulati avverso la sentenza di primo grado, posto che: a) il giudice di primo grado non aveva considerato che solo in caso di trasferimento dell’intera azienda ad altra società o nel caso di concentrazione delle quote sociali in un unico socio la plusvalenza era soggetta a tassazione; b) trattandosi di plusvalenza derivante dalla vendita di un bene era legittimo non iscriverla per intero nel conto economico dell’esercizio in cui era stata realizzata, ben potendo essere iscritta per un quinto nell’anno di realizzo e per la restante parte nel quadriennio successivo. L’atto di appello, con riguardo alla plusvalenza derivante dalla cessione separata dell’avviamento, richiamava espressamente l’atto di cessione registrato in data 22 aprile 2003, che aveva ad oggetto la sola cessione dell’avviamento.
3. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza per “motivazione insufficiente” e lamenta che i giudici di appello si sono limitati a dichiarare inammissibile l’impugnazione, perchè priva dei motivi specifici, senza spiegare le ragioni per cui detti motivi non fossero rispondenti ai requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.
4. L’Agenzia delle Entrate in controricorso ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la ricorrente avrebbe omesso di specificare i motivi di impugnazione e di indicare la norma che si intenderebbe violata o male interpretata dai giudici di appello.
L’eccezione va disattesa.
Dall’esame del ricorso è ben possibile desumere le censure in diritto che la parte ricorrente rivolge alla decisione impugnata, posto che la stessa lamenta che i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi non considerando che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 non richiede una enunciazione formalistica dei motivi di gravame, che possono essere implicitamente ricavati dal contenuto complessivo dell’atto di impugnazione.
5. Il primo motivo è inammissibile.
5.1. Occorre in primo luogo rilevare che la ricorrente nella rubrica del mezzo in esame deduce la violazione di una norma processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma tale erronea indicazione non rende di per sè inammissibile la censura, in quanto ai fini dell’ammissibilità del ricorso non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purchè si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (Cass. n. 1370 del 21/1/2013; Cass. n. 19882 del 29/8/2013).
5.2. La Commissione regionale ha compiuto uno specifico accertamento di fatto sulla circostanza che il ricorso in appello avesse aggredito la statuizione del giudice di primo grado, evidenziando che “l’impugnazione è priva dei motivi specifici richiesti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, nè gli stessi sono ricavabili dall’intero atto di appello come insegna la giurisprudenza del Supremo Collegio” ed ha pure specificato che, così operando, il contribuente ha di fatto impedito di deliberare perchè i giudici di appello non sono stati posti in condizione di conoscere il thema decidendum agli stessi devoluto con il gravame.
La doglianza, formulata dalla ricorrente in termini di violazione o falsa applicazione di legge, non attinge il suddetto accertamento compiuto dai giudici di merito e non si sottrae, pertanto, alla declaratoria d’inammissibilità (Cass., sez. 6-5, ord. n. 24641 del 5 ottobre 2018).
6. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, atteso che il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, deve essere dedotto mediante esposizione chiara delle ragioni per le quali l’insufficienza renda inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo del fatto controverso, che non deve attenere ad una mera questione, dovendosi configurare in senso storico o normativo (Cass. n. 29883 del 13/12/2017).
Nella specie, non si individuano fatti storici decisivi il cui esame da parte della Commissione regionale sarebbe stato pretermesso o sarebbe stato insufficiente.
7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 15 gennaio 2020